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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Marche 4 febbraio 2003, n. 23

Demanio marittimo - Concessione - Decadenza - Presupposti

Tar Marche

Sentenza 4 febbraio 2003, n. 23

 

(omissis)

Sentenza

sul ricorso n. 397 del 2001, proposto da S.r.l. (...), con sede in Roma, in persona del suo rappresentate legale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Stecconi e Edoardo Stecconi, presso i quali è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Piazza Cavour n. 2;

 

contro

— il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei trasporti e della navigazione), Capitaneria di Porto di Ancona, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour n. 29;

— la Regione Marche, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonella Coen e Laura Simoncini del Servizio legale, presso il cui Ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n. 36;

e nei confronti

della S.r.l. (...), con sede in (...), in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Angelone e Gianni Marasca, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Mamiani n. 14;

 

per l'annullamento

— del decreto n. 03 del 3.2.2001, a firma del Comandante della Capitaneria di Porto di Ancona, con cui è stata disposta la decadenza di alcune concessioni demaniali marittime, in precedenza rilasciate in favore della società ricorrente in località Marina di Montemarciano, e contestualmente è stato prescritto lo sgombero delle relative aree demaniali e la loro rimessa in pristino;

— di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei trasporti, della Regione Marche e della controinteressata società (...);

Vista l'ordinanza 6 giugno 2001, n. 286, relativa all'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 20 novembre 2002, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei;

Uditi l'avv. Edoardo Stecconi per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato G.Moneta per il Ministero intimato, l'avv. S.Coen per la Regione Marche e gli avv.ti C.Angelone e G.Marasca per la società controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

(omissis)

Diritto

1.— La società a r.l. (...) ha impugnato il provvedimento con il quale la Capitaneria di Porto di Ancona ha disposto la decadenza di concessioni demaniali marittime in precedenza assentite in suo favore.

Il ritiro delle suddette concessioni demaniali è stato giustificato dall'abusiva sostituzione di altro soggetto nel godimento delle stesse in assenza di preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima, nonchè dal mancato tempestivo pagamento dei canoni concessori, ai sensi di quanto prescritto dagli artt.46 e 47 del Codice della Navigazione.

2.— In mancanza di ogni indicazione di elementi di prova, genericamente posta e come tale è infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata in memoria dalla difesa del Ministero dei Trasporti.

Ad ogni buon fine, risulta in atti che il provvedimento impugnato è stato notificato il 4 aprile 2001 (cfr. punto 3 della relazione 5 agosto 2002 prot. n. 5/18219, trasmessa dalla medesima capitaneria di Porto la cui difesa ha sollevato l'eccezione), mentre il ricorso è stato notificato il 14 maggio 2001, largamente entro il termine decadenziale di sessanta giorni.

2.1.— L'esame di alcune ulteriori dedotte questioni in rito necessita di una previa rassegna delle fonti che regolano la competenza nello specifico settore.

2.2.— A far data dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 647 d'attuazione del trasferimento, ex Dpr 27 luglio 1977, n. 616, delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, l'Amministrazione del pubblico demanio marittimo, utilizzato per finalità turistico-ricreative, è passata in capo alla Regione Marche che ha continuato ad avvalersi dell'operato delle capitanerie di porto marchigiane previa apposita convenzione (stipulata in data 16 luglio 1997) con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Successivamente, con delibera della Giunta regionale 9 dicembre 1997 n. 3201 sono state stabilite le procedure e le condizioni a cui subordinare il rilascio od il rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricettive e con direttiva 16 dicembre 1997 n. 11303, sono state impartite le conseguenti disposizioni attuative.

La Lr 17 maggio 1999, n. 10, nel conferire (articolo 31) ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, ha regolato una necessaria fase transitoria conservando (articolo 77) alla competenza dell'Amministrazione regionale la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni delegate agli Enti locali.

Con deliberazione 17 ottobre 2000 n. 2167 la Giunta regionale ha precisato che il conferimento di dette funzioni decorresse dalla data di trasferimento agli Enti locali dei beni e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali, rimanendo di competenza delle Capitanerie di Porto la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni.

Successivamente, il comma 3 della Lr 7 maggio 2001, n. 11 ha devoluto ai Comuni anche le funzioni attinenti la definizione dei procedimenti amministrativi non ancora conclusi alla data del 30 aprile 2001 (termine ultimo di definitivo passaggio di competenze).

2.3.— Il provvedimento impugnato (di revoca di concessioni demaniali) è stato emanato in data 3 febbraio 2001 (prima del 30 aprile 2001) dalla competente Capitaneria di Porto di Ancona, parte necessaria del giudizio introdotto con il presente ricorso.

Tale veste spetta all'Ufficio statale anche qualora, come riportato in memoria dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la sua azione sia stata limitata a dare "attuazione" a determinazioni assunte dalla Regione Marche, titolare di una funzione per il cui esercizio si è temporaneamente avvalsa di detto organo statale (in forza di convenzione).

La deliberazione regionale 9 dicembre 1997 n. 3201 al punto 2.2. stabiliva che "il rinnovo delle concessioni demaniali marittime di durata quadriennale è effettuato direttamente dalle singole Capitanerie di Porto", ed al punto 2.3. estendeva detta procedura anche al caso di decadenza della concessione medesima.

La partecipazione al procedimento, conclusosi con l'emanazione dell'atto impugnato, di più autorità (la Regione e la Capitaneria di Porto) ha reso necessaria l'instaurazione nei confronti di entrambe del contraddittorio, mediante notifica del ricorso, a nulla rilevando il successivo spoglio di competenza della Capitaneria di Porto che, quale parte necessaria (per aver emanato l'atto impugnato), contrariamene a quanto richiesto in memoria dalla sua difesa, non deve essere estromessa dal giudizio.

2.4.— Rituale è la notifica del ricorso effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale al Ministero dei trasporti e della navigazione (ora Ministero delle infrastrutture), nella persona del Ministro pro-tempore, quale organo di vertice cui spetta la rappresentanza esterna, anche se l'atto impugnato è stato emanato da un organo sott'ordinato (la Capitaneria di Porto di Ancona).

2.5.— Diversamente da quanto prospettato in memoria dalla ricorrente (alla quale, in ogni caso, non era impedito di provvedere autonomamente) non è necessario procedere ad integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Montemarciano, divenuto nel frattempo titolare delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo, in quanto delegate dalla Regione con l'articolo 31 della legge regionale Marche n. 10 del 1999, la cui operatività si è realizzata con il trasferimento da parte della Capitaneria di Porto dei fascicoli inerenti le pratiche di concessioni demaniali interessanti il relativo territorio comunale, tra cui anche quelle dichiarate decadute con il provvedimento impugnato in questa sede.

In ipotesi di successione di un ente pubblico nelle funzioni antecedentemente esercitate da altro ente la giurisprudenza è univoca (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 16 gennaio 1998, n. 80) nell'affermare che non si verifica successione nella posizione di legittimazione passiva al ricorso proposto avverso il provvedimento emanato da quest'ultimo ente, ma spetta all'ente subentrante la facoltà d'intervenire nel giudizio per sostenere le ragioni del contraddittore necessario principale.

2.6.— Da ultimo, deve essere disattesa la richiesta avanzata dalla ricorrente d'estromissione della società (...) S.r.l. per non avere la veste di controinteressata in quanto priva d'una posizione qualificata e differenziata "collegata direttamente ed immediatamente all'atto impugnato"; essendo la posizione di detta società di mero fatto (quale occupante abusiva), avrebbe dovuto intervenire in giudizio mediante atto notificato.

La società (...) S.r.l. è titolare di un interesse analogo e contrario a quello della ricorrente e giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento di decadenza per aver presentato istanza di concessione dell'area oggetto delle concessioni revocate.

3.— Nel merito, entrambe le ragioni sulle quali si fonda il provvedimento di decadenza non hanno un valido supporto in fatto ed in diritto ed il ricorso è fondato.

3.1.— La disposta istruttoria (ordinanza 11 luglio 2002, n. 879) ha permesso d'acclarare che:

— la Capitaneria di porto di Ancona, con note 11 dicembre 2000 n. 35086 e n. 35088, indirizzate in via Fornaci 1/b 60016 — Marina di Montemarciano, ha chiesto alla ditta ricorrente il pagamento delle rate di canone per l'anno 2000 (lire 2.765.000 per lo stabilimento balneare e lire 563.000 per l'area deposito imbarcazioni);

— dette note non sono giunte a destinazione per essere "la ditta cessata ... trasferita ... irreperibile";

— senza l'indicazione dell'ordine d'introito, per l'utilizzo di beni del demanio pubblico per l'anno 2000, la ditta ricorrente (e non la società (...) S.r.l.) ha autonomamente effettuato i versamenti di lire 1.625.000 e di lire 750.000 in data 18 luglio 2000, di lire 953.000 in data 13 luglio 2001 (la terza rata, successivamente alla data di notifica del provvedimento impugnato, ma quale integrazione del canone già corrisposto in misura pari a quella dell'anno precedente).

Dalla documentazione in atti risulta anche che la (...) S.r.l. ha la sua sede legale in Roma, alla via (...) presso la quale avrebbero dovuto essere inviati gli ordini d'introito, al pari di precedente corrispondenza (si vedano: i mod. F23 predisposti per il versamento del canone demaniale per l'anno 1999, le note della Capitaneria di Porto del 22 ottobre 1999 e del 22 giugno 2000 e lo stesso provvedimento decadenziale impugnato).

Ad ogni buon fine, se con riferimento alla specifica violazione (mancato pagamento del canone), in forza dell'articolo 47 del Codice della navigazione, la Capitaneria di Porto di Ancona avesse fissato alla ricorrente un termine per la presentazione di osservazioni (richieste con nota 22 giugno 2000 prot. n. 19285 per la sola diversa violazione di cui all'articolo 46 del Codice nav. ed avendo ravvisato un'ipotesi riferibile all'articolo 47, lettera e), del Codice della navigazione e non anche della lettera d) avrebbe potuto prendere atto dell'avvenuto pagamento di somme d'importo pari a quelle versate per il precedente anno 1999 (salvo conguaglio da determinare dall'Amministrazione).

Al medesimo risultato la Capitaneria sarebbe potuta pervenire ove si fosse premurata di sentire l'Intendenza di Finanza, onere procedimentale impostole dall'articolo 26, comma 2°, del reg.nav.mar. ("nel caso previsto dall'articolo 47, lettera d, del Codice, la decadenza è pronunziata sentita l'Intendenza di finanza").

Non è nella specie ravvisabile alcun comportamento inadempiente da parte della società (...) S.r.l., ma i disguidi ed i ritardi, nell'accertare l'avvenuto pagamento, sono stati determinati dall'erroneo invio delle bollette ad un indirizzo non esatto e dalla mancata acquisizione degli elementi necessari per acclarare l'esatto svolgersi dei fatti.

Non sussisteva, dunque, il presupposto decadenziale ex articolo 47, lettera d), Codice nav. di mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie (con riferimento al canone anno 2000).

3.2.— La Capitaneria di Porto di Ancona ha anche contestato alla ricorrente l' "abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione" ed ha supportato il provvedimento di decadenza con un ulteriore motivo.

Ai sensi dell'articolo 46 Codice della navigazione se il concessionario "intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente".

Il concessionario, se autorizzato dall'Amministrazione concedente, può dare in uso a terzi, a titolo oneroso e dietro corrispettivo, terreni demaniali, ovvero anche locali facenti parte del demanio, mediante sia locazione che subconcessione.

L'affidamento del bene demaniale a terzi senza la mancata richiesta dell'autorizzazione "può" essere sanzionata con la decadenza ex articolo 47, lettera e) Codice della navigazione.

La disposizione attribuisce una potestà discrezionale d'adottare un provvedimento sanzionatorio cui si correla un obbligo di valutazione, con riguardo allo specifico caso, delle ragioni di pubblico interesse, attinenti l'uso turistico ricreativo del demanio marittimo.

Tale valutazione deve essere condotta anche avendo presente la posizione del privato sul quale il provvedimento di decadenza verrebbe ad incidere pesantemente, comportando tra l'altro, oltre la cessazione di un lucro, la perdita di capitali, conseguenti allo smantellamento delle opere eseguite ed alla dispersione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di un'attività commerciale.

Nella specie, anziché motivare adeguatamente sulle ragioni di pubblico interesse e sulla posizione del privato, l'atto impugnato fa conseguire la decadenza in modo del tutto automatico, dalla rilevata irregolare situazione "di fatto" (il rapporto controverso intercorrente tra la (...) S.r.l. e la società (...) S.r.l.).

4.— Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato.

Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.".

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