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Dpcm 22 marzo 2019

Modalità e termini per l'accesso al cinque per mille Irpef per gli enti gestori delle aree protette - Articolo 16, legge 394/1991 come inserito dall'articolo 17-ter, Dl 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla legge 172/2017

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dpcm 22 marzo 2019

(Gu 21 giugno 2019 n. 144)

Modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "legge quadro sulle aree protette", e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, recante "Classificazione delle aree protette", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 1997, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, recante: "Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010" e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 131 dell'8 giugno 2010;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 aprile 2010, recante: "Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera C), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 31 maggio 2010, Supplemento ordinario;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il quale sono state definite le modalità di redazione del rendiconto delle somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti beneficiari, con l'indicazione del relativo importo nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi;

Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, altresì, previsto che in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

Visto, in particolare, l'articolo 4 del richiamato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che prevede l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonchè delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

Visto, in particolare, l'articolo 17-ter, del richiamato decreto-legge n. 148 del 2017 che ha modificato l'articolo 16, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette;

Visto il predetto articolo 17-ter che ha, altresì, previsto che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette, ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché le procedure per la corresponsione delle quote.

2. Quanto previsto dal presente decreto si applica a decorrere dall'anno finanziario 2018 con riferimento al precedente periodo di imposta.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni, richiamato in premessa nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

Articolo 2

Individuazione dei soggetti ammessi al riparto

1. Ai fini del presente decreto:

a) le aree protette sono i parchi nazionali di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) gli enti gestori delle aree protette sono gli Enti parco di cui all'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Ai fini del presente decreto, per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'articolo 1, sono da intendersi:

a) gli enti parco nazionali che risultino istituiti alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

b) gli enti parco nazionali che siano stati istituiti successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che intendono beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito anche "Ministero"). L'istanza deve essere presentata, per l'anno in corso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e, per gli anni successivi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo: www.minambiente.it

4. Per l'anno in corso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, che hanno presentato istanza, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro i successivi 15 giorni, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresì all'Agenzia delle entrate.

5. Per gli anni successivi, entro il 31 marzo il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, che hanno presentato istanza, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 26 aprile, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresì all'Agenzia delle entrate.

6. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

7. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono esclusi dall'elenco con provvedimento del direttore generale della Direzione generale della protezione della natura e del mare.

8. La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche regolarmente adempiuta, esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

9. Gli Enti parco che, in presenza delle condizioni di cui al comma 8 del presente articolo, non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 10 aprile dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero. Entro il 26 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco definitivo dei soggetti ammessi al riparto, che trasmette all'Agenzia delle entrate.

10. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 3

Destinazione del cinque per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta del cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1, ovvero la scheda annessa al modello Redditi persone fisiche.

2. Nel riquadro presente nei modelli di cui al comma 1 corrispondente alla finalità di cui all'articolo 1, il contribuente oltre all'apposizione della propria firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico ente cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'elenco degli enti accreditati e dei relativi codici fiscali è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate. L'apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.

4. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui all'articolo 2, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuno dei soggetti presenti nei predetti elenchi.

5. Ai fini della determinazione del cinque per mille afferente ai singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

Articolo 4

Corresponsione del cinque per mille

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche, tenuto conto dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

3. La corresponsione a ciascun beneficiario delle somme spettanti sarà effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede, altresì, a pubblicare per gli enti ammessi e per quelli esclusi dal beneficio l'importo delle scelte attribuite e gli importi spettanti.

4. Per ragioni di economicità amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell'articolo 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

5. Entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, il Ministero provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

Articolo 5

Obbligo di rendicontazione delle somme e di pubblicazione dei rendiconti

1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente articolo, e agli obblighi di pubblicazione dei rendiconti da parte dell'amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111. A tal fine l'amministrazione competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono in ogni caso essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto di cui al presente comma.

Articolo 6

Modalità e termini per il recupero delle somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo le modalità previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa contestazione, provvede al recupero del contributo.

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2019

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