Ordinanza Tar Abruzzo-L'Aquila 24 luglio 2002 n. 230
Traforo autostradale del Gran Sasso - Sospensione del decreto di autorizzazione alla realizzazione dell'opera
Regione Abruzzo
Ordinanza 24 luglio 2002 n. 230
(omissis)
per l'annullamento, della delibera Cipe n. 121 del 21.12.2001 "legge obiettivo: primo programma delle infrastrutture strategiche" pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, supplemento ordinario n. 51 nella parte in cui prevede, tra le infrastrutture strategiche da realizzare ai sensi della legge 21.12.2001 n. 443, la "Galleria di messa in sicurezza del Traforo Autostradale del Gran Sasso" nonché per l'annullamento, previa sospensione dell' esecuzione, del decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 6 maggio 2002, prot, 1339/02, di autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dalla legge 29.11.1990, n.366, "limitatamente alla sola galleria di servizio di accesso ai laboratori dell' INFIN", nonché di ogni altro atto ivi indicato.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
A.N.A.S.— Roma, Istitut0 Nazionale di Fisica Nucleare, Ministero ambiente,
Ministero infrastrutture e trasporti, Associazione Nazionale Italia Nostra, Azienda Speciale Acquedotto Del Ruzzo, Ministero delle finanze, Ministero per i beni e le attività culturali, Ente di ambito territoriale ottimale teramano n. 5;
Udito il relatore Cons. MARIA LUISA DE LEONI e uditi altresì i difensori delle parti costituite come da verbale;
Visto l'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 205/2000;
Considerato che il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, ad un primo sommario esame, appaiano assistiti da notevoli elementi di fondatezza;
che, il decreto impugnato con i motivi aggiunti prelude all'immediato e urgente avvio dei lavori, configurando l'ipotesi del danno di estrema gravità;
che, nella considerazione della complessità della questione sottoposta all'esame, appare opportuno concedere la richiesta tutela cautelare;
PQM
Accoglie la suindicata domanda incidentale, di sospensione dell'impugnato decreto n.1339 del 6 maggio 2002 e fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 9 ottobre 2002, ore 10.
La presente ordinanza sarà eseguita della Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti
(omissis)
Depositata in Segreteria il 24 Luglio 2002.