Acque

Giurisprudenza

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Sentenza Corte di Cassazione 8 aprile 2004, n. 16720

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di reflui industriali - Scarico occasionale - In difetto di autorizzazione o con superamento dei limiti tabellari - Rilevabilità penale - Esclusione - Fondamento

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, Sezione terza 

Corte di Cassazione, Sezione terza  penale — Sentenza 8 aprile 2004, n. 16720

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sul ricorso proposto da:

(...), nato a Verona il 13/2/1959;

avverso la sentenza n. 227/2/01 del 18-31/10/2001, pronunciata dal Tribunale di Corno-Sezione distaccata di Erba.

— Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

— udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grillo Carlo M.;

— udite le conclusioni del Pm, in persona del S. Procuratore Generale Izzo G., con cui chiede l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

— udito il difensore, avv. A. Barbato, che insiste per l'accoglimento del ricorso;

la Corte osserva:

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Como-Sezione distaccata di Erba, in composizione monocratica, condannava (...), quale legale rappresentante della ditta "Aquacolor S.r.l.", opponente a decreto penale, alla pena di lire 4.000.000 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all'articolo 59, comma 1, Dlgs n. 152/1999, accertata il 22/3/2000, per aver dato origine ad uno scarico in corso d'acqua superficiale, ancorché temporaneo ed indiretto, in assenza della prescritta autorizzazione e non conforme ai limiti di legge.

Avverso detta sentenza ricorre l'imputato, deducendo:

1) inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 59, comma 1, Dlgs n. 152/1999 e succ. mod., nonché mancanza assoluta e/o manifesta illogicità di motivazione sul punto (articolo 606, comma 1 lettere "b" ed "e", C.p.p.), in quanto la società Aquacolor è ed era munita di regolare autorizzazione allo scarico ed il fatto per cui è processo fu determinato da un' improvvisa avaria (per cortocircuito) ad una delle pompe di sollevamento; a causa di questa, le acque di scarico dello stabilimento, che la pompa doveva sollevare dal pozzetto di raccolta alla vasca di omogeneizzazione, posta a livello superiore, prima dell'immissione nel collettore consortile, si sversarono sul piazzale dello stabilimento, defluendo al pozzetto di raccolta delle acque piovane, indi al corso d'acqua dove queste finivano; quindi non può parlarsi di scarico soggetto ad autorizzazione, essendo uno sversamento occasionale, per cui non rileva l'eventuale addebitabilità dell'evento a negligenza dei responsabili;

2) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della gravata sentenza (articolo 606, comma 1 lettera "e", C.p.p.) in ordine alla ritenuta insufficienza della delega conferita dalla società — con delibera del C.d.A. 23/12/99 — al direttore generale e tecnico dello stabilimento di Erba (sede secondaria) (...), perito chimico, con autonomia decisionale e finanziaria;

3) in subordine, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della gravata sentenza (articolo 606, comma 1 lettera "e", C.p.p.) quanto all'esclusione del caso fortuito, il cui riconoscimento comporta invece la non punibilità per il reato de quo, ex articolo 45 C.p.;

4) in via ulteriormente subordinata, inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 163 e 175 C.p., essendo egli incensurato e quindi meritevole sia del minimo della pena che dei benefici di legge.

All'odierna udienza il Pm e la difesa concludono come riportato in epigrafe.

Rileva, innanzi tutto, il Collegio che pacificamente lo scarico per cui è processo non rientra tra quelli cd. discontinui, dovendo invece essere considerato "occasionale". Lo "scarico discontinuo" di reflui, infatti, è quello che, sia pure qualificato dai requisiti della irregolarità, dell'intermittenza e della saltuarietà, risulti tuttavia collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale, ancorché di carattere non continuativo; diversa l'ipotesi dello scarico occasionale, caratterizzato invece dall'effettuazione fortuita ed accidentale.

Ciò premesso, deve osservarsi che mentre del primo permane la rilevanza penale anche dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 152/1999, come modificato dal Dlgs n. 258/2000 (in tal senso, tra tante: Cass. Sezione 3a, 7 novembre 2000, n. 12974, Lotti; Sezione 3a, 22 marzo 1989, n. 5673, Dall'Ora), la mancata autorizzazione del secondo, invece, ed il superamento dei valori limite, non sono più sanzionati dalla legge, essendo stato espunto il riferimento alle "immissioni occasionali" dagli articoli 54 e 59, ad opera della menzionata novella del 2000 (articolo 23, comma 1 lettera "e") (così: Cass. Sezione 3a, 14 giugno 2002, n. 29651, PG/Paolini). La giurisprudenza di segno contrario (Sezione 3a, 23 maggio 2000, n. 10583, Banelli; Sezione 3a, 3 settembre 1999, n. 2774, Rivoli), invero, è precedente all'entrata in vigore del Dlgs n. 258/2000. Quindi, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la nozione di scarico necessitante la previa autorizzazione e regolamentata quanto alla qualità dei reflui è quella delineata dall'articolo 2, lettera "bb", Dlgs n. 152/1999, che non comprende più le immissioni occasionali, tenendo presente inoltre che lo scarico di acque reflue industriali presuppone sempre l'esistenza di una condotta, e cioè di un sistema stabile — anche non costituito da una tubazione— con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue. È dunque fondata la prima doglianza, dalle quali le altre restano assorbite, donde l'annullamento della gravata sentenza.

 

PQM

 

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2004.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004 

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