Sostanze pericolose

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 22 giugno 2018, n. 2018/895/Ue

(Guue 25 giugno 2018 n. L 169)

Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce1 , in particolare l'articolo 74, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 la struttura e l'importo delle tariffe previste in tale regolamento tengono conto dei lavori che incombono all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'agenzia") e alle autorità competenti e sono fissati a un livello tale da assicurare che gli introiti che ne derivano, cumulati con le altre fonti di entrate dell'agenzia, siano sufficienti a coprire i costi dei servizi prestati.

(2) L'esperienza finora acquisita dall'agenzia e dai suoi comitati per la valutazione dei rischi e per l'analisi socioeconomica nell'ambito della valutazione delle domande di autorizzazione ha dimostrato che la quantità di lavoro che tale valutazione comporta dipende dal numero di impieghi oggetto di una domanda, piuttosto che dal numero di richiedenti che hanno presentato la domanda congiuntamente. Di conseguenza la tariffa applicabile a una data domanda dovrebbe essere la stessa, indipendentemente dal numero dei richiedenti, e non dovrebbe essere riscossa una tariffa supplementare per ogni richiedente supplementare. Lo stesso ragionamento vale anche per gli oneri di presentazione di una relazione di revisione. Modificando le tariffe e gli oneri di conseguenza si potrebbe alleggerire il carico finanziario per gli operatori di più piccole dimensioni, come le piccole e medie imprese.

(3) Nei casi in cui viene presentata una domanda di autorizzazione congiunta, le tariffe e gli oneri dovrebbero essere ripartiti tra i richiedenti in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese (Pmi). Le riduzioni delle tariffe e degli oneri esistenti per le PMI dovrebbero essere prese in considerazione nel ripartire il totale delle tariffe e degli oneri applicabili.

(4) Se le imprese che hanno presentato una domanda di autorizzazione congiunta appartengono a categorie di dimensioni diverse alle quali si applicano tariffe diverse, dovrebbe essere riscossa la tariffa più elevata.

(5) Inoltre, in seguito alla revisione del regolamento (Ce) n. 340/2008 della Commissione 2 effettuata nel 2015 e in considerazione dell'esperienza acquisita nel trattamento delle domande di autorizzazione, è opportuno adeguare le tariffe e gli oneri di autorizzazione in modo che rispecchino il carico di lavoro dell'agenzia. A tal fine, le tariffe e gli oneri supplementari applicabili per ogni impiego supplementare dovrebbero essere solo leggermente inferiori all'importo della tariffa o dell'onere di base. Tali tariffe o oneri supplementari per impiego supplementare dovrebbero perciò essere aumentati.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 340/2008.

(7) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ce) n. 340/2008 è così modificato:

1) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'agenzia riscuote una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza, conformemente all'allegato VI. La tariffa di base copre la domanda di autorizzazione di una sola sostanza e di un solo impiego.

L'agenzia riscuote una tariffa supplementare, come stabilito nell'allegato VI del presente regolamento, per ogni impiego supplementare e per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze, di cui all'allegato XI, punto 1.5, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 e che sia oggetto della domanda. Non viene riscossa alcuna tariffa supplementare se la domanda di autorizzazione è presentata da più di un richiedente.

Se i richiedenti che presentano una domanda di autorizzazione congiunta hanno dimensioni diverse, per tale domanda viene riscossa la tariffa più elevata applicabile a uno qualsiasi dei richiedenti.

Se viene presentata una domanda di autorizzazione congiunta, i richiedenti si adoperano per ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le PMI.

L'agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile."

2) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'agenzia riscuote un onere di base per la presentazione di ogni relazione di revisione conformemente all'allegato VII. L'onere di base copre la presentazione di una relazione di revisione per una sostanza e un impiego.

L'agenzia riscuote una tariffa supplementare, come stabilito nell'allegato VII del presente regolamento, per ogni impiego supplementare e per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze riportata nell'allegato XI, punto 1.5, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 e che sia oggetto della relazione di revisione. Non viene riscossa alcuna tariffa supplementare se la relazione di revisione è presentata da più di una parte.

Se le entità che presentano una relazione di revisione congiunta hanno dimensioni diverse, per tale presentazione viene riscosso l'onere più elevato applicabile a uno qualsiasi dei richiedenti.

Se viene presentata una relazione di revisione congiunta, i titolari dell'autorizzazione si adoperano per ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le Pmi.

L'agenzia emette una fattura relativa all'onere di base e a ogni onere supplementare applicabile."

3) gli allegati VI e VII sono sostituiti dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (Ce) n. 340/2008, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (Ue) 2015/8643 , si applica alle domande presentate prima del 15 luglio 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Allegato

"Allegato VI

Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base

54.100 Eur

Tariffa supplementare per sostanza

10.820 Eur

Tariffa supplementare per impiego

48 690 Eur

Tabella 2

Tariffe ridotte per le medie imprese

Tariffa di base

40.575 Eur

Tariffa supplementare per sostanza

8.115 Eur

Tariffa supplementare per impiego

36.518 Eur

Tabella 3

Tariffe ridotte per le piccole imprese

Tariffa di base

24.345 Eur

Tariffa supplementare per sostanza

4.869 Eur

Tariffa supplementare per impiego

21.911 Eur

Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base

5 410 Eur

Tariffa supplementare per sostanza

1.082 Eur

Tariffa supplementare per impiego

4.869 Eur

Allegato VII

Oneri per la revisione di un'autorizzazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base

54.100 Eur

Onere supplementare per sostanza

10.820 Eur

Onere supplementare per impiego

48 690 Eur

Tabella 2

Oneri ridotti per le medie imprese

Onere di base

40.575 Eur

Onere supplementare per sostanza

8.115 Eur

Onere supplementare per impiego

36.518 Eur

Tabella 3

Oneri ridotti per le piccole imprese

Onere di base

24.345 Eur

Onere supplementare per sostanza

4.869 Eur

Onere supplementare per impiego

21.911 Eur

Tabella 4

Oneri ridotti per le microimprese

Onere di base

5 410 Eur

Onere supplementare per sostanza

1.082 Eur

Onere supplementare per impiego

4.869 Eur

Note ufficiali

1.

Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

2.

Regolamento (Ce) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) (Gu L 107, 17.4.2008, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (Ue) 2105/864 della Commissione (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 1).

3.

Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/864 della Commissione, del 4 giugno 2015, che modifica il regolamento (Ce) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) (Gu L 139 del 5.6.2015, pag. 1).

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598