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Regolamento Commissione Ue 2019/2024/Ue

Progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/Ce

Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Commissione europea

Regolamento 1 ottobre 2019, n. 2019/2024/Ue

(Guue 5 dicembre 2019 n. L 315)

Regolamento che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione della direttiva 2009/125/Ce la Commissione deve fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell'Unione e che hanno un significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto senza che ciò comporti costi eccessivi.

(2) La comunicazione relativa al piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile della Commissione (COM(2016) 773)2 , adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce, definisce le priorità di lavoro nell'ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono tra i gruppi di prodotti connessi all'energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l'eventuale adozione di misure.

(3) Si stima che le misure del piano di lavoro potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all'anno nel 2030. Quello degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta è uno dei gruppi di prodotti elencati nel piano di lavoro, con un risparmio annuo di energia finale stimato a 48 TWh nel 2030.

(4) La Commissione ha eseguito due studi preparatori sulle caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta solitamente in uso nell'Unione. Gli studi si sono svolti in stretta collaborazione con le parti interessate e gli interlocutori dell'Unione e di paesi terzi. I risultati sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall'articolo 18 della direttiva 2009/125/Ce.

(5) Il presente regolamento si dovrebbe applicare ai seguenti apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta: armadi refrigerati (frigoriferi o congelatori) da supermercato, refrigeratori per bevande, congelatori per gelati, vetrine per gelato sfuso, distributori automatici refrigerati.

(6) L'aspetto ambientale degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta riconosciuto come il più rilevante ai fini del presente regolamento è il consumo di energia nella fase d'uso. Detto consumo energetico potrebbe essere ridotto senza aumentare i costi combinati di acquisto e funzionamento dei prodotti grazie a tecnologie non proprietarie economicamente efficienti. Anche le emissioni dirette dei refrigeranti e la disponibilità delle parti di ricambio sono state riconosciute come rilevanti.

(7) Poiché i refrigeranti sono disciplinati dal regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3 , il presente regolamento non prevede requisiti specifici in merito. Inoltre, il maggior uso di refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale registrato nell'ultimo decennio nel mercato dell'Unione indica che i fabbricanti hanno iniziato a passare a refrigeranti a impatto ambientale ridotto senza bisogno di ulteriori interventi via la progettazione ecocompatibile.

(8) Nel 2015 il consumo annuo di energia, all'interno dell'Unione, dei prodotti cui si applica il presente regolamento è stato stimato in 65 TWh, pari a 26 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di emissioni di gas a effetto serra. In uno scenario immutato, il consumo energetico degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta dovrebbe diminuire entro il 2030. Si prevede però che tale diminuzione rallenti in assenza di un aggiornamento delle specifiche per la progettazione ecocompatibile.

(9) I minibar e i frigoriferi cantina con funzione di vendita non dovrebbero essere considerati apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta e pertanto dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento; essi rientrano nel campo di applicazione del regolamento (Ue) 2019/2019 della Commissione4 .

(10) Gli armadi statici verticali sono apparecchi di refrigerazione professionali definiti nel regolamento (Ue) 2015/1095 della Commissione5 , pertanto dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento.

(11) Il presente regolamento si applica a prodotti con caratteristiche tecniche e funzionalità di vario tipo. Per questo motivo i requisiti di efficienza energetica sono fissati in base alla funzionalità degli apparecchi. In base a tale funzionalità, si propone una ripartizione minima in categorie degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, per segnalare in modo chiaro ai mercati la maggiore/minore efficienza energetica secondo i tipi che hanno la stessa funzione. Tra gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, quelli inefficienti avranno più difficoltà a raggiungere una determinata classe energetica, o addirittura potrebbero non arrivare a soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica.

(12) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione per l'economia circolare (COM(2015) 614 final)6 e il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile sottolineano l'importanza di utilizzare il quadro della progettazione ecocompatibile per sostenere la transizione a un'economia circolare più efficiente sotto il profilo delle risorse. La direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio7 fa riferimento alla direttiva 2009/125/Ce e indica che le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero agevolare il riutilizzo, lo smantellamento e il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), affrontando i problemi a monte. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le opportune disposizioni in tal senso.

(13) I parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell'arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all'allegato I del regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8 .

(14) Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce, il presente regolamento deve specificare le pertinenti procedure di valutazione della conformità.

(15) Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti, gli importatori o i mandatari dovrebbero fornire nella documentazione tecnica le informazioni di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/Ce, nella misura in cui sono pertinenti alle specifiche definite nel presente regolamento.

(16) Ai fini della sorveglianza del mercato, i fabbricanti dovrebbero poter fare riferimento alla banca dati dei prodotti se la documentazione tecnica di cui al regolamento delegato (Ue)/2019/2018 della Commissione9 contiene le stesse informazioni.

(17) Al fine di aumentare l'efficacia del presente regolamento e tutelare i consumatori, è opportuno vietare i prodotti che in condizioni di prova alterano automaticamente le prestazioni per migliorare i parametri dichiarati.

(18) Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno individuare i parametri di riferimento per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire un'ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali nell'intero ciclo di vita dei prodotti oggetto del presente regolamento, conformemente all'allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/Ce.

(19) Il riesame dovrebbe valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento nel conseguirne gli obiettivi. Esso dovrebbe avvenire dopo che tutte le disposizioni sono state attuate.

(20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.

2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie:

a) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati solo da fonti di energia non elettrica;

b) componenti remoti a cui un armadio con sistema remoto deve essere collegato per poter funzionare, ad esempio unità di condensazione, compressori o unità di condensazione ad acqua;

c) apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta;

d) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente sottoposti a prova e approvati per la conservazione di medicinali o campioni scientifici;

e) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di sistema di raffreddamento integrato, che funzionano canalizzando l'aria fredda prodotta da un'unità esterna di raffreddamento dell'aria; ciò non include gli armadi con sistema remoto né i distributori automatici refrigerati di categoria 6 di cui all'allegato III, tabella 5;

f) armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo di cui al regolamento (Ue) 2015/1095;

g) frigoriferi cantina e minibar.

3. Le specifiche di cui al punto 1 e al punto 3, lettera k), dell'allegato II non si applicano alle seguenti categorie:

a) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;

b) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per la vendita e l'esposizione di alimenti vivi, come gli apparecchi di refrigerazione per la vendita e l'esposizione di pesci e molluschi vivi, gli acquari e le vasche d'acqua refrigerati;

c) saladette;

d) banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione;

e) armadi d'angolo;

f) distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento;

g) banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta": l'armadio isolato con uno o più scomparti regolati a temperature specifiche, raffreddato per convezione naturale o forzata mediante uno o più sistemi che consumano energia e destinato all'esposizione e alla vendita ai clienti, con o senza servizio assistito, di alimenti e altri articoli a temperature specifiche inferiori alla temperatura ambiente, direttamente accessibili attraverso aperture laterali o attraverso una o più porte o cassetti, o entrambe le cose; ciò include gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta muniti di aree per la conservazione di alimenti e altri articoli non accessibili ai clienti, ma esclude i minibar e i frigoriferi cantina;

2. "alimenti": cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche;

3. "unità di condensazione": il prodotto provvisto di almeno un compressore alimentato a energia elettrica e di un condensatore, in grado di raffreddare e mantenere senza interruzione una temperatura bassa o media all'interno di un apparecchio o di un sistema di refrigerazione utilizzando un ciclo a compressione di vapore una volta collegato a un evaporatore e ad un dispositivo di espansione, definito nel regolamento (Ue) 2015/1095;

4. "armadio con sistema remoto": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta costituito da un insieme di componenti di fabbricazione industriale che, per funzionare come apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, richiede un ulteriore collegamento a componenti remoti (unità di condensazione e/o compressore e/o unità di condensazione ad acqua) che non sono parte integrante dell'armadio;

5. "apparecchio di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente sottoposto a prova e approvato per la trasformazione alimentare, come le gelatiere, i distributori automatici refrigerati dotati di microonde o le macchine del ghiaccio; sono esclusi gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotati di uno scomparto appositamente progettato per la trasformazione alimentare che rappresenta meno del 20 % del volume netto totale dell'apparecchio;

6. "volume netto": la parte, espressa in decimetri cubi (dm3) o in litri (l), del volume lordo di uno scomparto una volta detratto il volume dei componenti e degli spazi inutilizzabili per la conservazione o l'esposizione di alimenti e altri articoli;

7. "volume lordo": il volume, espresso in decimetri cubi (dm3) o in litri (l), delimitato dai rivestimenti interni dello scomparto, senza accessori interni e con la porta o il coperchio chiuso;

8. "specificamente sottoposto a prova e approvato": il prodotto che soddisfa tutte le specifiche seguenti:

a) è stato specificamente progettato e sottoposto a prova per la condizione di esercizio o l'applicazione menzionata, conformemente alla normativa dell'Unione citata o agli atti collegati, alla legislazione applicabile dello Stato membro e/o alle pertinenti norme europee o internazionali;

b) è accompagnato dalla prova, sotto forma di certificato, marchio di omologazione o relazione di prova, da includere nella documentazione tecnica, che il prodotto è stato approvato specificamente per la condizione di esercizio o l'applicazione in questione;

c) è immesso sul mercato specificamente per le condizioni di esercizio o l'applicazione menzionate, come dimostrato almeno dalla documentazione tecnica, dalle informazioni fornite sul prodotto e dal materiale pubblicitario o commerciale;

9. "frigorifero cantina": l'apparecchio di refrigerazione con un solo tipo di scomparto per la conservazione del vino, con regolazione della temperatura di precisione per le condizioni di conservazione e la temperatura obiettivo e dotato di sistemi antivibrazione, definito nel regolamento (Ue) 2019/2019;

10. "scomparto": lo spazio chiuso all'interno di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, separato da altri scomparti da un divisorio, un contenitore, o un elemento simile, direttamente accessibile attraverso una o più porte esterne e che può essere a sua volta suddiviso in ulteriori sotto-scomparti. Ai fini del presente regolamento, salvo diversamente specificato, per scomparto si intendono gli scomparti e i sotto-scomparti;

11. "porta esterna": la parte di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che può essere spostata o rimossa almeno per consentire l'inserimento del carico nell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta o l'estrazione del carico dal medesimo;

12. "sotto-scomparto": lo spazio chiuso all'interno di uno scomparto avente un intervallo di temperatura di esercizio diverso da quello dello scomparto in cui si trova;

13. "minibar": l'apparecchio di refrigerazione, il cui volume totale non supera i 60 litri, principalmente destinato alla conservazione e alla vendita di alimenti nelle camere d'albergo e in ambienti simili, definito nel regolamento (Ue) 2019/2019;

14. "distributore automatico refrigerato a cestelli rotanti": il distributore automatico refrigerato dotato di cestelli rotanti separati ciascuno da divisori, nei quali gli alimenti e altri articoli sono disposti su una superficie orizzontale e prelevati attraverso singole porte di consegna;

15. "distributore automatico refrigerato": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta progettato per erogare alimenti o altri prodotti refrigerati a fronte del pagamento del consumatore o dell'inserimento di gettoni, senza intervento di lavoro in loco;

16. "saladette": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta provvisto di una o più porte o cassetti posti sul piano verticale e di diversi fori sulla superficie superiore, nei quali è possibile introdurre recipienti per la conservazione temporanea di alimenti, quali condimenti per pizza o ingredienti per insalate, in modo che siano facilmente accessibili;

17. "banco orizzontale a servizio assistito con area integrata per la conservazione": l'armadio orizzontale a servizio assistito che comprende un'area refrigerata per la conservazione di almeno 100 litri (l) per metro (m) di lunghezza, normalmente posta alla base del banco a servizio assistito;

18. "armadio orizzontale": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta munito di una superficie espositiva orizzontale, aperta sulla parte superiore e accessibile dall'alto;

19. "temperatura di esercizio per la refrigerazione": la temperatura compresa tra -3,5 gradi Celsius (°C) e 15 gradi Celsius (°C) per gli apparecchi dotati di sistemi di gestione dell'energia per il risparmio energetico, e tra -3,5 gradi Celsius (°C) e 10 gradi Celsius (°C) per gli apparecchi privi di sistemi di gestione dell'energia per il risparmio energetico;

20. "temperatura di esercizio": la temperatura di riferimento all'interno di uno scomparto durante la prova;

21. "armadio d'angolo": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all'altro e/o che formano una curva. L'armadio d'angolo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell'armadio d'angolo sono inclinate a un angolo tra 30 ° e 90 °;

22. "temperatura di esercizio per il congelamento": la temperatura inferiore a -12 gradi Celsius (°C);

23. "banco a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie": il banco orizzontale a servizio assistito progettato e commercializzato specificamente per l'esposizione di pesce fresco. È caratterizzato da un letto di ghiaccio in scaglie sulla parte superiore, che mantiene a temperatura il pesce fresco esposto, e da uno scarico di drenaggio integrato;

24. "modello equivalente": il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello, con un identificativo del modello diverso;

25. "identificativo del modello": il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario;

26. "banca dati dei prodotti": la raccolta dei dati relativi ai prodotti, organizzata in maniera sistematica e composta da una parte pubblica a uso del consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti, come previsto nel regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio10 ;

27. "refrigeratore per bevande": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta progettato in modo da raffreddare a una velocità specificata bevande non deperibili imballate, tranne il vino, caricate a temperatura ambiente, in vendita a determinate temperature inferiori alla temperatura ambiente. Il refrigeratore per bevande consente di accedere direttamente alle bevande attraverso aperture laterali o attraverso una o più porte, cassetti o entrambe le cose. La temperatura all'interno del refrigeratore può aumentare nei tempi morti, ai fini del risparmio energetico, in considerazione della non deperibilità delle bevande;

28. "indice di efficienza energetica" (IEE): il valore indice per l'efficienza energetica relativa di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta espresso in percentuale, calcolato conformemente all'allegato III, punto 2;

Ai fini degli allegati, nell'allegato I figurano definizioni supplementari.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato II si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1. La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce è il sistema di controllo interno della progettazione descritto nell'allegato IV di tale direttiva o il sistema di gestione descritto nell'allegato V della stessa.

2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all'allegato II, punto 3, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all'allegato III del presente regolamento.

3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a) da un modello avente le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante; oppure

b) tramite calcoli basati sulla progettazione o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi,

la documentazione tecnica contiene i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell'identità tra i modelli di fabbricanti differenti.

La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, inclusi gli identificativi del modello.

4. La documentazione tecnica include le informazioni di cui all'allegato VI del regolamento (Ue) 2019/2018 nell'ordine e nel formato ivi stabilito. Ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, ai fini della sorveglianza del mercato e fatto salvo il disposto dell'allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/Ce, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti, che contiene le stesse informazioni di cui al regolamento (Ue) 2019/2018.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/Ce, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Elusione e aggiornamenti del software

Il fabbricante, l'importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo energetico del prodotto e ciascuno degli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell'utilizzatore finale prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

L'aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili per la dichiarazione di conformità.

Articolo 7

Parametri di riferimento

I parametri di riferimento per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'adozione del presente regolamento sono illustrati nell'allegato V.

Articolo 8

Riesame

Entro il 25 dicembre 2023 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, tra cui, se del caso, un progetto di proposta di revisione.

Il riesame valuta in particolare:

a) il livello delle specifiche relative all'indice di efficienza energetica;

b) l'opportunità di modificare la formula dell'IEE, compresi i parametri di modellizzazione e i fattori di correzione;

c) l'opportunità di un'ulteriore segmentazione delle categorie dei prodotti;

d) l'opportunità di stabilire specifiche supplementari di efficienza delle risorse in linea con i principi dell'economia circolare, e di stabilire anche se debbano essere incluse più parti di ricambio;

e) L'opportunità di stabilire specifiche di efficienza energetica e obblighi supplementari d'informazioni per saladette, banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione che funzionano a temperature di esercizio per la refrigerazione, armadi d'angolo, distributori automatici progettati per funzionare a temperatura di esercizio per il congelamento e banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie;

f) l'opportunità di basare il [volume equivalente] di un refrigeratore per bevande sul volume netto anziché sul volume lordo;

g) l'opportunità d'introdurre una formula dell'IEE per gli armadi da supermercato in base al volume netto anziché alla superficie espositiva totale;

h) il livello delle tolleranze.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° marzo 2021.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2019

Allegato I

Definizioni applicabili ai fini degli allegati

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 333 KB


 

Allegato II

Specifiche di progettazione ecocompatibile

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 346 KB


 

Allegato III

Metodi di misurazione e di calcolo

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 378 KB


 

Allegato IV

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 332 KB


 

Allegato V

Parametri di riferimento

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 324 KB


Note ufficiali

1.

Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

2.

Comunicazione della Commissione - Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016) 773 final del 30 novembre 2016).

3.

Regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006 (Gu L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

4.

Regolamento (Ue) 2019/2019 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (Ce) n. 643/2009 della Commissione (Cfr. pag. 187 della presente Gazzetta ufficiale).

5.

Regolamento (Ue) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (Gu L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).

6.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015).

7.

Direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) (Gu L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

8.

Regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/Cee e 93/15/Cee del Consiglio nonché le direttive 94/9/Ce, 94/25/Ce, 95/16/Ce, 97/23/Ce, 98/34/Ce, 2004/22/Ce, 2007/23/Ce, 2009/23/Ce e 2009/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/Cee del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

9.

Regolamento delegato (Ue)/2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Cfr. pag. 155 della presente Gazzetta ufficiale).

10.

Regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/Ue (Gu L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

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