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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1233/2010/Ue

Modifiche al regolamento 663/2009/Ce che disciplina il sostegno finanziario a progetti nel settore dell'energia

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Infrastrutture/Reti | Eolico | Ricerca / Sviluppo | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Infrastrutture/Reti | Energie rinnovabili

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 15 dicembre 2010, n. 1233/2010/Ue

(Guue 30 dicembre 2010 n. L 346)

Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 , previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2 ,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha istituito il programma energetico europeo per la ripresa (Eepr) per favorire la ripresa economica attraverso la concessione di una dotazione finanziaria di 3,98 miliardi di eur per il 2009 e il 2010.

(2) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di concedere quanto più possibile della dotazione finanziaria di 3,98 miliardi di eur entro la fine del 2010 ai sottoprogrammi di cui al Capo II del regolamento (Ce) n. 663/2009. Tuttavia, è stato stabilito che parte di tale importo non verrà impegnata nell'ambito di tali sottoprogrammi.

(3) Nello spirito della strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l'occupazione e in linea con il pacchetto dell'Unione europea in materia di clima ed energia e con il suo piano d'azione 2006 per l'efficienza energetica, lo sviluppo di altre fonti rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica contribuirebbero ad una crescita più verde, alla realizzazione di un'economia competitiva e sostenibile e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Sostenendo tali politiche, l'Unione creerà nuovi posti di lavoro e opportunità di mercato verde che favoriranno lo sviluppo di un'economia competitiva, sicura e sostenibile. In tale contesto è essenziale la cooperazione tra i vari livelli di governo (governance multilivello).

(4) Fornire maggiori aiuti finanziari è un elemento fondamentale per ridurre gli ostacoli rappresentati da costi iniziali elevati e per promuovere progressi in materia di energie sostenibili. È pertanto opportuno istituire uno strumento finanziario specifico ("lo strumento") al fine di usare i fondi che non possono essere impegnati ai sensi del Capo II del regolamento (Ce) n. 663/2009 entro la fine del 2010. La creazione dello strumento dovrebbe essere considerata alla luce dell'iniziativa per il finanziamento delle energie sostenibili proposta dalla Commissione.

Lo strumento dovrebbe sostenere lo sviluppo di progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e facilitare in tali settori il finanziamento di progetti di investimento da parte delle autorità pubbliche locali, regionali e nazionali, soprattutto in ambiente urbano. A tale proposito, è opportuno prestare attenzione alle sinergie con altre risorse finanziarie disponibili negli Stati membri, come i fondi strutturali e il fondo di coesione, lo strumento di assistenza europea a livello locale nel settore dell'energia (Elena) e il Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento (Ce) n. 397/20094 , al fine di evitare sovrapposizioni con altri strumenti finanziari.

(5) Il sostegno agli investimenti in energie sostenibili può risultare più efficace e vantaggioso quando è concentrato a livello locale. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, può essere più efficace puntare al livello nazionale, ad esempio per motivi legati alla disponibilità o al funzionamento delle strutture amministrative interessate.

(6) Al fine di massimizzare l'impatto a lungo termine del finanziamento dell'Unione, è opportuno che lo strumento venga gestito da uno o più intermediari finanziari quali le istituzioni finanziarie internazionali. È opportuno che la selezione di tali intermediari finanziari sia effettuata sulla base della loro comprovata capacità di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace, con l'obiettivo di massimizzare quanto prima la partecipazione di altri investitori pubblici e privati e di conseguire il massimo effetto leva tra i fondi dell'Unione e il totale degli investimenti, in modo da incrementare significativamente gli investimenti nell'Unione. Tuttavia, in periodi di crisi finanziaria ed economica che hanno conseguenze particolarmente negative sulle finanze delle autorità locali e regionali, è opportuno garantire che la difficile situazione finanziaria di tali autorità non impedisca loro di accedere al finanziamento.

(7) A norma del regolamento (Ce) n. 663/2009, i progetti di investimento dovrebbero essere finanziati conformemente allo strumento soltanto se hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell'Unione, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Tali progetti di investimento contribuiscono a una crescita verde, allo sviluppo di un'economia competitiva, interconnessa, sostenibile e verde così come alla salvaguardia dell'occupazione, alla creazione di posti di lavoro e alla lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli obiettivi della strategia "Europa 2020".

(8) È opportuno che i criteri stabiliti nel regolamento (Ce) n. 663/2009 si applichino alla selezione e all'ammissibilità dei progetti finanziati nell'ambito dello strumento. È inoltre opportuno prendere in considerazione, quale elemento essenziale, l'equilibrio geografico tra i progetti, al fine di garantire l'impatto del presente regolamento sulla ripresa economica in tutta l'Unione e in considerazione del fatto che, in alcuni Stati membri, i progetti non sono o sono stati finanziati solo in parte ai sensi del Capo II del regolamento (Ce) n. 663/2009.

(9) Ai fini del necessario impatto economico a breve termine del presente regolamento, fra la data della domanda di sovvenzione per un progetto e la decisione definitiva non dovrebbero intercorrere più di sei mesi.

(10) È opportuno che gli impegni giuridici specifici di cui al capo II bis che attuano gli impegni di bilancio siano assunti entro il 31 marzo 2011.

(11) Lo strumento non dovrebbe costituire un precedente per quanto riguarda l'uso del bilancio generale dell'Unione e le eventuali misure future di finanziamento, anche nel settore energetico, ma dovrebbe essere considerato piuttosto come una misura eccezionale adottata durante un periodo di difficoltà economica.

(12) Data l'urgente necessità di far fronte alla crisi economica, è opportuno che le spese sostenute ai sensi del capo II del regolamento (Ce n. 663/2009 siano ammissibili a decorrere dal 13 luglio 2009, dal momento che, a norma dell'articolo 112 del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5 ("il regolamento finanziario"), molti richiedenti hanno chiesto che le spese siano ammissibili dalla data di deposito della domanda di sovvenzione. Le spese sostenute ai sensi del Capo II-bis dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(13) Data l'urgente necessità di affrontare la crisi economica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

 

Hanno adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (Ce) n. 663/2009

Il regolamento (Ce) n. 663/2009 è così modificato:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Il presente regolamento prevede la creazione di uno strumento finanziario ("lo strumento") a sostegno di iniziative in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.";

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli impegni giuridici specifici di cui al Capo II che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010 sono assunti entro il 31 dicembre 2010. Gli impegni giuridici specifici di cui al Capo II-bis sono assunti entro il 31 marzo 2011.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Gli intermediari finanziari di cui all'allegato II si adoperano per assegnare tutti i fondi del contributo dell'Unione di cui dispone lo strumento a progetti di investimento e all'assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili entro il 31 marzo 2014. Dopo tale data non potrà essere più assegnato alcun finanziamento a titolo di contributo dell'Unione. Tutti i finanziamenti a titolo di contributo dell'Unione non assegnati dagli intermediari finanziari entro il 31 marzo 2014 sono restituiti al bilancio generale dell'Unione. Il finanziamento a titolo di contributo dell'Unione destinato a progetti di investimento rimane investito per un determinato periodo di tempo che non può protrarsi oltre il 31 marzo 2034. L'Unione ha diritto a profitti dai propri investimenti nello strumento per tutta la durata dello strumento, in proporzione al suo contributo allo strumento e in conformità con i suoi diritti di azionista.";

3) è inserito il seguente capo:

"Capo II-bis

Strumento finanziario

Articolo 21-bis

Fondi che non possono essere impegnati ai sensi del Capo II

1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, gli stanziamenti che non possono essere oggetto degli impegni giuridici specifici di cui al Capo II per un importo di 146.344.644,50 eur sono destinati allo strumento di cui all'articolo 1, quarto comma, al fine di sviluppare strumenti di finanziamento adeguati in cooperazione con le istituzioni finanziarie, in modo da dare un forte impulso ai progetti in materia di efficienza energetica e a quelli finalizzati allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

2. Lo strumento è attuato a norma dell'allegato II. Allo strumento non si applica l'articolo 23, paragrafo 1.

3. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento, incluse le commissioni di gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all'importo del contributo dell'Unione allo strumento di cui al paragrafo 1, senza alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione.";

4) l'articolo 22 è soppresso;

5) l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il sostegno Eepr copre unicamente le spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari e, per quanto riguarda i progetti previsti dall'articolo 9, anche da terzi responsabili della realizzazione del progetto. Le spese sostenute ai sensi del Capo II possono essere ammissibili a decorrere dal 13 luglio 2009.";

b) è inserito il seguente paragrafo:

"2-bis. L'assistenza finanziaria concessa ai sensi del Capo II-bis copre le spese relative ai progetti di investimento e all'assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili sostenute dai beneficiari di cui al punto 3 della parte A dell'allegato II. Tali spese possono essere ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2011.";

6) l'articolo 27 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

"1-bis. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sulle misure adottate ai sensi del Capo II-bis riguardante in particolare:

a) l'efficacia dei costi, l'effetto leva e l'addizionalità dimostrata dallo strumento;

b) la prova della sana gestione finanziaria;

c) la misura in cui lo strumento ha conseguito gli obiettivi di cui al presente regolamento;

d) la misura in cui è necessario il costante sostegno dello strumento per progetti in materia di efficienza energetica e quelli finalizzati allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

La relazione di valutazione intermedia, se del caso, in particolare se la valutazione da parte della Commissione delle misure adottate a norma del Capo II-bis è positiva, è accompagnata da una proposta legislativa per la prosecuzione dello strumento.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati conseguiti dall'Eepr a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario.";

7) all'articolo 28 è aggiunto il comma seguente:

"La relazione comprende informazioni su tutti i costi generali legati all'istituzione e all'attuazione dello strumento di cui al Capo II-bis.";

8) l'allegato è rinominato "allegato I" ed è aggiunto il seguente allegato:

"Allegato II

Strumento finanziario

A. Attuazione dello strumento finanziario per progetti in materia di energia sostenibile

1. Portata dello strumento

Lo strumento finanziario ("lo strumento") è utilizzato per lo sviluppo di progetti nel settore del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e faciliterà il finanziamento degli investimenti in tali settori da parte delle autorità pubbliche locali, regionali e, in casi debitamente giustificati, nazionali. Lo strumento sarà attuato in conformità alle disposizioni sulla delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabilite nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione.

Lo strumento verrà utilizzato per finanziare progetti nel settore delle energie sostenibili, soprattutto in ambiente urbano. Ciò comprende, in particolare, progetti concernenti:

a) edifici pubblici e privati che prevedano soluzioni in materia di efficienza energetica e/o di energie rinnovabili, comprese quelle basate sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic);

b) investimenti nella produzione combinata di calore ed elettricità, compresa la microcogenerazione, e nelle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffreddamento ad alto rendimento energetico, soprattutto a partire da fonti di energia rinnovabili;

c) fonti energetiche rinnovabili decentralizzate e integrate nel contesto locale nonché la loro integrazione nelle reti elettriche;

d) microgenerazione da fonti energetiche rinnovabili;

e) trasporti urbani puliti a favore di una maggiore efficienza energetica e dell'integrazione delle fonti di energia rinnovabili con un'attenzione particolare ai trasporti pubblici, ai veicoli elettrici e a idrogeno nonché alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

f) infrastrutture locali, comprese un'illuminazione efficiente dell'infrastruttura pubblica esterna, quali l'illuminazione stradale, soluzioni per lo stoccaggio dell'elettricità, contatori e reti elettriche intelligenti che facciano pieno uso delle Tic;

g) l'efficienza energetica e tecnologie in materia di energia rinnovabile aventi un potenziale economico e di innovazione che utilizzino le migliori procedure disponibili.

Lo strumento può altresì essere impiegato per fornire incentivi e assistenza tecnica, come pure per sensibilizzare le autorità locali, regionali e nazionali in modo da garantire un uso ottimale dei fondi strutturali e di coesione, specie quando si tratta di apportare miglioramenti nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, nell'edilizia abitativa e in altri tipi di costruzioni. Lo strumento sostiene progetti di investimento che dimostrino di essere economicamente e finanziariamente realizzabili per poter rimborsare i capitali assegnati loro dallo strumento e attrarre investimenti pubblici e privati. Lo strumento può quindi essere impiegato tra l'altro per fornire accantonamenti e l'allocazione di capitali per prestiti, garanzie, partecipazioni e altri prodotti finanziari. Inoltre, fino al 15% dei finanziamenti di cui all'articolo 21-bis può essere utilizzato per fornire assistenza tecnica alle autorità locali, regionali o nazionali, per l'istituzione dei progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili e la fase iniziale di applicazione della relativa tecnologia.

2. Sinergie

Nel concedere assistenza finanziaria o tecnica, occorre altresì prestare attenzione alle sinergie con altre risorse finanziarie disponibili negli Stati membri, quali i fondi strutturali e di coesione e lo strumento Elena, al fine di evitare sovrapposizioni con altri strumenti finanziari.

3. Beneficiari

A beneficiare dello strumento saranno autorità pubbliche, di preferenza a livello locale e regionale, ed enti pubblici o privati che operino per conto di dette autorità.

B. Cooperazione con gli intermediari finanziari

1. Selezione e requisiti generali, compresi i costi

Lo strumento è istituito in cooperazione con uno o più intermediari finanziari ed è aperto alla partecipazione di opportuni investitori. In conformità alle disposizioni e ai criteri definiti nel presente allegato, la selezione degli intermediari finanziari è effettuata sulla base della loro comprovata capacità di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace.

La Commissione garantisce che l'importo totale dei costi generali legati all'istituzione e all'attuazione dello strumento finanziario, comprese le spese di gestione e altre spese ammissibili imputate dagli intermediari finanziari, rimanga quanto più limitato possibile, in linea con la migliore pratica per analoghi strumenti e salvaguardando comunque la necessaria qualità dello strumento.

Il contributo dell'Unione allo strumento è attuato dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento finanziario.

Gli intermediari finanziari si attengono agli obblighi specifici in materia di delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabiliti nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione, specie per quanto riguarda le norme di aggiudicazione degli appalti, il controllo esterno, la contabilità e la revisione contabile. Gli intermediari finanziari si vedono finanziare unicamente le spese di gestione o i costi legati all'istituzione e all'attuazione dello strumento finanziario.

I dettagli sulle modalità di istituzione e le condizioni quadro dello strumento, compresi il monitoraggio e il controllo, sono definiti in uno o più accordi tra la Commissione e gli intermediari finanziari.

2. Disponibilità delle informazioni

Lo strumento mette a disposizione online tutte le informazioni sulla gestione del programma che siano rilevanti per le parti interessate. Ciò comprende, in particolare, le procedure di domanda, le informazioni sulle migliori pratiche e una rassegna dei progetti e delle relazioni.

C. Condizioni di finanziamento e di ammissibilità e criteri di selezione

1. Portata del finanziamento

In conformità del presente allegato, lo strumento si limiterà al finanziamento:

a) di progetti di investimento che hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell'Unione, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra; e

b) dell'assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.

2. Fattori da tenere in considerazione

Per quanto riguarda la selezione dei progetti, particolare attenzione è prestata all'equilibrio geografico.

Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti di investimento si presterà la debita attenzione alla creazione di un potente effetto leva tra i fondi dell'Unione e il totale degli investimenti mobilitati in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l'Unione. Tuttavia, l'effetto leva per i singoli progetti d'investimento può variare, a seconda di una serie di fattori quali la dimensione reale e il tipo di un progetto e le condizioni locali, tra cui le dimensioni e la capacità finanziaria del beneficiario.

3. Condizioni per l'accesso delle autorità pubbliche al finanziamento in base allo strumento

Le autorità pubbliche che richiedono un finanziamento per progetti di investimento o l'assistenza tecnica ai progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili e soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono politicamente impegnate nella lotta contro i cambiamenti climatici o si apprestano a farlo, compresi eventualmente

obiettivi concreti, ad esempio in relazione all'incremento dell'efficienza energetica e/o all'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) stanno operando verso l'elaborazione di strategie pluriennali per la mitigazione dei cambiamenti climatici e, se del caso, per il raggiungimento dei loro obiettivi o stanno partecipando ad una strategia pluriennale a livello locale, regionale o nazionale per mitigare i cambiamenti climatici;

c) accettano di rendere conto pubblicamente dei progressi compiuti nel quadro della loro strategia globale.

4. Ammissibilità e criteri di selezione dei progetti di investimento finanziati a titolo dello strumento

I progetti di investimento finanziati a titolo dello strumento dovranno rispettare i seguenti criteri di ammissibilità e di selezione:

a) la solidità ed adeguatezza tecnica dell'impostazione;

b) la solidità e l'efficacia dei costi del finanziamento durante tutta la fase di investimento dell'azione;

c) l'equilibrio geografico di tutti i progetti contemplati dal presente regolamento;

d) il grado di maturità, definito come il raggiungimento della fase d'investimento e il sostenimento, il prima possibile, di spese sostanziali in conto capitale;

e) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l'attuazione dell'azione;

f) la misura in cui il finanziamento a titolo dello strumento stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;

g) la possibilità di quantificare l'impatto socioeconomico;

h) la possibilità di quantificare l'impatto ambientale.

5. Ammissibilità e criteri di selezione dei progetti di assistenza tecnica finanziati a titolo dello strumento

L'assistenza tecnica per i progetti finanziati a titolo dello strumento devono soddisfare i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al punto 4, lettere a), c), e), f) e g)."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2010.

Note ufficiali

1.

Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2.

Posizione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2010.

3.

Gu L 200 del 31 luglio 2009, pag. 31.

4.

Regolamento (Ce) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (Ce) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa (Gu L 126 del 21 maggio 2009, pag. 3).

5.

Gu L 248 del 16 settembre 2002, pag. 1.

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