Sentenza Tar Lazio 14 maggio 2003, n. 5639
Installazione di una antenna ricetrasmittente per telefonia mobile - Rilascio dell'autorizzazione - Competenze del Sindaco - Rientra
Tar Lazio
Sentenza 14 maggio 2003, n. 5639
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 3950/1997 proposto dalla Telecom Italia Mobile S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sannino e Carlo Celani e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Parioli n. 180;
contro
il Comune di Monte Romano, rappresentato e difeso dall'avv. Adolfo Calandrelli ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Stefania Casanova in Via Pompeo Trogo n. 21;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale di Monte Romano n. 48 del 29.11.1996 con cui non è stata autorizzata l'installazione di una antenna ricetrasmittente e relative apparecchiature per telefonia mobile, come riportata nella istanza di concessione edilizia formalizzata in data 7.8.1996, e della nota del Sindaco del 7.2.1997 con cui è stata comunicata la predetta delibera;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Romano;
Visti gli atti ed i documenti acquisiti con ordinanza presidenziale n. 46 dell'8.5.1997;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Udito alla pubblica udienza del 14.5.2003 il consigliere Francesco Riccio e udito, altresì, l'avv. Mario Sanino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto
Con il ricorso, notificato il 22 marzo 1997 e depositato il successivo 29 marzo, l'interessata società ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso alla regolare installazione di una stazione di trasmissione SRB per telefonia mobile nella località di Poggio Pascolaro del Comune di Monte Romano, anche in virtù dei pareri favorevoli del Comando Regionale Militare e del Comando Regione Aerea.
Al riguardo, la medesima ha prospettato i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione della legge 8.6.1990 n. 142, della legge 28.1.1977 n. 10, della legge 17.8.1942 n. 1150 — Incompetenza — Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione ed istruttoria e sviamento, poiché la reiezione dell'istanza di concessione edilizia sarebbe stata assunta da organo incompetente, quale è appunto il Consiglio Comunale;
2) Violazione e falsa applicazione della legge 28.2.1985 n. 47, della legge 28.1.1977 n. 10, della legge 17.8.1942 n. 1150, della legge 7.8.1990 n. 241 — Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e sviamento, poiché le ragioni poste a fondamento della suddetta reiezione sarebbe diverse da quelle connesse alla non conformità urbanistica delle opere da assentire.
Dopo l'acquisizione della documentazione da parte dell'Amministrazione comunale intimata, la ricorrente, con atto notificato il 12 settembre 1997 e depositato il successivo 27 settembre, ha prospettato i seguenti motivi aggiunti:
Violazione e falsa applicazione della legge n. 1150/42 e della legge n. 47/85 — Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolar modo per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, difetto assolto dei presupposti — Sviamento di potere, poiché le opere indicate negli atti progettuali non sarebbero in conflitto con alcuna norma urbanistica del Comune di Monte Romano.
Si è costituito in giudizio la predetta Amministrazione comunale, la quale ha eccepito l'infondatezza delle doglianze prospettate.
Diritto
Il Collegio ritiene, oltre che assorbente e prevalente sulle altre censure, fondato il primo motivo di impugnazione con cui si prospetta il difetto di competenza dell'organo che ha emesso il provvedimento di diniego impugnato.
Il Sindaco, in sede di adozione dei provvedimenti in materia di concessioni edilizie, può introdurre nel relativo procedimento, oltre al parere, obbligatorio ma non vincolante della Commissione edilizia comunale, elementi di giudizio attinti anche all'esterno dell'organizzazione comunale, ma sempre previa audizione della stessa Commissione, nei confronti della quale, in caso contrario, verrebbe evidenziata una pregiudiziale sfiducia.
In sede di provvedimento in materia di concessione edilizia, non è ammissibile una sostituzione o sovrapposizione della volontà del Consiglio comunale a quella dell'organo competente (il Sindaco), dal momento che il relativo esame non implica né tollera valutazioni di politica amministrativa, bensì il solo riscontro della conformità dell'opera edilizia alla normativa urbanistico-edilizia vigente e che l'intervento del Consiglio comunale finirebbe per condizionare la volontà del Sindaco (Cfr. Tar Lazio, Sez. II, 15.10.1987 n. 1702).
Né la delibera adotta dal Consiglio Comunale può assumere legittimamente la forza ed il valore di un parere, atteso che in tal modo sarebbe palesemente alterato il procedimento tipico previsto per legge.
Secondo l'articolo 1 della legge n. 10 del 1977, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco, ai sensi della presente legge.
Ciò induce, senz'altro, il Collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e prevalente sulle altre, la prima censura con cui si contesta la competenza del Consiglio Comunale ad emanare un atto — sindacale — preordinato a negare il rilascio di una concessione edilizia.
Infatti, nel caso di specie, anche se il Sindaco del Comune di Monte Romano con nota n. 646 del 7.2.1997 ha comunicato alla società interessata il diniego impugnato, sostanzialmente l'emanazione del provvedimento negativo deriva dal Consiglio Comunale che, con delibera n. 48 del 29.11.1996, ha espresso le ragioni — sia pure insufficienti — del mancato rilascio della concessione edilizia.
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio, assorbito l'esame di ogni altra censura, ritiene che il ricorso debba essere accolto e, conseguentemente, annullato il diniego impugnato perché viziato da incompetenza.
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto dalla Telecom Italia Mobile S.p.A., lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.Così deciso in Roma dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Sezione seconda — nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2003 con l'intervento dei Signori Magistrati:
(omissis)
Depositata in Segreteria il 26 giugno 2003