Sostanze pericolose

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Decisione Consiglio Ue 2019/448/Ue

Presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Consiglio dell'Unione europea

Decisione 18 marzo 2019, n. 2019/448/Ue

(Guue 20 marzo 2019 n. L 77)

Decisione relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 ottobre 2004 la Comunità europea ha concluso la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione"), con la decisione 2006/507/Ce del Consiglio1 .

(2) L'Unione, in quanto parte della convenzione, può presentare proposte di modifica degli allegati della stessa.

L'allegato A della convenzione enumera le sostanze chimiche da eliminare, l'allegato B elenca le sostanze chimiche da sottoporre a limitazione e l'allegato C elenca le sostanze chimiche di cui devono essere ridotte o eliminate le emissioni provenienti dalla produzione non intenzionale.

(3) Sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e delle relazioni di esame, e tenendo debitamente conto dei criteri di screening di cui all'allegato D della convenzione, il metossicloro presenta le caratteristiche di un inquinante organico persistente.

(4) Il metossicloro non è approvato come una sostanza attiva a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2 , e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell'Unione nei prodotti fitosanitari. Il metossicloro non è approvato come una sostanza attiva neanche a norma del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3 , e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell'Unione nei biocidi. Inoltre, il metossicloro non è registrato a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e, di conseguenza, non può essere fabbricato o immesso sul mercato nell'Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore.

(5) Sebbene il metossicloro sia stato gradualmente eliminato nell'Unione molti anni fa, è possibile che sia ancora utilizzato come prodotto fitosanitario e disperso nell'ambiente al di fuori dell'Unione, ragione questa che potrebbe spiegarne il rinvenimento nell'ambiente. Date le proprietà di propagazione ambientale a lunga distanza del metossicloro, le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana, ed è pertanto necessaria un'azione internazionale su più vasta scala.

(6) L'Unione dovrebbe pertanto presentare al segretariato della convenzione una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'Unione presenta una proposta di inclusione del metossicloro (n. CAS 72-43-5, n. CE 200-779-9) nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione").

La Commissione comunica, a nome dell'Unione, la proposta di cui al primo comma al segretariato della convenzione corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell'allegato D della convenzione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Note ufficiali

1.

Decisione 2006/507/Ce del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Gu L 209 del 31 luglio 2006, pag. 1).

2.

Regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee (Gu L 309 del 24 novembre 2009, pag. 1).

3.

(3) RRConsiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27 giugno 2012, pag. 1).

4.

Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (Gu L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1).

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