Ordinanza Consiglio di Stato 24 settembre 2002, n. 3716
Comune e Provincia - Referendum consultivo - Riconversione di centrali elettriche mediante l'utilizzazione di un sistema di alimentazione a carbone - Non rientra, ex articolo 1 Dl n. 7/2002, nelle materie "di esclusiva competenza locale"
Consiglio di Stato
Ordinanza 24 settembre 2002, n. 3716
In nome del popolo italiano
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta
composto dai Signori:
(omissis)
ha pronunciato la presente
Ordinanza
nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2002.
Visto l'articolo 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
Enel Produzione S.p.A.
rappresentata e difesa da:
Avv. Emanuela Quici, Avv. Marcello Molè, Avv. Pasquale Scarpitti
con domicilio eletto in Roma
Piazza Montecitorio n. 115 presso Marcello Molè
contro
Comune di Civitavecchia
rappresentato e difeso da:
Avv. Enrico Veneruso, Avv. Mauro Mellini
con domicilio eletto in Roma
P.zza Bainsizza 1 presso Mauro Mellini;
e nei confronti di
Codacons
rappresentato e difeso da:
Avv. Carlo Rienzi, Avv. Cristina Tabano, Avv. Emanuela Sorrentino
con domicilio eletto in Roma
Viale Giuseppe Mazzini, 73 presso Ufficio Legale Nazionale Codacons;
Comune di Ladispoli
non costituitosi;
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Lazio — Roma: Sezione II n. 4941/2002, resa tra le parti, concernente: Referendum consultivo relativo all'ammodernamento centrale elettrica;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
Codacons, Comune di Civitavecchia
Udito il relatore Cons. Carmine Volpe e uditi, altresì, per le parti l'avv. Molè, l'avv. Mellini, l'avv. Veneruso e l'avv. Rienzi;
Ritenuto che il ricorso in appello appare, allo stato, sorretto da sufficienti elementi di fondatezza relativamente alla circostanza che la materia, per la quale è stato indetto in referendum di cui trattasi, non è "di esclusiva competenza locale"; ciò alla luce dell'articolo 1, commi 1 e 3, del Dl n. 7/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2002, che prevede il rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero delle attività produttive e la competenza del Comune soltanto all'espressione di un parere motivato; che, conseguentemente, considerato l'esercizio del potere previsto dalla legge, la materia rientra nell'esclusiva competenza statale;
Ritenuto esistente il pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'illegittimo aggravamento del relativo procedimento;
PQM
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 7255/2002) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 24 Settembre 2002.
Il Presidente
L'Estensore