Ricorso Commissione Ce 23 giugno 2003, causa C-270/03
Dlgs 22/1997 - Raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi in conto proprio - Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti - Illegittimità
Commissione delle Comunità europee
Ricorso 23 giugno 2003
Commissione delle Comunità europeeRicorso 23 giugno 2003
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 23 agosto 2003 n. C 200)
Ricorso del 23 giugno 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee
(Causa C-270/03)(2003/C 200/30)
Il 23 giugno 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Luca Visaggio e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
— constatare che la Repubblica italiana, permettendo alle imprese, in virtù dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, nonché di trasportare i loro propri rifiuti pericolosi in quantità inferiori ai 30 chilogrammi e ai 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte all'Albo citato, è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 12 della direttiva 75/442/Cee sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/Cee.
— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo esclude esplicitamente l'imprenditore che raccolga e trasporti per proprio conto rifiuti non pericolosi nell'esercizio della sua specifica attività professionale dall'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.
Per quanto riguarda invece i rifiuti pericolosi il cui trasporto venga effettuato direttamente dai produttori degli stessi, la medesima disposizione del decreto italiano introduce un'ulteriore esenzione dall'obbligo di essere iscritti all'Albo citato, a favore delle imprese che trasportano fino a 30 litri o 30 kg al giorno di rifiuti.
In sintesi, detto obbligo resta limitato ai soli casi di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, sempre che non si tratti di rifiuti raccolti e trasportati dallo stesso produttore in quantità inferiore ad un certo limite giornaliero, nonché a quelli di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi per conto di terzi.
Ciò risulta in aperto contrasto con la direttiva. Infatti, ai sensi dell'articolo 12 di quest'ultima, tutte indistintamente le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta o trasporto di rifiuti di qualsiasi tipo, quindi sia pericolosi che non pericolosi, devono essere iscritte presso le competenti autorità qualora non siano soggette ad autorizzazione.