Sentenza Tar Piemonte 19 gennaio 2005, n. 31
Deliberazione Comunale che individua un'apposita area per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile - Legittimità - Sussiste

Tar Piemonte
Sentenza 19 gennaio 2005, n. 31
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima Sezione, nelle persone dei signori
(omissis)
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Visto il ricorso n. 1836/04 proposto da Vodafone Omnitel N. V., in persona del suo procuratore pro tempore sig.ra Bianca Maria Martinelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Merani e Antonella Lauria, elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa n. 31 presso lo studio degli stessi;
— ricorrente
contro
il Comune di Borgolavezzaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierangelo Scacchi e Paolo Scaparone, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via san Francesco d'Assisi, 14;
— resistente
lo Sportello Unico per le Attività Produttive associato tra i Comuni Garbagna Novarese, Nibbiola, Vespolate, Tornaco e Borgolavezzaro, in persona del responsabile pro tempore;
— intimato, non costituito
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della nota del responsabile del procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive associato tra i Comuni di Garbagna Novarese, Nibbiola, Vespolate, Tornaco e Borgolavezzaro prot. n. 48 del 4 novembre 2004 con cui è stato trasmesso il parere negativo espresso dal Comune di Borgolavezzaro con delibera Gc n. 107 in data 18 ottobre 2004 in merito all'installazione di un impianto di telefonia mobile sul territorio comunale di Borgolavezzaro;
- della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Borgolavezzaro n. 107 del 18 ottobre 2004 con cui è stato espresso parere contrario in merito all'installazione di impianto di telefonia mobile sul territorio comunale;
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29 ottobre 2001 con cui è stata individuata, per l'installazione di impianti di telefonia mobile sul territorio comunale, l'area di proprietà comunale censita a catasto al F. 11 mapp. 60;
- nonché di ogni altro atto presupposto, precedente, conseguente e comunque connesso.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgolavezzaro
Uditi, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l'avv. Lauria per la parte ricorrente e l'avv. Scaparone per la parte resistente;
Visti gli articoli 19 e 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto l'articolo 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall'articolo 3 legge n. 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, poiché il ricorso si appalesa infondato, dal momento che il Comune, nell'individuare un sito deputato alla localizzazione degli impianti di cui è questione ha fatto uso del proprio potere di disciplinare l'uso del territorio, potere valorizzato dalla normativa di settore di cui alla legge n. 36 del 2001;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
PQM
il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima Sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2005.
(omissis)
Depositata in Segreteria a sensi di legge il 19 gennaio 2005.