Energia

Normativa Vigente

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Delibera Arera 30 luglio 2019, n. 341/2019/R/efr

Modalità per il ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive ex Dm 4 luglio 2019

Ultima versione disponibile al 19/05/2024

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Deliberazione 30 luglio 2019, n. 341/2019/R/efr

(Pubblicato sul sito di Arera il 12 agosto 2019)

Definizione delle modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all’incentivazione tramite le tariffe fisse omnicomprensive previste dal Dm 4 luglio 2019. Definizione delle modalità di copertura delle risorse necessarie per l’erogazione degli incentivi previsti dal medesimo decreto

Nella 1075a riunione del 30 luglio 2019

Visti:

— la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481;

— la legge 23 agosto 2004, n. 239;

— la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

— la legge 29 novembre 2007, n. 222;

— la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

— il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);

— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);

— il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 23 giugno 2016 (di seguito: decreto interministeriale 23 giugno 2016);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017;

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 luglio 2019, nella sua versione conseguente alla verifica positiva da parte della Corte dei Conti, trasmesso all’Autorità con comunicazione del 30 luglio 2019, protocollo Autorità 20245 del 30 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);

— la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), e il relativo Allegato A;

— la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;

— la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/alt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato connessioni attive o Tica);

— la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09), e il relativo Allegato A;

— la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato settlement o Tis);

— la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 281/2012/R/efr);

— la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 570/2012/R/efr), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato scambio sul posto o Tisp);

— la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 47/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 47/2013/R/efr);

— la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);

— la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);

— la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato trasporto o Tit) e il relativo Allegato B (di seguito: Testo integrato misura elettrica o Time);

— la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/efr (di seguito: deliberazione 404/2016/R/efr), e il relativo Allegato A;

— la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel), e il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;

— la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2018, 558/2018/R/efr, e il relativo Allegato A;

— il parere dell’Autorità 20 novembre 2018, 591/2018/I/efr;

— la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 340/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 340/2019/R/efr).

 

Consideato che:

— il decreto interministeriale 4 luglio 2019, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili eolica, idrica, gas residuati dai processi di depurazione e solare fotovoltaica, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01);

— il decreto interministeriale 4 luglio 2019, tra l’altro, definisce due diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, tramite iscrizione in appositi registri (Titolo II del decreto interministeriale 4 luglio 2019) ovvero tramite procedure competitive di aste al ribasso (Titolo III del decreto interministeriale 4 luglio 2019), nonché i requisiti generali per l’accesso ai medesimi meccanismi di incentivazione dando mandato al Gse di definire le procedure dei registri e delle aste per l’accesso agli incentivi previsti;

— l’articolo 7 del decreto interministeriale 4 luglio 2019 prevede:

  • al comma 6, che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 250 kW, il Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: Gse) provvede, ove richiesto dal produttore, al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva (di seguito: ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva), ferme restando le determinazioni dell’Autorità in materia di dispacciamento;
  • al comma 7, che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al richiamato comma 6, il Gse calcola la componente incentivo pari alla differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario e:

i. qualora tale differenza sia positiva, il medesimo Gse eroga gli importi dovuti con riferimento alla produzione netta immessa in rete, secondo le modalità previste dall’articolo 25 del decreto interministeriale 23 giugno 2016;

ii. qualora tale differenza sia negativa, il medesimo Gse conguaglia ovvero provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione ovvero la corresponsione dei relativi importi. In tutti i casi, il medesimo comma prevede che l’energia elettrica prodotta dai medesimi impianti di produzione resta nella disponibilità del produttore;

  • al comma 8, che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 250 kW che scelgono di mantenere l’energia elettrica nella propria disponibilità possono richiedere al Gse di optare per l’erogazione del solo incentivo secondo quanto previsto dal richiamato comma 7, in luogo del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva. Il passaggio da un sistema all’altro è consentito per non più di due volte durante l’intero periodo di incentivazione;

— l’articolo 3, comma 8, del decreto interministeriale 4 luglio 2019 prevede che l’accesso agli incentivi previsti dal medesimo decreto interministeriale è alternativo al ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (ritiro dedicato attualmente regolato con la deliberazione 280/07 e il relativo Allegato A) e allo scambio sul posto (attualmente regolato con la deliberazione 570/2012/R/efr e il relativo Testo Integrato Scambio sul Posto);

— l’articolo 7, comma 5, del decreto interministeriale 4 luglio 2019, con riferimento agli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, prevede che alla tariffa spettante si applicano le condizioni e le modalità indicate nell’Allegato 2 del decreto interministeriale 23 giugno 2016;

— l’articolo 22, comma 4, del decreto interministeriale 4 luglio 2019 prevede, tra l’altro, che l’Autorità determini le modalità con le quali gli oneri eventualmente generati dal medesimo decreto siano posti a carico delle tariffe elettriche e che altresì adotti le disposizioni necessarie per rendere disponibili le misure per l’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 10 (partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione) e comma 12 (previsione che non siano ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti di produzione per i quali il Gse abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socioeconomici), del medesimo decreto;

— l’Allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016, tra l’altro, prevede che la quantità di energia elettrica incentivata a seguito di un potenziamento, anziché essere misurata attraverso l’installazione di un gruppo di misura dedicato, sia calcolata sulla base di un algoritmo che tiene conto dell’intera produzione netta di energia elettrica immessa in rete;

— la previsione di cui al precedente alinea determina che l’impianto oggetto di potenziamento debba necessariamente continuare a essere trattato come un unico impianto non suddivisibile in sezioni; tale previsione implica che l’impianto che accede agli incentivi di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016 e anche agli incentivi di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019, anche solo per una parte della propria produzione netta immessa in rete, non abbia diritto all’accesso al ritiro dedicato e allo scambio sul posto.

 

Considerato che:

— l’Autorità, con la deliberazione 340/2019/R/efr, ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti ai fini dell’attuazione del decreto interministeriale 4 luglio 2019 per quanto di competenza della medesima Autorità;

— la struttura degli strumenti incentivanti definita dal decreto interministeriale 4 luglio 2019 è sostanzialmente analoga a quella di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016;

— l’Autorità, con la deliberazione 404/2016/R/efr e il relativo Allegato A dando seguito a quanto previsto dal decreto interministeriale 23 giugno 2016, ha definito:

  • le modalità di ritiro, da parte del Gse, dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per la quale sono erogate le tariffe fisse omnicomprensive prevista dal decreto interministeriale 23 giugno 2016 (di seguito: ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva 2016);
  • le modalità con le quali trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell’energia elettrica, le risorse necessarie per l’erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 23 giugno 2016, assicurando l’equilibrio economico del bilancio del Gse.

— l’articolo 25 del decreto-legge 91/14 ha previsto che gli oneri sostenuti dal Gse per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono:

  • a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti di produzione destinati all’autoconsumo fino a 3 kW;
  • definiti dal Ministro dello Sviluppo economico a seguito della proposta del Gse, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività;

— il decreto ministeriale 24 dicembre 2014, con effetti a decorrere dall’1 gennaio 2015, ha:

  • definito le tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gse per le proprie attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica;
  • previsto la sostituzione dei corrispettivi da riconoscere al Gse a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività regolate di competenza del medesimo, posti a carico degli operatori, che risultano in contrasto con le tariffe di cui al precedente alinea;

— l’articolo 22, comma 4, del decreto interministeriale 4 luglio 2019 prevede, tra l’altro, che l’Autorità determini le modalità con le quali gli oneri eventualmente generati dal medesimo decreto siano posti a carico delle tariffe elettriche e che, altresì, adotti le disposizioni necessarie per rendere disponibili le misure per l’attuazione dall’articolo 3, comma 10 (partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione) e comma 12 (previsione che non siano ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti di produzione per i quali il Gse abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici), del medesimo decreto;

— la definizione delle disposizioni necessarie per rendere disponibili le misure per la partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione (articolo 3, comma 10, del decreto interministeriale 4 luglio 2019), nonché le misure per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 12, del medesimo decreto (previsione che non siano ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti di produzione per i quali il Gse abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici) debba necessariamente essere integrata e resa coerente con le procedure di accesso ai registri e alle aste definite dal Gse.

 

Ritenuto opportuno:

— definire le modalità di ritiro, da parte del Gse, dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 250 kW per la quale sono erogate le tariffe fisse omnicomprensive ai sensi del decreto interministeriale 4 luglio 2019, nonché le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del Gse;

— prevedere che le modalità di ritiro e le modalità di cessione, da parte del Gse, al mercato dell’energia elettrica di cui al precedente alinea siano analoghe a quelle già definite dalla deliberazione 404/2016/R/efr, poiché il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva previsto dal decreto interministeriale 4 luglio 2019 è, per i profili che rilevano, analogo al ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva 2016;

— prevedere che i corrispettivi di sbilanciamento sostenuti dal Gse, in relazione all’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per la quale sono erogate le tariffe fisse omnicomprensive, siano posti in capo ai produttori che accedono a tali tariffe secondo le medesime modalità adottate nel caso di ritiro dedicato;

— definire le modalità con le quali trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell’energia elettrica, le risorse necessarie per l’erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 4 luglio 2019, prevedendo che siano poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera b), del Testo integrato trasporto, alimentato dalla componente tariffaria Asos e dall’elemento A3rim della componente tariffaria Arim:

  • nel caso di impianti di potenza superiore a 250 kW e nel caso degli impianti di potenza fino a 250 kW che optano per l’erogazione del solo incentivo in luogo delle tariffe fisse omnicomprensive, gli oneri relativi agli incentivi erogati dal Gse;
  • nel caso di impianti di potenza fino a 250 kW diversi da quelli di cui al precedente alinea, la differenza tra i costi sostenuti dal Gse per il ritiro commerciale dell’energia elettrica ammessa alle tariffe fisse omnicomprensive e i ricavi derivanti al Gse dalla vendita della medesima energia elettrica;

— non prevedere ulteriori oneri in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera b), del Testo integrato trasporto, alimentato dalla componente tariffaria Asos e dall’elemento A3rim della componente tariffaria Arim, derivanti dall’attuazione al decreto interministeriale 4 luglio 2019, per effetto dell’articolo 25 del decreto-legge 91/14;

— dare mandato al Gse affinché:

  • contestualmente alla definizione delle procedure per la partecipazione alle aste e ai registri di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019, adotti le disposizioni necessarie per permettere la partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione;
  • elabori una proposta da sottoporre all’approvazione dell’Autorità finalizzata a definire procedure che permettano di verificare il rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 12, del decreto interministeriale 4 luglio 2019;

— non sottoporre il provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l’Autorità;

— differire l’efficacia del presente provvedimento alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 4 luglio 2019

 

Delibera

1. di approvare le modalità per il ritiro, da parte del Gse, dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all’incentivazione tramite le tariffe fisse omnicomprensive di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019, riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di modificare l’Allegato A alla deliberazione 111/06 nei seguenti punti:

— all’articolo 1, comma 1.1, al termine della definizione di “energia elettrica da UP con tariffa fissa onnicomprensiva” sono aggiunte le seguenti parole: “o al decreto interministeriale 4 luglio 2019”;

— all’articolo 1, comma 1.1, al termine della definizione “unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva” sono aggiunte le seguenti parole: “o al decreto interministeriale 4 luglio 2019”;

3. di modificare l’Allegato A alla deliberazione 280/07 nei seguenti punti:

— all’articolo 1, comma 1.1, al termine di ciascuna delle definizioni di cui alle lettere a) e b), sono aggiunte le seguenti parole: “o al decreto interministeriale 4 luglio 2019”;

— all’articolo 2, comma 2.2, le parole “5 luglio 2012, 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “5 luglio 2012, 6 luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019”;

4. di modificare il Testo integrato trasporto nei seguenti punti:

— all’articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di “decreto 21 dicembre 2017” è aggiunta la seguente definizione: “ decreto 4 luglio 2019 è il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 luglio 2019;”;

— all’articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di “deliberazione 237/2018/R/eel” è inserita la seguente definizione: “ deliberazione 340/2019/R/efr è la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 340/2019/R/efr;”;

— all’articolo 50, comma 50.1, dopo la lettera aa) sono aggiunte le seguenti lettere:

“bb) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro commerciale dell’energia elettrica incentivata, secondo quanto previsto dal decreto 4 luglio 2019 nel caso di impianti di potenza fino a 250 kW diversi da quelli di cui alla lettera cc), e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della medesima energia elettrica sul mercato, ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 340/2019/R/efr;

cc) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal decreto 4 luglio 2019 nel caso di impianti di potenza superiore a 250 kW e nel caso degli impianti di potenza fino a 250 kW che optano per l'erogazione del solo incentivo in luogo delle tariffe fisse onnicomprensive.";

5. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel nei seguenti punti:

— al punto 1, lettera e), le parole "decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 4 luglio 2019";

— al punto 1, lettera f), le parole "decreti interministeriali 18 dicembre 2008, 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "decreti interministeriali 18 dicembre 2008, 6 luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019";

6. di modificare l'Allegato B alla deliberazione 128/2017/R/eel nei seguenti punti:

— all'inizio del paragrafo "Dati e informazioni che il Gse è tenuto a inviare annualmente entro la fine di marzo di ogni anno", le parole "decreti interministeriali 5 luglio 2012 e 23 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "decreti interministeriali 5 luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019";

— al punto 6, le parole "decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 4 luglio 2019";

— al punto 8, le parole "decreto interministeriale 23 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "decreti interministeriali 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019";

7. di dare mandato al Gse affinché:

  • contestualmente alla definizione delle procedure per la partecipazione alle aste e ai registri di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019, adotti le disposizioni necessarie per permettere la partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione;
  • elabori una proposta da sottoporre all'approvazione dell'Autorità finalizzata a definire procedure che permettano di verificare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del decreto interministeriale 4 luglio 2019;

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo economico, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla società Gestore dei servizi energetici Spa e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

9. di differire l'efficacia del presente provvedimento alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 4 luglio 2019;

10. di pubblicare la presente deliberazione, nonché l'Allegato A alla deliberazione 111/06, l'Allegato A alla deliberazione 280/07, il Testo integrato trasporto e l'Allegato A e l'Allegato B alla deliberazione 128/2017/R/eel come modificati dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 4 luglio 2019.

Allegato A

Definizione delle modalità per il ritiro, da parte del Gestore dei servizi energetici Spa, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse omnicomprensive previste dal decreto interministeriale 4 luglio 2019

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 4 luglio 2019, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 23 giugno 2016, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 89/09, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo integrato settlement, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo integrato trasporto, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo integrato misura elettrica, nonché le seguenti definizioni:

a) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico come risultante dal sistema Gaudì;

b) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto è la data, comunicata dal produttore al Gse, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione dell'impianto;

c) energia elettrica effettivamente immessa in rete è l'energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo integrato settlement;

d) energia elettrica immessa in rete è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete, aumentata, ai fini del settlement, di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo integrato settlement;

e) energia elettrica incentivata ai fini delle tariffe fisse omnicomprensive è:

— nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, a eccezione di quelli oggetto di potenziamento e degli impianti ibridi di cui alla parte II dall'Allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016, la produzione

netta immessa in rete;

— nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di

potenziamento, l'energia elettrica imputabile calcolata come previsto dall'Allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016, dove il termine EN è pari alla produzione annua netta immessa in rete dopo l'intervento di potenziamento e il termine E5 è la media della produzione netta immessa in rete degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento;

— nel caso di impianti ibridi di cui alla parte II dall'Allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016, l'energia elettrica calcolata come previsto dal medesimo decreto interministeriale 23 giugno 2016; a tal fine, il termine Ea è pari alla produzione annua netta immessa in rete e il termine Enr è pari alla produzione annua netta da fonti non rinnovabili immessa in rete;

— nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 28/11, il prodotto fra:

i. la produzione netta immessa in rete;

ii. il rapporto fra la potenza eccedente la quota necessaria a soddisfare i predetti obblighi e la potenza totale dell'impianto;

f) energia elettrica non incentivata è la differenza, qualora positiva, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete e l'energia elettrica incentivata. Tale quantità di energia elettrica, ai fini della remunerazione e della disciplina degli sbilanciamenti, viene aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo integrato settlement;

g) Gaudì è il sistema di Gestione dell'anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica gestito da Terna Spa;

h) Gse è il Gestore dei servizi energetici Spa;

i) impianto alimentato da fonti rinnovabili è, ai sensi del presente

provvedimento, l'impianto di produzione di energia elettrica di potenza fino a 250 kW per il quale trova applicazione la tariffa fissa omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto interministeriale 4 luglio 2019;

j) periodo di diritto alle tariffe omnicomprensive è il periodo come previsto dall'articolo 6 e dall'Allegato 1 al decreto interministeriale 4 luglio 2019;

k) periodo di avviamento e collaudo di un impianto è il periodo, comunque

non superiore a 18 (diciotto) mesi, intercorrente tra la data di entrata in

esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;

l) produzione netta di energia elettrica è la produzione lorda diminuita

dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia elettrica alla rete elettrica. La produzione netta di energia elettrica viene calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dalla deliberazione 47/2013/R/efr;

m) produzione netta immessa in rete è il minimo tra la produzione netta di energia elettrica e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete;

n) ritiro dedicato è il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge 239/04 sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A;

o) ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva è il ritiro, da parte del Gse, dell'energia elettrica incentivata ai fini delle tariffe fisse omnicomprensive e dell'energia elettrica non incentivata di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019.

Articolo 2

Oggetto e finalità

2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete (sia incentivata che non incentivata) da impianti nuovi, riattivati, potenziati o oggetto di rifacimento alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 250 kW, diversi da quelli di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto interministeriale 4 luglio 2019, e ammessi a beneficiare delle tariffe fisse omnicomprensive.

2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono le finalità di consentire l'accesso indiretto al mercato elettrico secondo principi di semplicità procedurale, condizioni di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dal decreto interministeriale 4 luglio 2019.

2.3 Qualora vengano effettuati interventi di potenziamento nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza fino a 250 kW, che, a seguito del potenziamento, vengono in parte incentivati ai sensi del decreto interministeriale 4 luglio 2019, la produzione imputabile viene calcolata secondo le modalità di cui al medesimo decreto interministeriale 4 luglio 2019 (potenziamento senza creazione di una sezione aggiuntiva).

2.4 Il ritiro dell'energia elettrica alle condizioni previste dal presente provvedimento ha una durata massima pari alla somma del periodo di avviamento e collaudo (ove previsto) e del periodo di diritto alle tariffe omnicomprensive cui ha accesso l'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

2.5 Il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva comporta l'obbligo di cessione al Gse dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, anche qualora l'energia elettrica incentivata sia minore dell'intera quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete. In quest'ultimo caso, il Gse prevede comunque un unico contratto, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4.1.

Titolo II

Modalità procedurali

Articolo 3

Richiesta e gestione del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva

3.1 Il produttore che intende avvalersi del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva è tenuto a presentare istanza al Gse secondo le modalità definite dal medesimo Gse in ottemperanza al presente provvedimento e alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019.

3.2 Il Gse stipula con il produttore un contratto, sulla base del contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28/11, per la regolazione economica del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva che sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa.

3.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione operativa del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva, il Gse predispone un apposito portale informatico interoperabile con il sistema Gaudì e conforme a quanto previsto dal decreto interministeriale 4 luglio 2019.

Articolo 4

Procedure per l'attivazione del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva

4.1 Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato Connessioni Attive, per i quali il produttore ha scelto il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del Gse.

4.2 Entro le tempistiche previste ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 4 luglio 2019, il produttore è tenuto a inoltrare al Gse l'istanza di accesso al ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva.

4.3 Nei casi in cui l'istanza di cui al comma 3.1 sia effettuata entro le tempistiche richiamate al comma 4.2, il Gse verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità al ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva. Qualora la verifica abbia esito positivo, il Gse stipula il contratto di cui al comma 3.2 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. La quantità di energia elettrica ritirata dal Gse nel periodo compreso tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, ai fini del presente provvedimento, viene considerata energia elettrica non incentivata. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il Gse non stipula il contratto di cui al comma 3.2 e l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del Gse a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo Gse al produttore.

4.4 Nei casi in cui l'istanza di cui al comma 3.1 sia effettuata oltre le tempistiche richiamate al comma 4.2 ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il Gse verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità al ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva. Qualora la verifica abbia esito positivo, il Gse stipula il contratto di cui al comma 3.2 con effetti a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3.1. La quantità di energia elettrica ritirata dal Gse nel periodo compreso tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, ai fini del presente provvedimento, viene considerata energia elettrica non incentivata. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il Gse non stipula il contratto di cui al comma 3.2 e l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del Gse a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo Gse al produttore.

4.5 Nei casi in cui l'istanza di cui al comma 3.1 non sia effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del Gse a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo Gse al produttore.

4.6 Per il periodo non compreso nel contratto di cui al comma 3.2 in cui l'impianto era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del Gse, il medesimo Gse applica, all'energia elettrica immessa, quanto previsto dal comma 5.1, lettera c).

4.7 In tutti i casi in cui, all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 3.1, l'impianto in oggetto non rientra nel contratto di dispacciamento in immissione del Gse per cause imputabili al produttore, il ritiro dell'energia elettrica secondo le modalità di cui al presente provvedimento ha inizio a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza, o dal completamento delle procedure necessarie all'inserimento delle unità di produzione che compongono l'impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del Gse, qualora successivo.

Titolo III

Remunerazione dell'energia elettrica ceduta al Gse

Articolo 5

Ricavi derivanti dal ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva

5.1 Nell'ambito del contratto di cui al comma 3.2, il Gse, per ogni impianto alimentato da fonti rinnovabili:

a) all'energia elettrica incentivata prodotta da fonti rinnovabili eolica, idraulica, e gas residuati dai processi di depurazione:

a1) riconosce le tariffe previste dal decreto interministeriale 4 luglio 2019;

a2) applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, a eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati. Il Gse attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;

a3) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per i meccanismi di incentivazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

b) all'energia elettrica incentivata prodotta da fonte solare fotovoltaica:

b1) riconosce le tariffe previste dal decreto interministeriale 4 luglio 2019;

b2) applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, a eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati. Il Gse attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;

b3) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per i meccanismi di incentivazione di impianti alimentati da fonte solare fotovoltaica;

c) all'energia elettrica non incentivata applica condizioni economiche di mercato e in particolare:

c1) riconosce il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b),

dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 ovvero, nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;

c2) applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, a eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati. Il Gse attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;

c3) applica la parte espressa in c€/kWh del corrispettivo di cui alla lettera a3) ovvero di cui alla lettera b3).

5.2 Il Gse, ai fini dell'applicazione del comma 5.1 può prevedere meccanismi di acconto e conguaglio.

Articolo 6

Obblighi procedurali per i produttori

6.1 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a fornire al Gse, tramite il portale informatico appositamente predisposto, qualora non già disponibili sul sistema Gaudì, i dati necessari al medesimo Gse come da quest'ultimo indicati nel contratto di cui al comma 3.2.

Titolo IV

Accesso al sistema elettrico dell'energia elettrica ritirata

Articolo 7

Cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata

7.1 Il Gse cede al mercato l'energia elettrica ritirata ai sensi del presente provvedimento, in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione 111/06, dalla deliberazione ARG/elt 89/09, dalla deliberazione 281/2012/R/efr e dalla deliberazione 522/2014/R/eel.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 8

Obblighi informativi

8.1 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo integrato misura elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché delle operazioni di natura commerciale dell'energia elettrica immessa, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al Gse la registrazione delle misure dell'energia elettrica effettivamente immessa.

8.2 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo integrato misura elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché delle operazioni di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al Gse la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta.

8.3 Il Gse può richiedere ai soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché delle operazioni di natura commerciale dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prodotta le informazioni di cui ai commi 8.1 e 8.2 riferite a un periodo storico pari a un massimo di 5 (cinque) anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.

8.4 Il produttore su richiesta del Gse trasmette, su base annuale, la copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Agenzia delle Dogane riferita all'anno solare precedente.

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