Dl 25 marzo 2019, n. 22
Misure urgenti per sicurezza, stabilità finanziaria, integrità dei mercati e tutela della salute - Stralcio - Servizi di comunicazione a banda larga in tecnologie 5G - Dichiarazione di servizio di interesse nazionale - Modalità di esercizio della "golden power" da parte del Governo
N.d.R.: il presente Dl 22/2019 è stato convertito in legge dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 (Gu 24 maggio 2019 n. 120), entrata in vigore il 25 maggio 2019, senza alcuna modificazione all'articolo 1 presente nello stralcio.
Ultima versione disponibile al 13/10/2024
Consiglio dei Ministri
Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22
(Gu 25 marzo 2019 n. 71)
Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;
Visto il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e, in particolare, il capo II, concernente la Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali e, in particolare, l'articolo 12, che disciplina l'impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali Cee;
Considerata l'attuale incertezza in merito alla ratifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'accordo per il recesso dall'Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;
Ritenuto necessario tutelare la stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano nonché assicurare l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degli assicurati, nel caso di mancata ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'accordo per il recesso dal Trattato sull'Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito, nonché di disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l'attività nel territorio della Repubblica;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare ulteriori misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, dettando in particolare, disposizioni tese a regolamentare le modalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, a disciplinare la concessione della cittadinanza in favore dei medesimi cittadini, nonché a garantire il potenziamento dei servizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, l'autorizzazione alla concessione della garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari classificati come sofferenze e' scaduta il 6 marzo 2019;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività della Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (Gacs) al fine di rafforzare la stabilità del sistema bancario nel suo complesso, sostenendo, senza soluzione di continuità, il processo di tempestiva riduzione della consistenza dei crediti deteriorati e il consolidamento dello sviluppo di un mercato secondario dei crediti in sofferenza delle banche, anche tenendo conto della prossima entrata in vigore del nuovo quadro normativo dell'Unione europea in materia di rettifiche di valore delle esposizioni deteriorate;
Ravvisata la necessità di rafforzare la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca europea per gli Investimenti (Bei), mediante sottoscrizione della relativa quota da parte dei rimanenti stati membri, in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto;
Ritenuto opportuno di non vincolare il prelievo di cui al citato articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, a un ammontare fisso ma di consentirlo fino a un importo massimo in percentuale della disponibilità dei conti speciali Cee, in costante aumento per la restituzione di prestiti trentennali che vengono a scadenza, e poter riallocare tali risorse in nuovi programmi di sviluppo;
Ritenuto necessario ed urgente potenziare il contingente di personale con alta e specifica professionalità in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro — al fine di assicurare un adeguato presidio dei negoziati europei e internazionali, al momento in atto, volti a definire una nuova architettura finanziaria europea e internazionale, nonché in considerazione del notevole e complesso carico di lavoro derivante dalla Presidenza italiana del G20 che richiede un'intensa e prolungata fase di preparazione che deve essere avviata quanto prima possibile, essendo l'Italia nella Troika delle Presidenze già a partire dal 1° dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dello sviluppo economico, della salute e per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G
Articolo 1
Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni"
1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Articolo 1-bis
Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G
1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.
3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;
2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);
3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.".
Capo II
Misure per garantire la stabilità finanziaria
Sezione I
Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
(omissis)
Articolo 3
Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso
(omissis)
Articolo 4
Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia
(omissis)
Articolo 5
Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso
(omissis)
Articolo 6
Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito
(omissis)
Articolo 7
Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie
(omissis)
Articolo 8
Tutela dei depositanti e degli investitori
(omissis)
Articolo 9
Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso
(omissis)
Articolo 10
Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso
(omissis)
Articolo 11
Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso
(omissis)
Articolo 12
Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione
(omissis)
Articolo 13
Disposizioni fiscali
(omissis)
Sezione II
Disposizioni per la tutela dei cittadini italiani
Articolo 14
Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea
(omissis)
Articolo 15
Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza
(omissis)
Articolo 16
Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani
(omissis)
Articolo 17
Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale
(omissis)
Sezione III
Partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali
Articolo 18
Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti
(omissis)
Articolo 19
Supporto all'attività internazionale
(omissis)
Capo III
Garanzia cartolarizzazione sofferenze (Gacs)
Articolo 20
Garanzia cartolarizzazione sofferenze
(omissis)
Articolo 21
Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49
(omissis)
Articolo 22
Disposizioni di attuazione
(omissis)
Articolo 23
Copertura finanziaria
(omissis)
Articolo 24
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 2019