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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Valle d'Aosta 19 dicembre 2002, n. 160

Abusi edilizi - Sanabilità - Decorso di un lungo lasso di tempo dalla realizzazione - Inidoneità

Tar Valle d'Aosta

Sentenza 19 dicembre 2002, n. 160

 

(omissis)

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 4/2001, recante ordine di demolizione di fabbricato adibito a stalla e contestuale ripristino dei luoghi, e di qualsiasi atto connesso.

(omissis)

Fatto

(...) espone di detenere in affitto alcuni fondi rustici siti nel Comune di Champorcher, dove conduce il proprio bestiame che ricovera, nottetempo, in una stalla realizzata dodici anni orsono dal precedente affittuario. In forza di segnalazione del corpo forestale valdostano, l'amministrazione comunale ha sollecitato chiarimenti circa la regolarità urbanistica di tale manufatto e, non essendo stato reperito alcun titolo abilitativo, il sindaco ha dapprima diffidato gli interessati alla riduzione in pristino, con provvedimento del 17.1.2001, e, con l'ordinanza impugnata, ha ingiunto la demolizione. Il ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento, sostenendone l'illegittimità, in quanto il lungo tempo trascorso dall'edificazione e l'evidenza del fabbricato hanno cancellato la rilevanza della mancanza di titolo abilitativo, mentre l'amministrazione ha omesso di esplicitare qualsiasi motivazione circa l'interesse pubblico sotteso alla determinazione sanzionatoria e non ha valutato la sanabilità del manufatto.

Con ordinanza in data 20.6.2001 l'istanza cautelare è stata accolta.

Chiamato all'udienza odierna il ricorso è passato in decisione.

 

Diritto

La palese infondatezza del ricorso esime il Collegio dall'esaminarne l'ammissibilità, alla luce della mancata impugnazione della diffida al ripristino dello stato dei luoghi notificata al ricorrente il 30.1.2001.

Il ricorso pretende, in sostanza, che il fabbricato di cui è causa, abusivamente edificato su area sottoposta a vincolo paesaggistico e carente di qualsiasi titolo abilitativo, abbia ricevuto una sorta di legittimazione per effetto del tempo passato dalla sua realizzazione (dodici anni) e dell'inerzia conservata dall'amministrazione. La tesi è sfornita di qualsiasi fondamento, essendo evidente che, di per sé, l'aver consentito il permanere di un abuso non esime l'amministrazione dall'obbligo di provvedere alla sua eliminazione, tanto più quando, come nella specie, il tempo trascorso non sia di particolare rilevanza e sussistano sicure ragioni di interesse pubblico a supporto del provvedimento ripristinatorio. La censura in esame non è apprezzabile neppure in termini di carenza di motivazione in ordine alle ragioni di tutela dell'interesse pubblico perseguito, posto che, comunque, il provvedimento impugnato richiama il parere 19.2.2001 del servizio tutela del paesaggio del competente assessorato regionale, che puntualmente riferisce gli effetti di forte degrado provocati in un ambito di notevole interesse paesistico-ambientale dal fabbricato abusivo.

Neppure può pretendersi, come vorrebbe il ricorrente, che l'amministrazione abbia l'onere di verificare la sanabilità dell'abuso, prima di procedere a sanzionarlo, essendo evidente che ad attivare il relativo procedimento deve essere il privato interessato: e nella specie non risulta che il (...) abbia neppure avanzato domanda in tal senso.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Non è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita l'amministrazione intimata.

 

PQM

 

Il Tribule Amministrativo della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2002.

(omissis)

Depositata in Segreteria in data 19 dicembre 2002.

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