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Legge 12 dicembre 2002, n. 273

Disposizioni in materia di politica energetica - Stralcio

Parole chiave Parole chiave: Energia | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Metano / Gas naturale | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Petrolio | Infrastrutture/Reti | Gpl | Elettricità | Elettricità

Ultima versione disponibile al 13/11/2024

Parlamento italiano

Legge 12 dicembre 2002, n. 273

(So n. 230 alla Gu 14 dicembre 2002 n. 293)

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Capo I

Interventi per favorire l'iniziativa economica privata

(omissis)

 

Articolo 11

Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi

1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"64. I Comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto".

2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. A tal fine è corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

Articolo 12

Incentivi per il settore delle fonderie

1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;

c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

 

(omissis)

Capo IV

Disposizioni in materia di politica energetica

Articolo 27

Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale

1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.

2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni.

3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Minstero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 e a 59.051.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l'anno 2004.

Articolo 28

Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del Gpl in autotrazione

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a Gpl, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a Gpl, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Articolo 29

Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è integrato, per l'anno 2002, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 7 aprile 1999, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 30

Gasdotti internazionali di importazione

1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva 98/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a decorrere dall'anno termico 1º ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare territoriale italiano.

2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, al fine di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno termico 1º ottobre 2001-30 settembre 2002.

Articolo 31

Contributo straordinario all'Enea

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all'Enea un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attività produttive e l'Enea.

2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111 della legge n. 388 del 2000, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza nel campo del solare termico e delle celle combustibili rispetto al semestre precedente.

3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.

4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.

Articolo 32

Elenco dei prodotti esplodenti

1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego per attività estrattive di cui all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al fondo da istituire nell'àmbito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del fondo di cui al comma 1.

Articolo 33

Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del carbone

1. Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo Spa del piano di attività di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima società sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facoltà di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della società e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso già comunicate alla Sotacarbo Spa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate.

Articolo 34

Semplificazione di oneri burocratici in materia di fonti rinnovabili

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: "entro un anno dalla data" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime".

Articolo 35

Disposizioni in materia di importazione e fornitura di energia elettrica

1. Fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonché per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonché i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Il Ministro delle attività produttive definisce con propri provvedimenti le quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma.

2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto.

 

(omissis)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 12 dicembre 2002

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