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Dpr 14 novembre 2002

Istituzione del Parco nazionale della Sila e dell'Ente parco

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Consiglio dei Ministri

Dpr 14 novembre 2002

(Gu 17 marzo 2003 n. 63)

Istituzione del Parco nazionale della Sila e dell'Ente parco

 

Il Presidente della Repubblica

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'articolo 1 che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della stessa;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, che prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, del Parco nazionale della Sila, sentita la Regione e previa consultazione delle Province e dei Comuni interessati, nonché l'articolo 4, comma 6, che prevede l'affidamento all'Ente parco nazionale della Sila della gestione dei territori attualmente ricadenti nel Parco nazionale della Calabria, con l'esclusione di quelli facenti parte del Parco nazionale dell'Aspromonte, nonché la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del Parco stesso;

Visto l'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto l'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'articolo 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le Regioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, di istituzione del Parco nazionale della Calabria;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 29 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 98, del 7 aprile 1979, di perimetrazione del Parco nazionale della Calabria ed i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 20 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 21 gennaio 1983 e 8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 1986, di ampliamento;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 13 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 12 agosto 1977, di costituzione delle riserve naturali statali biogenetiche "Gallopane", "Golia Corvo", "Tasso-Camigliatello", "Poverella-Villaggio Mancuso", "Coturelle-Piccione", "Gariglione-Pisarello", "Macchia della Giumenta-S. Salvatore", "Trenta Coste";

Visto il decreto del Ministro deIl'ambiente 21 luglio 1987, n. 426, di istituzione della riserva naturale statale guidata biogenetica "I Giganti della Sila";

Vista l'istruttoria per l'istituzione del Parco nazionale della Sila svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel cui ambito è intervenuta la consultazione delle Province e dei Comuni interessati;

Visto il parere favorevole all'istituzione del Parco nazionale della Sila espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2002;

Vista la delibera della Giunta regionale della Regione Calabria n. 2796 del 18 settembre 1989;

Acquisita l'intesa con la Regione Calabria ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con la deliberazione della Giunta regionale n. 725 del 6 agosto 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Articolo 1

1. È istituito il Parco nazionale della Sila che comprende le due aree denominate "Sila Grande" e "Sila Piccola" del Parco nazionale della Calabria che contestualmente cessa di esistere.

2. È istituito l'Ente parco nazionale della Sila che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. All'Ente parco nazionale della Sila si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.

4. Il territorio del Parco nazionale della Sila è delimitato, in via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella cartografia in scala 1:50.000, allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in copia conforme, presso la Regione Calabria e presso la sede dell'Ente parco nazionale della Sila.

5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del Piano del parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 30, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applica direttamente la disciplina di tutela riportata nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Il Piano del parco, nell'ambito dei compiti e fini assegnati dalla legge citata, terrà conto di quanto stabilito nel presente decreto.

6. All'Ente parco nazionale della Sila viene affidata la gestione delle seguenti riserve naturali statali: "Gallopane", "Golia Corvo", "Tasso-Camigliatello", "Poverella-Villaggio Mancuso", "Coturelle-Piccione", "Gariglione-Pisarello", "Macchia della Giumenta-S. Salvatore", "Trenta Coste", "I Giganti della Sila", salvo eventuali successive modifiche di legge.

7. La pianta organica dell'Ente parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo osservate le procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale della Sila:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco della Sila individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione, dalle Province interessate, dagli Enti locali, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 3

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle Regioni e degli enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 4

1. Fino alla nomina del direttore dell'Ente parco, le autorizzazioni previste nelle misure di salvaguardia di cui all'allegato A al presente decreto, vengono rilasciate dall'assessorato ambiente e urbanistica della Regione Calabria, secondo le modalità previste dall'articolo 9 dell'allegato A.

Articolo 5

1. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione, nonché degli uffici del Corpo forestale dello Stato, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'articolo 2 dell'allegato A al presente decreto.

Articolo 6

1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali, la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune forme di incentivazione attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed Enti locali, così come previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. A tale fine l'Ente parco, entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi, potrà provvedere a trasmettere alla Regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 entro i successivi cinque anni.

Articolo 7

1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità istitutive del parco.

Articolo 8

1. In considerazione del prevalente uso forestale dell'altopiano silano è consentito nei boschi demaniali e privati, ricadenti nelle "zone 2" di cui all'allegato A al presente decreto, il taglio silvo-colturale, nei casi specificati nella delibera della Giunta regionale della Regione Calabria n. 2796 del 18 settembre 1989, di cui in premessa.

Articolo 9

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, addì 14 novembre 2002

 

Allegato A

Disciplina di tutela del Parco nazionale della Sila

(previsto dall'articolo 1, comma 5)

Articolo 1

Zonizzazione interna

1. Il territorio del Parco nazionale della Sila, così come delimitato nella cartografia in scala 1:50.000 allegata al presente decreto, è suddivisa nelle seguenti zone: zona 1 — di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione; zona 2 — di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione e di presenza di attività agro-silvo-pastorali.

Articolo 2

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri ecologici;

b) la tutela del paesaggio;

c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

d) la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica attraverso opportune forme di incentivazione per la riconversione delle colture esistenti. A tale fine, entro sessanta giorni dalla nomina degli organi del parco, il consiglio direttivo appronterà un piano di riconversione delle colture esistenti a colture biologiche, con la previsione dei relativi fabbisogni finanziari, da sottoporre all'esame della Regione Calabria nel quadro dei finanziamenti compresi nel Quadro comunitario di sostegno 2000/2006;

e) la conservazione del bosco e la gestione delle risorse forestali attraverso interventi che non modifichino il paesaggio e le caratteristiche fondamentali dell'ecosistema;

f) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché di attività ricreative compatibili;

g) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

h) la sperimentazione e valorizzazione delle attività produttive compatibili.

Articolo 3

Divieti generali

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale della Sila sono vietate le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricercà e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi o prelievi faunistici necessari per ricomporre equilibri ecologici compromessi, accertati dall'Ente parco ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n 394;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e nel rispetto delle normativa degli usi civici locali; è fatta salva la raccolta di funghi, come disciplinata da specifica normativa regionale;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o specie animali estranee alla flora e alla fauna autoctona, fatte salve le foraggere ed altre specie vegetali impiegate nelle coltivazioni agrarie e le specie animali in transumanza;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, l'asportazione di minerali; le cave e/o le miniere in coltivazione e regolarmente autorizzate potranno restare in esercizio fino ad'esaurimento delle autorizzazioni attraverso specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente parco;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, di esplosivi, e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

l) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco.

Articolo 4

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono, in particolare, i seguenti ulteriori divieti:

a) l'uso dei fitofarmaci;

b) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e di nuove opere di mobilità;

c) la realizzazione di nuovi edifici;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa del parco;

e) il taglio dei boschi, ad eccezione degli interventi necessari alla loro conservazione e alla prevenzione degli incendi; in particolare tali interventi devono fondare la loro applicazione sull'ecologia, sulla biologia e sulla pedologia, assicurando la conservazione nel tempo e nello spazio del popolamento forestale, senza alterarne le caratteristiche ecologiche fondamentali: copertura, struttura, composizione, densità e suolo;

f) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

g) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni.

Articolo 5

Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente articolo 1 vigono, oltre i divieti generali di cui all'articolo 3, i seguenti divieti:

a) l'apertura di nuove strade, salvo quelle di servizio previa autorizzazione dell'Ente parco;

b) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri, ad eccezione delle attività di sorveglianza e di soccorso;

c) la realizzazione di nuove opere di mobilità, ad eccezione di quelle previste alla lettera d) del successivo articolo 8;

d) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di piccole strutture e attrezzature per la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici locali, e di strutture rurali strettamente necessarie per la conduzione delle aziende agro-silvo-pastorali, che saranno autorizzate sulla base di apposito regolamento redatto dall'Ente parco, di concerto con la Regione interessata;

e) il taglio, fatto salvo quello silvo-colturale, dei boschi di proprietà demaniale, statale e regionale, e privata, di cui all'articolo 8 del decreto istitutivo del Parco nazionale della Sila, senza autorizzazione dell'Ente parco;

f) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali e comunque non rilevanti per gli alvei naturali.

Articolo 6

Regime autorizzativo generale

1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali per la parte ricadente nell'area del parco deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore del parco.

2. Le attività silvo-colturali, comprese quelle interessanti demani statali, regionali e comunali, sono autorizzate dall'autorità territoriale competente, secondo quanto specificato dalla delibera della Giunta regionale n. 2796 del 18 settembre 1989;

3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nelle aree proposte e/o designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/Cee e 79/409/Cee sono sottoposti alla necessaria valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

4. È prevista la realizzazione del progetto di metanizzazione delle frazioni di Camigliatello e Moccone del Comune di Spezzano della Sila, approvato con delibera della giunta comunale n. 107 dell'11 agosto 1998, in deroga ai divieti di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:

a) le opere tecnologiche;

b) gli interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'articolo 31, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano già in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere, accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Articolo 8

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:

a) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni;

b) opere tecnologiche quali elettrodotti, con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale; gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione; acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione; depuratori e ripetitori;

c) ammodernamento degli impianti di risalita esistenti;

d) realizzazione di piste ed impianti per lo sci da fondo;

e) impianti per allevamenti e impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

f) impianti di acquacoltura;

g) la realizzazione di attrezzature sportive e di servizio per lo svolgimento di attività nautiche;

h) l'apertura di nuove strade;

i) interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, cosi come definiti dall'articolo 31, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lettere a) e b) dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978.

3. Nelle zone 2 coperte da boschi privati sono consentite le aperture di piste frestali per il concentramento e lo smacchio delle utilizzazioni boschive. Resta ferma la possibilità di continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e di raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità.

4. Nelle aree di zona 2 di cui all'articolo 1, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti, specificatamente per le zone omogenee A e B così come definite ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché i piani attuativi ricadenti nelle zone di espansione edilizia, residenziale, turistica e/o produttiva, tutte le opere e gli interventi già regolarmente autorizzati, già finanziati, o già previsti da accordi di programma.

5. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano già in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere, trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere, accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo interessino in tutto o in parte aree proposte e/o designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/Cee e 79/409/Cee, è richiesta la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto dei Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e l'eventuale attivazione delle misure di compensazione.

Articolo 9

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7 e 8, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto alla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

Articolo 10

Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale della Sila è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. La sorveglianza del territorio di cui all'articolo 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nei modi previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre. 1991, n. 394, e all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

3. Le eventuali esigenze di potenziamento della sorveglianza potranno essere esercitate mediante l'utilizzo di personale dell'Ente parco nei modi di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché attraverso operatori di eventuali servizi di polizia ecologica dell'Ente parco.

Cartografia

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