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Regolamento Commissione Ue 518/2014/Ue

Disposizioni sull'obbligo di etichettatura del consumo energetico di una serie di elettrodomestici nel caso di vendita su Internet

Parole chiave Parole chiave: Efficienza energetica | Energia | Etichettatura | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Efficienza energetica | Etichettatura | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Linee guida / Norme tecniche | Mercato / Commercio | Linee guida / Norme tecniche | Mercato / Commercio

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Commissione europea

Regolamento delegato 5 marzo 2014, n. 518/2014/Ue

(Guue 17 maggio 2014 n. L 147)

Regolamento recante modifica dei regolamenti delegati (Ue) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti, in particolare gli articoli 7 e 10,

considerando quanto segue:

(1) la direttiva 2010/30/Ue prevede che la Commissione definisca gli elementi specifici riguardanti l'etichettatura dei prodotti connessi all'energia mediante atti delegati contenenti misure volte a garantire che i potenziali utilizzatori finali dispongano delle informazioni specificate sull'etichetta e nella scheda nei casi di vendita a distanza, ivi comprese la vendita per corrispondenza, su catalogo, la televendita e la vendita su Internet.

(2) Attualmente è previsto che nel caso della vendita a distanza le informazioni riportate sull'etichetta siano presentate in un dato ordine. Non esiste tuttavia alcun obbligo di esporre l'etichetta stessa né la scheda. Pertanto la capacità degli utilizzatori finali di prendere decisioni più informate in merito ai loro acquisti è diminuita nel caso della vendita a distanza, poiché non dispongono dell'ausilio della scala cromatica dell'etichetta, né delle informazioni relative alla migliore classe di etichettatura energetica per gruppo di prodotti, né delle informazioni supplementari contenute nella scheda.

(3) La vendita a distanza su Internet è in crescita continua fino a occupare una quota significativa delle vendite dei prodotti connessi all'energia. Nelle vendite su Internet il progresso tecnologico consente di visualizzare l'etichetta e la scheda senza onere amministrativo supplementare. È quindi necessario che i distributori/rivenditori espongano l'etichetta e la scheda nella vendita su Internet.

(4) Affinché l'etichetta e la scheda possano essere visualizzate su Internet, è necessario che i fornitori trasmettano ai distributori/rivenditori la versione elettronica dell'etichetta e della scheda per ciascun modello di prodotto connesso all'energia, per esempio mettendola a disposizione su un sito web dal quale i distributori/rivenditori possano scaricarla.

(5) Al fine di attuare quanto prescritto dal presente regolamento nell'ambito delle consuete attività commerciali, i fornitori sarebbero tenuti a mettere a disposizione l'etichetta e la scheda in formato elettronico solo per i nuovi modelli, comprese le nuove versioni di modelli esistenti, ossia in pratica tutti quelli con un nuovo identificativo del modello. Per i modelli esistenti l'etichetta e la scheda in formato elettronico sarebbero fornite su base volontaria.

(6) Considerato che esporre l'etichetta e la scheda accanto al prodotto può richiedere uno spazio maggiore sullo schermo, occorre consentire la visualizzazione annidata.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti delegati della Commissione (Ue) n. 1059/20101 , (Ue) n. 1060/20102 , (Ue) n. 1061/20103 , (Ue) n. 1062/20104 , (Ue) n. 626/20115 , (Ue) n. 392/20126 , (Ue) n. 874/20127 , (Ue) n. 665/20138 , (Ue) n. 811/20139 e (Ue) n. 812/201310 ,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (Ue) n. 1059/2010

Il regolamento (Ue) n. 1059/2010 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di lavastoviglie per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di lavastoviglie per uso domestico;";

b) è aggiunta la seguente lettera g):

"g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di lavastoviglie per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore di modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di lavastoviglie per uso domestico.".

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"le lavastoviglie per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;".

(3) È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (Ue) n. 1060/2010

Il regolamento (Ue) n. 1060/2010 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di refrigerazione per uso domestico;";

b) è aggiunta la seguente lettera g):

"g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore di modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di refrigerazione per uso domestico.".

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato V. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda prodotto elettronica a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato X;".

(3) È aggiunto un nuovo allegato X conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (Ue) n. 1061/2010

Il regolamento (Ue) n. 1061/2010 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di lavatrice per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di lavatrice per uso domestico;";

b) è aggiunta la seguente lettera g):

"g) una scheda elettronica di prodotto conforme a quanto disposto dall'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di lavatrice per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore di modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di lavatrice per uso domestico".

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le lavatrici per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;".

(3) È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (Ue) n. 1062/2010

Il regolamento (Ue) n. 1062/2010 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di televisore commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di televisore;";

b) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) una scheda elettronica di prodotto conforme a quanto disposto all'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di televisore commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di televisore".

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i televisori offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato IX;".

(3) È aggiunto un nuovo allegato IX, conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (Ue) n. 626/2011

Il regolamento (Ue) n. 626/2011 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera h):

"h) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III è messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di condizionatore d'aria secondo le classi di efficienza energetica di cui all'allegato II. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di condizionatore d'aria;";

b) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera i):

"i) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV è messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di condizionatore d'aria commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di condizionatore d'aria".

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i condizionatori d'aria offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi degli allegati V e VI. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda prodotto elettronica a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e i), si applicano invece le disposizioni dell'allegato IX;".

(3) È aggiunto un nuovo allegato IX, conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Modifiche del regolamento (Ue) n. 392/2012

Il regolamento (Ue) n. 392/2012 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di asciugabiancheria per uso domestico;";

b) è aggiunta la seguente lettera g):

"g) una scheda elettronica di prodotto conforme a quanto disposto dall'allegato II sia messa a disposizione dei distributori ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di asciugabiancheria per uso domestico".

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le asciugabiancheria per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto come specificato all'articolo 7 della direttiva 2010/30/Ue, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;".

(3) È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (Ue) n. 874/2012

Il regolamento (Ue) n. 874/2012 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I, punto 1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di lampada commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche per altri modelli di lampada".

b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera e):

"e) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I, punto 2, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchiatura d'illuminazione commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche per altri modelli di apparecchiatura d'illuminazione".

(2) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ciascun modello offerto per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che il detentore finale veda l'apparecchio esposto, sia commercializzato corredato delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV. Se l'offerta è fatta via Internet ed è stata messa a disposizione un'etichetta elettronica a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;";

b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) ciascun modello offerto per la vendita, il noleggio o la vendita a rate su Internet per il quale è stata messa a disposizione un'etichetta elettronica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), sia corredato dell'etichetta conforme a quanto disposto all'allegato VIII.".

(3) È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 8

Modifiche del regolamento (Ue) n. 665/2013

Il regolamento (Ue) n. 665/2013 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto dall'allegato II sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di aspirapolvere immesso sul mercato a partire dal 1° gennaio 2015 con una nuova identificazione del modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche per altri modelli di aspirapolvere;";

b) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) una scheda prodotto elettronica come indicato nell'allegato III sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di aspirapolvere immesso sul mercato a partire dal 1° gennaio 2015 con una nuova identificazione del modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche per altri modelli di aspirapolvere.".

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli aspirapolvere offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/30/Ue, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato V del presente regolamento. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda prodotto elettronica a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;".

(3) È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 9

Modifiche del regolamento (Ue) n. 811/2013

Il regolamento (Ue) n. 811/2013 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1;";

b) al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera g):

"g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, mentre per i modelli di apparecchi di riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore.";

c) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: "A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1 è messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2.";

d) al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera f):

"f) per ciascun modello di apparecchio di riscaldamento misto secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente e di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.1;";

e) al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera g):

"g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 2, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento misto, mentre per i modelli di apparecchi di riscaldamento misto a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore.";

f) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: "A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun modello di apparecchio di riscaldamento misto secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente e di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, è messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2;";

g) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera c):

"c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di dispositivo di controllo della temperatura.";

h) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera c):

"c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di dispositivo solare.";

i) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1;";

j) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto dall'allegato IV, punto 5, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare.";

k) al paragrafo 6 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto dall'allegato III, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2;";

l) al paragrafo 6 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto dall'allegato IV, punto 6, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare".

(2) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;";

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli apparecchi di riscaldamento misto offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;";

c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'insieme esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 3 salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;";

d) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 4 salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;".

(3) L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento.

(4) È aggiunto un nuovo allegato IX conformemente all'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 10

Modifiche del regolamento (Ue) n. 812/2013

Il regolamento (Ue) n. 812/2013 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1;";

b) al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera g):

"g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua, mentre per i modelli di scaldacqua a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore;";

c) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: "A decorrere dal 26 settembre 2017 un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, è messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1;";

d) al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme a quanto disposto all'allegato III, punto 2.1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di serbatoio per l'acqua calda se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, punto 2;";

e) al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera g):

"g) una scheda prodotto elettronica come indicato nell'allegato IV, punto 2, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di serbatoio per l'acqua calda;";

f) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: "Dal 26 settembre 2017 un'etichetta elettronica conforme a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2, è messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di serbatoio per l'acqua calda se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, punto 2;";

g) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera c):

"c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di dispositivo solare.";

h) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto, a quanto disposto all'allegato III, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di scaldacqua e dispositivo solare se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1;";

i) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di scaldacqua e dispositivo solare.".

(2) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli scaldacqua offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;";

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i serbatoi per l'acqua calda offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;";

c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli insiemi di scaldacqua e dispositivo solare offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 3, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;".

(3) L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento.

(4) È aggiunto un nuovo allegato X, conformemente all'allegato X del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Allegato I

Modifiche degli allegati del regolamento (Ue) n. 1059/2010

È aggiunto il seguente allegato VIII:

"Allegato VIII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera f) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato I, punto 2. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata

a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

 

 

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente: a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile".

Allegato II

Modifiche degli allegati del regolamento (Ue) n. 1060/2010

È aggiunto il seguente allegato X:

"Allegato X

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera f) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato II, punto 3. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata: a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

 

 

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente: a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

f) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera g), è esposta attraverso il meccanismo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile".

Allegato III

Modifiche degli allegati del regolamento (Ue) n. 1061/2010

È aggiunto il seguente allegato VIII:

"Allegato VIII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera f) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato I, punto 2. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

 

 

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:

a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile."

Allegato IV

Modifiche degli allegati del regolamento (Ue) n. 1062/2010

È aggiunto il seguente allegato IX:

"Allegato IX

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, a norma del calendario definito all'articolo 3, paragrafo 3. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato V, punto 5. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata

a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

 

 

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente: a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto"s. Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile".

Allegato V

Modifiche degli allegati del regolamento (Ue) n. 626/2011

È aggiunto il seguente allegato IX:

"Allegato IX

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, a norma del calendario definito all'articolo 3, paragrafi da 4 a 6. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata

a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

 

 

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente: a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile".

Allegato VI

Modifiche degli allegati del regolamento (Ue) n. 392/2012

È aggiunto il seguente allegato VIII:

"Allegato VIII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera f) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato I, punto 4. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione integrata nella pagina

a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

 

 

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente: a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile".

Allegato VII

Modifiche degli allegati del regolamento (Ue) n. 874/2012

È aggiunto il seguente allegato VIII:

"Allegato VIII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 4 del presente allegato si intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f) o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato I. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione integrata nella pagina

a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

 

 

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:

a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo".

Allegato VIII

Modifiche degli allegati del regolamento (Ue) n. 665/2013 sono così modificati

È aggiunto il seguente allegato VII VIII:

"Allegato VII VIII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, a norma del calendario definito all'articolo 3, paragrafo 2. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato II, punto 3. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata

a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

 

 

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente: a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile".

Allegato IX

Modifiche degli allegati del regolamento (Ue) n. 811/2013

a) Il titolo dell'allegato VI è sostituito dal seguente:

"Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, fatta eccezione per Internet"

b) È aggiunto il seguente allegato IX:

"Allegato IX

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 o, nel caso di un insieme la cui etichetta è debitamente compilata sulla base delle etichette e schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme, a norma del calendario definito all'articolo 3. Se si presentano sia un prodotto, sia un insieme, ma con l'indicazione del prezzo per il solo insieme, si visualizza solo l'etichetta dell'insieme. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può essere visualizzata per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata

a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

 

 

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:

a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile".

Allegato X

Modifiche degli allegati del regolamento (Ue) n. 812/2013

a) Il titolo dell'allegato VI è sostituito dal seguente:

"Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, fatta eccezione per Internet"

b) È aggiunto il seguente allegato X:

"Allegato X

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 o, nel caso di un insieme la cui etichetta è debitamente compilata sulla base delle etichette e schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme, a norma del calendario definito all'articolo 3. Se si presentano sia un prodotto, sia un insieme, ma con l'indicazione del prezzo per il solo insieme, si visualizza solo l'etichetta dell'insieme. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può essere visualizzata per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata

a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

 

 

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente: a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata per mezzo del dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile".

Note ufficiali

1.

Regolamento delegato (Ue) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (Gu L 314 del 30 novembre 2010, pag. 1).

2.

Regolamento delegato (Ue) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (Gu L 314 del 30 novembre 2010, pag. 17).

3.

Regolamento delegato (Ue) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (Gu L 314 del 30 novembre 2010, pag. 47).

4.

Regolamento delegato (Ue) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (Gu L 314 del 30 novembre 2010, pag. 64).

5.

Regolamento delegato (Ue) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (Gu L 178 del 6 luglio 2011, pag. 1).

6.

Regolamento delegato (Ue) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (Gu L 123 del 9 maggio 2012, pag. 1).

7.

Regolamento delegato (Ue) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (Gu L 258 del 26 settembre 2012, pag. 1).

8.

Regolamento delegato (Ue) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (Gu L 192 del 13 luglio 2013, pag. 1).

9.

Regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (Gu L 239 del 6 settembre 2013, pag. 1).

10.

Regolamento delegato (Ue) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (Gu L 239 del 6 settembre 2013, pag. 83).

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