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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia-Palermo 7 ottobre 2002, n. 2904

Occupazione acquisitiva - Domanda risarcitoria - Articoli 33, 34 e 35 Dlgs 80/1998 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste

Tar Sicilia

Sentenza 7 ottobre 2002, n. 2904

 

(omissis)

Per la condanna

Dell'amministrazione comunale alla restituzione dell'area illegittimamente occupata in località Macchitella nell'ambito di un P.E.E.P., o comunque al risarcimento del danno per l'illecito comportamento della P.A., con interessi legali e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Designato relatore alla pubblica udienza del 22.05.2002 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;

Udito l'avv.to F. Todarello per il ricorrente;

 

Fatto

Con il ricorso introduttivo del giudizio la soc. ricorrente espone di avere subito nell'anno 1983 l'occupazione d'urgenza di un'area in Comune di Gela, loc. Macchitella (fg. 174, part, 236, partita 26452), sulla quale l'amministrazione comunale doveva realizzare opere relative alle reti idrica e fognaria; di non avere mai ottenuto alcuna somma a titolo di indennità di espropriazione, pur avendo formalmente accettato la determinazione operata dalla Commissione prov.le presso l'U.T.E. di Caltanissetta; di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di definitiva espropriazione e di avere appreso che le opere sarebbero state realizzate solo successivamente alla scadenza del P.E.E.P., dal quale erano previste.

In considerazione del carattere permanente dell'illecito commesso dall'amministrazione, chiede alternativamente o la restituzione dell'area, ed il risarcimento del danno per il periodo di occupazione, o il risarcimento del danno per la definitiva acquisizione delle aree da parte del Comune, previo esperimento di CTU e, comunque, in misura non inferiore a quella dell'indennità a suo tempo determinata.

L'amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 22.05.2002 il procuratore della soc. ricorrente ha chiesto porsi il ricorso in decisione.

 

Diritto

1. Deve, preliminarmente, affermarsi la giurisdizione di questo giudice amministrativo a conoscere la presente controversia, in conseguenza dell'ampliamento dell'ambito della giurisdizione amministrativa operato dagli articoli 33, 34 e 35 del Dlgs n. 80/1998, così come modificati dall'articolo 7 della legge n. 205/2000.

Gioverà rilevare, infatti, che la controversia in esame appare finalizzata al conseguimento del risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito dalla occupazione ed irreversibile trasformazione della loro area, trasformazione che ne rende impossibile la restituzione.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la giurisdizione a conoscere controversie risarcitorie conseguenti ad attività di tipo espropriativo illegittimamente poste in essere dall'amministrazione deve, oggi, ritenersi attribuita al giudice amministrativo sia in virtù delle previsioni degli articoli 34 e 35, comma 1, del Dlgs n. 80/1998 — ove si facciano rientrare i procedimenti espropriativi nell'ambito della giurisdizione esclusiva nella materia urbanistica ex articolo 34 (così anche Cass. SS.UU. ord. 25.05.2000 n. 43/SU) — che in virtù del comma 4 dell'articolo 35 del Dlgs n. 80/1998 che, modificando il comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 1034/1971, attribuisce al giudice amministrativo tutte le domande di risarcimento del danno nell'ambito della propria giurisdizione, anche di legittimità (prevalentemente sotto questo secondo profilo, C.G.A. n. 296 del 14.06.2001).

Per altro, il Collegio ritiene che la presente fattispecie, per le considerazioni che saranno di seguito svolte, rientri nella nuova giurisdizione amministrativa esclusiva ex articolo 34 Dlgs n. 80/1998, quale controversia relativo ad un comportamento della p.A..

3. Deve, ancora, ritenersi ammissibile la domanda risarcitoria proposta a prescindere dalla impugnazione degli atti della procedura espropriativa, pure a suo tempo intrapresa dall'amministrazione, giacchè la presente fattispecie appare contraddistinta da un'occupazione temporanea, non seguita dalla definitiva espropriazione dell'area.

Presupposto logico-giuridico dell'azione risarcitoria non è, quindi, l'asserita illegittimità della procedura espropriativa svolta dall'amministrazione intimata, ma invece l'intervenuta scadenza degli effetti degli atti a suo tempo adottati, senza che l'occupazione provvisoria sia mai stata trasformata in espropriazione definitiva.

In buona sostanza, nella presente fattispecie non è dato rilevare l'esistenza di alcun atto espropriativo — gli effetti del quale possano essere considerati ostativi all'accoglimento dell'azione risarcitoria e, quindi, da rimuoversi preventivamente — mentre la domanda proposta appare finalizzata ad ottenere tutela risarcitoria da un comportamento dell'amministrazione (apprensione dell'area e sua irreversibile trasformazione), non legittimato da alcun provvedimento né di occupazione temporanea e d'urgenza (ormai scaduta) né di definitiva espropriazione (mai adottato).

4. Passando all'esame del merito della controversia, il Collegio ritiene necessario disporre disporre preliminarmente l'acquisizione dei seguenti atti:

— documentati chiarimenti in ordine alla data di approvazione ed ai termini di validità del P.E.E.P., nel quale sarebbe ricompressa l'area oggetto di occupazione;

— copia autentica delle delibere n. 776 del 6.08.1981 e n. 515 del 9.06.1981 di approvazione dei progetti tecnico-esecutivi, citate nel decreto autorizzativo all'occupazione d'urgenza;

— copia autentica del verbale di immissione in possesso e sullo stato di consistenza dell'area;

— documentati chiarimenti in ordine all'epoca di realizzazione delle opere ed allo stato attuale dell'area;

— documentati chiarimenti in ordine agli atti della procedura espropriativa, e/o di pagamento delle indennità, eventualmente posti in essere.

5. Dispone l'acquisizione degli atti citati mediante deposito presso la Segreteria della Sezione, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, a cura dell'Amm.ne comunale intimata.

Rinvia al definitivo ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, ritenuta la propria giurisdizione sulla controversia in esame, quanto al resto, interlocutoriamente pronunziando, dispone il compimento degli adempimenti istruttori di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati.

Rinvia al definitivo ogni ulteriore pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addì 22 maggio 2002 con l'intervento di Signori Magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 7.10.2002

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