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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 3 luglio 2019

(Gu 18 luglio 2019 n. 167)

Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante: "Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017;

Considerato che in fase di attuazione del citato decreto, con riferimento all'allegato 1 al suindicato decreto, sono emersi alcuni problemi applicativi inerenti il paragrafo 3.2.1 "Sostanze pericolose", punto numero 6, riferito all'uso del nickel e del cromo esavalente nelle operazioni di placcatura, anche alla luce dei cambiamenti, intervenuti nel tempo, della documentazione comunitaria di riferimento;

Rilevata inoltre la necessità di correggere, nell'allegato 1 al suindicato decreto, alcuni errori materiali nel paragrafo 3.2.3 "Contaminanti nei pannelli di legno riciclato", ove mancano i simboli degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica inerente il creosoto, nel paragrafo 3.2.5 "Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle", ove è riportato un errato valore del limite di cromo relativo ai residui di sostanze chimiche per la pelle e nel paragrafo 3.4.1 "Emissione di composti organici volatili" ove è stato specificato un tempo di durata della prova richiesta in verifica superiore al necessario;

Ritenuto quindi necessario procedere alle necessarie correzioni all'allegato 1 al suindicato decreto;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche allegato 1 del decreto ministro 11 gennaio 2017

1. All'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 11 gennaio 2017, recante: "Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 3.2.1 il testo del punto numero 6 è sostituito dal seguente: "non devono essere placcate con cadmio.";

b) al paragrafo 3.2.3 la tabella è sostituita dalla seguente:

 

Elemento/composto Mg/kg
di legno riciclato
Arsenico (As) 25
Cadmio (Cd) 50
Cromo (Cr) 25
Rame (Cu) 40
Piombo (Pb) 90
Mercurio (Hg) 25
Cloro (Cl) 1000
Fluoro (F) 100
Pentaclorofenolo (PCP) 5
Creosoto Benzo(a)pyrene 0,5

 

c) al paragrafo 3.2.5, relativamente ai residui di sostanze chimiche per la pelle, al quinto punto relativo alla quantità di metalli pesanti estraibile, il valore del cromo ≤ 2 è sostituito dal valore ≤ 200;

d) al paragrafo 3.4.1, dopo le parole "deve superare i 500 µg/m3" sono eliminate le parole "dopo 28 giorni".

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2019

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