Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 2015/864/Ue

Sostanze pericolose - Reach - Tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche - Modifiche al regolamento 340/2008/Ce

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Regolamento di Esecuzione 4 giugno 2015, n. 2015/864/Ue

(Guue 5 giugno 2015 L 139)

Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce, in particolare l'articolo 74, paragrafo 1, e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 340/2008 della Commissione, le tariffe e gli oneri di cui a tale regolamento sono rivisti annualmente tenendo conto del tasso di inflazione rilevato mediante l'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità al regolamento (Ce) n. 2494/95 del Consiglio 1 .

(2) A seguito di questa revisione annuale realizzata nel 2014, tali tariffe dovrebbero essere adattate secondo il tasso di inflazione media annuale applicabile pubblicato da Eurostat, che è pari a 1,5 % per l'anno 2013.

(3) L'adeguamento delle tariffe e degli oneri è fissato a un livello tale che il gettito da essi derivante, insieme ad altre fonti di entrate dell'agenzia a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006, è sufficiente a coprire i costi dei servizi forniti.

(4) Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, dovrebbe continuare a monitorare gli sforzi profusi dall'Agenzia per migliorare l'efficienza al fine di ottenere il miglior rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti. La Commissione dovrebbe tener conto del parere del consiglio di amministrazione in occasione della prossima revisione delle tariffe e degli oneri pagabili all'Agenzia conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 340/2008 della Commissione.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 340/2008.

(6) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle domande valide che sono pendenti alla data della sua entrata in vigore.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Gli allegati da I a VIII del regolamento (Ce) n. 340/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide che sono pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Allegato

"Allegato I

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

 

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Presentazione individuale Presentazione congiunta
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate 1 739 Eur 1 304 Eur
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate 4 674 Eur 3 506 Eur
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate 12 501 Eur 9 376 Eur
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate 33 699 Eur 25 274 Eur

 

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

 

Media impresa (presentazione individuale)

Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Microimpresa (presentazione individuale) Microimpresa (presentazione congiunta)
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate 1 131 Eur 848 Eur 609 Eur 457 Eur 87 Eur 65 Eur
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate 3 038 Eur 2 279 Eur 1 636 Eur 1 227 Eur 234 Eur 175 Eur
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate 8 126 Eur 6 094 Eur 4 375 Eur 3 282 Eur 625 Eur 469 Eur
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate 21 904 Eur 16 428 Eur 11 795 Eur 8 846 Eur 1 685 Eur 1 264 Eur

 

Allegato II

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 19 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

 

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Presentazione individuale Presentazione congiunta
Tariffa 1 739 Eur 1 304 Eur

 

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Media impresa (presentazione individuale) Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Microimpresa (presentazione individuale) Microimpresa (presentazione congiunta)
Tariffa 1 131 Eur 848 Eur 609 Eur 457 Eur 87 Eur 65 Eur

 

Allegato III

Tariffe per l'aggiornamento delle registrazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

 

Tabella 1

Tariffe ordinarie per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

Presentazione individuale Presentazione congiunta
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate 2 935 Eur 2 201 Eur
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate 10 762 Eur 8 071 Eur
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 31 960 Eur 23 970 Eur
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate 7 827 Eur 5 870 Eur
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 29 025 Eur 21 768 Eur
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 21 198 Eur 15 898 Eur

 

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

Media impresa (presentazione individuale) Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Microimpresa (presentazione individuale) Microimpresa (presentazione congiunta)
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate 1 908 Eur 1 431 Eur 1 027 Eur 770 Eur 147 Eur 110 Eur
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate 6 995 Eur 5 246 Eur 3 767 Eur 2 825 Eur 538 Eur 404 Eur
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 20 774 Eur 15 580 Eur 11 186 Eur 8 389 Eur 1 598 Eur 1 198 Eur
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate 5 087 Eur 3 816 Eur 2 739 Eur 2 055 Eur 391 Eur 294 Eur
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 18 866 Eur 14 150 Eur 10 159 Eur 7 619 Eur 1 451 Eur 1 088 Eur
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 13 779 Eur 10 334 Eur 7 419 Eur 5 564 Eur 1 060 Eur 795 Eur

 

Tabella 3

Tariffe per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento
Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica 1 631 Eur
Tipo di aggiornamento Presentazione individuale Presentazione congiunta
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi 4 892 Eur 3 669 Eur
Fascia di tonnellaggio pertinente 1 631 Eur 1 223 Eur
Sommario di studio o sommario esauriente di studio 4 892 Eur 3 669 Eur
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza 3 261 Eur 2 446 Eur
Nome commerciale della sostanza 1 631 Eur 1 223 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio 1 631 Eur 1 223 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 1 631 Eur 1 223 Eur

 

Tabella 4

Tariffe ridotte per le PMI per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento Media impresa Piccola impresa Microimpresa

Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1 060 Eur 571 Eur 82 Eur
Tipo di aggiornamento Media impresa (presentazione individuale) Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Microimpresa (presentazione individuale) Microimpresa (presentazione congiunta)
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi 3 180 Eur 2 385 Eur 1 712 Eur 1 284 Eur 245 Eur 183 Eur
Fascia di tonnellaggio pertinente 1 060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur
Sommario di studio o sommario esauriente di studio 3 180 Eur 2 385 Eur 1 712 Eur 1 284 Eur 245 Eur 183 Eur
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza 2 120 Eur 1 590 Eur 1 141 Eur 856 Eur 163 Eur 122 Eur
Nome commerciale della sostanza 1 060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio 1 060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 1 060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur

 

Allegato IV

Tariffe per le domande a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi), del regolamento (Ce) n. 1907/2006

 

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Oggetto della domanda di riservatezza

Presentazione individuale

Presentazione congiunta
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi 4 892 Eur 3 669 Eur
Fascia di tonnellaggio pertinente 1 631 Eur 1 223 Eur
Sommario di studio o sommario esauriente di studio 4 892 Eur 3 669 Eur
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza 3 261 Eur 2 446 Eur
Nome commerciale della sostanza 1 631 Eur 1 223 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio 1 631 Eur 1 223 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 1 631 Eur 1 223 Eur

 

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Oggetto della domanda di riservatezza Media impresa (presentazione individuale) Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Microimpresa (presentazione individuale) Microimpresa (presentazione congiunta)
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi 3 180 Eur 2 385 Eur 1 712 Eur 1 284 Eur 245 Eur 183 Eur
Fascia di tonnellaggio pertinente 1 060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur
Sommario di studio o sommario esauriente di studio 3 180 Eur 2 385 Eur 1 712 Eur 1 284 Eur

245 Eur

183 Eur
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza 2 120 Eur 1 590 Eur 1 141 Eur 856 Eur 163 Eur 122 Eur
Nome commerciale della sostanza 1 060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio 1 060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 1 060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur

 

Allegato V

Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

 

Tabella 1

Tariffe per la notifica di PPORD

Tariffa ordinaria 544 Eur
Tariffa ridotta per le medie imprese 353 Eur
Tariffa ridotta per le piccole imprese 190 Eur
Tariffa ridotta per le microimprese 27 Eur

 

Tabella 2

Oneri per la proroga dell'esenzione PPORD

Onere ordinario 1 087 Eur
Onere ridotto per le medie imprese 707 Eur
Onere ridotto per le piccole imprese 380 Eur
Onere ridotto per le microimprese 54 Eur

 

Allegato VI

Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

 

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base 54 100 Eur
Tariffa supplementare per sostanza 10 820 Eur
Tariffa supplementare per impiego 10 820 Eur
Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare non è una PMI: 40 575 Eur

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 Eur

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 Eur

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 Eur

 

Tabella 2

Tariffe ridotte per le medie imprese

Tariffa di base 40 575 Eur
Tariffa supplementare per sostanza 8 115 Eur
Tariffa supplementare per impiego 8 115 Eur
Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 Eur

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 Eur

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 Eur

 

Tabella 3

Tariffe ridotte per le piccole imprese

Tariffa di base 24 345 Eur
Tariffa supplementare per sostanza 4 869 Eur
Tariffa supplementare per impiego 4 869 Eur
Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 Eur

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 Eur

 

Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base 5 410 Eur
Tariffa supplementare per sostanza 1 082 Eur
Tariffa supplementare per impiego 1 082 Eur
Tariffa supplementare per richiedente Richiedente supplementare: 4 057 Eur

 

Allegato VII

Oneri per la revisione di un'autorizzazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

 

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base 54 100 Eur
Onere supplementare per impiego 10 820 Eur
Onere supplementare per sostanza 10 820 Eur
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare non è una PMI: 40 575 Eur
Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 Eur
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 Eur
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 Eur

 

 

Tabella 2

Oneri ridotti per le medie imprese

Onere di base 40 575 Eur
Onere supplementare per impiego 8 115 Eur
Onere supplementare per sostanza 8 115 Eur
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 Eur
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 Eur
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 Eur

 

Tabella 3

Oneri ridotti per le piccole imprese

Onere di base 24 345 Eur
Onere supplementare per impiego 4 869 Eur
Onere supplementare per sostanza 4 869 Eur
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 Eur
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 Eur

 

Tabella 4

Oneri ridotti per le microimprese

Onere di base 5 410 Eur
Onere supplementare per impiego 1 082 Eur
Onere supplementare per sostanza 1 082 Eur
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 Eur

 

Allegato VIII

Tariffe per i ricorsi a norma dell'articolo 92 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

 

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Ricorso contro una decisione a norma: Tariffa
dell'articolo 9 o 20 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 2 392 Eur
dell'articolo 27 o 30 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 4 783 Eur
dell'articolo 51 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 7 175 Eur

 

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Ricorso contro una decisione a norma: Tariffa

dell'articolo 9 o 20 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

1 794 Eur
dell'articolo 27 o 30 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 3 587 Eur

dell'articolo 51 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

5 381 Eur

 

Note ufficiali

1.

Regolamento (Ce) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

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