Legge 18 luglio 2013, n. 85
Conversione in legge del Dl 54/2013 recante Interventi urgenti in materia economica - Stralcio - Sospensione dell'imposta municipale propria (Imu)
Ultima versione disponibile al 09/10/2024
Parlamento italiano
Legge 18 luglio 2013, n. 85
(Gu 19 luglio 2013 n. 168)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche Amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 18 luglio 2013
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54
All'articolo 1:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I Comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei Comuni interessati, anche alle unioni di Comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo Comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun Comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli Comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo la parola: "Ministro" sono inserite le seguenti: ", Vice Ministro";
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418.
1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, è soppresso".
All'articolo 4:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: "30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e dopo le parole: "le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: "nonchè delle competenti Commissioni parlamentari";
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto";
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'Ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli Enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma".