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Ordinanza Consiglio di Stato 24 settembre 2002, n. 3716

Comune e Provincia - Referendum consultivo - Riconversione di centrali elettriche mediante l'utilizzazione di un sistema di alimentazione a carbone - Non rientra, ex articolo 1 Dl n. 7/2002, nelle materie "di esclusiva competenza locale"

Consiglio di Stato

Ordinanza 24 settembre 2002, n. 3716

 

In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta

composto dai Signori:

(omissis)

ha pronunciato la presente

 

Ordinanza

nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2002.

 

Visto l'articolo 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

Enel Produzione S.p.A.

rappresentata e difesa da:

Avv. Emanuela Quici, Avv. Marcello Molè, Avv. Pasquale Scarpitti

con domicilio eletto in Roma

Piazza Montecitorio n. 115 presso Marcello Molè

 

contro

Comune di Civitavecchia

rappresentato e difeso da:

Avv. Enrico Veneruso, Avv. Mauro Mellini

con domicilio eletto in Roma

P.zza Bainsizza 1 presso Mauro Mellini;

e nei confronti di

Codacons

rappresentato e difeso da:

Avv. Carlo Rienzi, Avv. Cristina Tabano, Avv. Emanuela Sorrentino

con domicilio eletto in Roma

Viale Giuseppe Mazzini, 73 presso Ufficio Legale Nazionale Codacons;

Comune di Ladispoli

non costituitosi;

 

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Lazio — Roma: Sezione II n. 4941/2002, resa tra le parti, concernente: Referendum consultivo relativo all'ammodernamento centrale elettrica;

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Codacons, Comune di Civitavecchia

Udito il relatore Cons. Carmine Volpe e uditi, altresì, per le parti l'avv. Molè, l'avv. Mellini, l'avv. Veneruso e l'avv. Rienzi;

 

Ritenuto che il ricorso in appello appare, allo stato, sorretto da sufficienti elementi di fondatezza relativamente alla circostanza che la materia, per la quale è stato indetto in referendum di cui trattasi, non è "di esclusiva competenza locale"; ciò alla luce dell'articolo 1, commi 1 e 3, del Dl n. 7/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2002, che prevede il rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero delle attività produttive e la competenza del Comune soltanto all'espressione di un parere motivato; che, conseguentemente, considerato l'esercizio del potere previsto dalla legge, la materia rientra nell'esclusiva competenza statale;

Ritenuto esistente il pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'illegittimo aggravamento del relativo procedimento;

 

PQM

 

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 7255/2002) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 24 Settembre 2002.

Il Presidente

L'Estensore

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