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Dm Ambiente 21 marzo 2018, n. 56

Regolamento per la richiesta e fruizione del marchio "Made Green in Italy" che comunica l'impronta ambientale dei prodotti - Articolo 21, legge 221/2015

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 21 marzo 2018, n. 56

(Gu 29 maggio 2018 n. 123)

Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy", di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy", stabilendo che con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, devono essere definite le modalità di funzionamento di tale schema;

Visto il regolamento (Ce) n. 451/2008 del Parlamento e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (Cee) n. 3696/93 del Consiglio;

Visto il regolamento (Ce) n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Vista la raccomandazione 2013/179/Ue della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 19 settembre 2017;

Vista la comunicazione al Dipartimento per le politiche europee, con nota del 5 dicembre 2017;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. In attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario denominato "Made Green in Italy", per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti Made in Italy, anche con il rilascio del logo "Made Green in Italy" ai prodotti di cui all'articolo 2, lettera v).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "schema Made Green in Italy": programma nazionale volontario per la valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale;

b) "gestore dello schema": il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) "prodotto": "bene" o "servizio", inclusi i prodotti intermedi o semilavorati;

d) "categoria di prodotto": gruppo di prodotti in grado di soddisfare funzioni analoghe;

e) "linee guida Pef (Product Environmental Footprint)": linee guida, metodi, prescrizioni tecniche ed altri documenti di interesse comune sviluppati nell'ambito della applicazione pilota europea del metodo Pef e approvate nell'ambito del progetto Pef della Commissione europea, rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul proprio sito istituzionale;

f) "metodo Pef": metodo di determinazione dell'impronta ambientale di prodotto come definito dalla raccomandazione 2013/179/Ue della Commissione europea e dalle Linee guida Pef;

g) "impronta ambientale di prodotto": il risultato di uno studio volto a misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita del prodotto;

h) "ciclo di vita": fasi consecutive e interconnesse di un ciclo produttivo, dall'acquisizione o generazione di materie prime, o dalle risorse naturali, allo smaltimento finale;

i) "regole di categoria di prodotto — Rcp": indicazioni metodologiche rilasciate dal gestore dello schema che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto;

l) "soggetti proponenti le Rcp": soggetti (privati o pubblici) costituiti da almeno tre aziende — di cui almeno una piccola e media impresa secondo la definizione fornita dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 — che rappresentano la quota maggioritaria del settore della specifica categoria di prodotto per la quale si intende proporre l'elaborazione di Rcp all'interno dello schema; per quota maggioritaria si intende oltre il 50% della produzione nazionale (fatturato) riferita all'anno solare precedente alla proposta di Rcp;

m) "dichiarazione di impronta ambientale di prodotto — Diap": dichiarazione ambientale che fornisce informazioni sia quantitative che qualitative sulle prestazioni ambientali del prodotto;

n) "comunicazione dell'impronta ambientale di prodotto": divulgazione di informazioni sulle prestazioni ambientali, nel corso del ciclo di vita di un prodotto, a imprese, investitori, organismi pubblici e consumatori;

o) "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte da prodotti di un'azienda;

p) "Pefcr — regole di categoria relative all'impronta ambientale dei prodotti": regole, basate sul ciclo di vita, specifiche per tipologia di prodotto elaborate nell'ambito del progetto pilota Environmental Footprint (EF) della Commissione europea, che complementano il metodo Pef identificando ulteriori requisiti per una data categoria di prodotto;

q) "requisiti addizionali obbligatori": informazioni addizionali qualitative e quantitative, che devono essere indicate dai soggetti proponenti in ogni Rcp;

r) "requisiti addizionali facoltativi": informazioni addizionaliqualitative e quantitative che possono essere indicate dai soggetti proponenti in ogni Rcp;

s) "benchmark": valore di riferimento utilizzato per la categoria di prodotto definito nella Rcp della specifica categoria di prodotto;

t) "criteri ambientali minimi — Cam": criteri di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e 10 aprile 2013;

u) "verificatore": soggetto (persona fisica o giuridica) atto alla verifica indipendente perchè in possesso di requisiti di competenza ed esperienza definiti dalla raccomandazione 2013/179/Ue e dalle linee guida Pef;

v) "prodotti Made in Italy": prodotti originari dell'Italia nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dalle relative disposizioni di applicazione;

z) "prodotti Made Green in Italy": i prodotti Made in Italy che presentano prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark di riferimento, la valutazione delle quali è effettuata secondo il metodo Pef;

aa) "soggetto richiedente": produttore di prodotti classificabili come Made in Italy ai sensi della lettera v) dell'articolo 2, che richiedono l'adesione allo schema per almeno un loro prodotto.

Articolo 3

Proposta, approvazione e pubblicazione della Rcp

1. I soggetti proponenti la Rcp inviano al gestore dello schema la richiesta per elaborare una proposta di Rcp relativa a una specifica categoria di prodotto, utilizzando il modulo A di cui all'allegato I.

2. La richiesta di cui al comma 1, è effettuata con una delle modalità di cui all'articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il gestore dello schema, entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta, con provvedimento motivato accoglie la richiesta o chiede l'integrazione degli atti.

4. Entro centottanta giorni dall'accoglimento della richiesta, i soggetti proponenti trasmettono al gestore dello schema la proposta di Rcp utilizzando il modulo B di cui all'allegato I.

5. Qualora per una specifica categoria di prodotto sia stata definita una Pefcr in sede europea, questa deve essere recepita nella Rcp ed integrata con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi.

6. Il gestore dello schema sottopone la proposta di Rcp a consultazione pubblica della durata di trenta giorni.

7. Le Rcp che recepiscono le Pefcr europee sono sottoposte a consultazione pubblica solo per le parti delle Rcp aggiuntive rispetto a quanto recepito dalla corrispondente Pefcr.

8. Entro trenta giorni dal termine della consultazione pubblica, i soggetti proponenti la Rcp trasmettono la proposta revisionata al gestore dello schema, corredata da motivazioni scritte relativamente ai commenti non recepiti.

9. Il gestore dello schema rende pubblici, sul proprio sito web, gli esiti della consultazione pubblica.

Articolo 4

Validità e aggiornamento della Rcp

1. Le Rcp hanno una validità di quattro anni. Novanta giorni prima della scadenza del termine di validità, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il loro aggiornamento.

2. Il gestore dello schema procede all'aggiornamento della Rcp e alla relativa pubblicazione con validità di ulteriori quattro anni.

3. Le Rcp in scadenza restano comunque valide per il periodo necessario al loro aggiornamento.

4. Qualora, successivamente all'approvazione di un documento di Rcp per una categoria di prodotto, la Commissione europea elabora e redige un documento di Pefcr relativo alla medesima categoria di prodotto, il gestore dello schema attiva una procedura di aggiornamento della Rcp entro il termine di sei mesi, finalizzata a recepire le indicazioni elaborate a livello comunitario, come indicato nell'allegato I.

5. Il gestore dello schema può avviare un processo di aggiornamento prima della scadenza delle Rcp, qualora si verifichino evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate alla produzione dei prodotti oggetto del documento di Rcp.

Articolo 5

Richiesta di adesione allo schema

1. Possono chiedere l'adesione allo schema i produttori di prodotti classificabili come Made in Italy ai sensi della lettera v), dell'articolo 2.

2. L'adesione allo schema è limitata a quei prodotti per i quali esiste una Rcp in corso di validità.

3. Il soggetto richiedente invia la relativa richiesta al gestore dello schema, secondo le modalità di cui all'allegato II.

Articolo 6

Verifica indipendente e convalida

1. Il soggetto richiedente sottopone la documentazione indicata in allegato II, punto 1 — numero 2) ad una procedura di verifica effettuata da un verificatore indipendente accreditato ai sensi della normativa vigente.

2. Le modalità di verifica e di convalida che il verificatore applica sono definite nella specifica procedura riportata in allegato III del presente regolamento.

3. L'esito positivo della verifica indipendente viene determinato attraverso la convalida della documentazione indicata in allegato II, punto 1 — numero 2) e l'emissione dell'attestato di verifica da parte del verificatore.

4. Dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della verifica deve essere effettuato a cadenza triennale.

Articolo 7

Concessione del logo

1. Entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta di adesione di cui all'articolo 5, il gestore dello schema, in caso di verifica positiva ai sensi dell'articolo 6, concede la licenza d'uso del logo relativamente ai prodotti "Made Green in Italy" per la durata di tre anni, corredata delle istruzioni per il suo uso.

2. La licenza d'uso resta valida per l'intero periodo anche in caso di successiva modifica delle Rcp. Per ottenere il rinnovo della licenza di uso del logo è necessario presentare una nuova richiesta di adesione allo schema ai sensi dell'articolo 5, almeno trenta giorni prima della scadenza della sua validità, utilizzando il modulo C contenuto nell'allegato II.

3. Tutti i provvedimenti o comunicazioni inerenti l'uso del logo vengono comunicati al titolare, da parte del gestore dello schema tramite posta elettronica certificata.

4. In caso di non corretta osservanza delle disposizioni del presente regolamento, il gestore dello schema può sospendere o revocare il diritto d'uso del logo.

5. Il gestore dello schema pubblica sul proprio sito web l'elenco dei prodotti aderenti allo schema, riportando anche il periodo di validità della licenza d'uso del logo.

6. La procedura relativa all'utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati nell'ambito dello schema "Made Green in Italy" è specificata nell'allegato IV.

Articolo 8

Forme di incentivazione

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare utilizza nei Cam relativi alle nuove categorie di prodotti, nonché nei Cam già approvati e pubblicati, l'adesione allo schema "Made Green in Italy" come strumento di verifica del rispetto delle specifiche tecniche, da parte delle stazioni appaltanti, laddove pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto, tenuto conto delle previsioni di cui agli articoli 34 e 87 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 9

Norme finali

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 marzo 2018

Allegato I

(articolo 3, comma 1)
Procedura e modulistica per l'elaborazione e l'aggiornamento delle Rcp

Premessa

Gli articoli 3 e 4 riguardano l'iter di sviluppo delle Rcp, in cui sono elaborati i benchmark e le classi di prestazione, corrispondenti a ciascun prodotto rappresentativo.

Elemento caratterizzante delle Rcp, rispetto ai contenuti delle Pefcr europee, è la presenza di requisiti addizionali obbligatori e facoltativi.

Lo sviluppo della proposta di Rcp deve essere conforme alla raccomandazione 2013/179/Ue nonché alle Linee guida Pef. Tale sviluppo si fonda in particolare su uno studio di impronta ambientale per ciascun prodotto rappresentativo individuato per la specifica categoria di prodotto.

 

Categorie di prodotto

Le Rcp sono elaborate per le categorie di prodotto di cui all'articolo 2. Le categorie di prodotto definite per lo schema "Made Green in Italy" sono recepite dalle indicazioni emergenti nel percorso di sviluppo del metodo Pef, quali le Linee guida Pef, e possono includere categorie aggiuntive relative a specifiche peculiarità della produzione nazionale italiana.

In ogni caso, le categorie di prodotto devono essere identificate in base alla loro funzionalità e il loro ambito di applicazione viene definito attraverso la classificazione statistica dei prodotti associati alle attività (Classificazione dei prodotti per attività — Cpa), ai sensi del regolamento (Ce) n. 451/2008, identificando i prodotti inclusi e quelli esclusi. La categoria di prodotto deve essere basata almeno su una divisione di codici a due cifre della Cpa. Se la categoria di prodotto è complessa, sono necessari codici a più di due cifre.

 

Prodotto rappresentativo

Il prodotto rappresentativo rispetto al quale è elaborata una Rcp deve essere in grado di riflettere le caratteristiche dei diversi prodotti che le imprese produttrici del relativo settore offrono sul mercato. Una singola Rcp può anche individuare più di un prodotto rappresentativo, come previsto dalla raccomandazione 2013/179/Ue, nonché nelle linee guida Pef, nel caso, ad esempio, di prodotti con applicazioni differenziate o prodotti con tecnologie differenti. I criteri in base ai quali è garantita la rappresentatività del prodotto saranno riportati all'interno della Rcp.

Nella definizione dei prodotti rappresentativi del settore agroalimentare si dovrà tener anche in conto l'esistenza di altri schemi di etichettatura europea di qualità quali: agricoltura biologica, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta e dei vincoli che ne derivano per i prodotti aderenti.

 

Requisiti addizionali obbligatori e facoltativi

La Rcp deve contenere i requisiti addizionali obbligatori e può contenere i requisiti addizionali facoltativi.

a) Requisiti addizionali obbligatori:

tracciabilità del prodotto,

indicazione delle tre categorie di impatto ritenute maggiormente significative per la categoria di prodotto in oggetto;

valore del benchmark, per ciascun prodotto rappresentativo,

le due soglie che delimitano tre classi di prestazione stabilite come differenziale rispetto al benchmark dello stesso prodotto rappresentativo.

b) Requisiti addizionali facoltativi:

informazioni qualitative relative all'impatto del prodotto in termini di qualità del paesaggio e sostenibilità sociale;

informazioni relative alla qualità ambientale dei prodotti;

per i prodotti oggetto di criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, laddove ritenuti applicabili e rilevanti per lo specifico prodotto, la Rcp potrà comprendere i criteri ambientali riportati nella sezione "specifiche tecniche" dei documenti di Cam, da dimostrare con i mezzi di verifica ivi previsti.

Nel caso esistano le Pefcr, l'ambito geografico del mercato da considerare per la definizione del prodotto rappresentativo e del relativo benchmark è quello europeo. Nel caso di non disponibilità di Pefcr, i soggetti proponenti dovranno specificare all'atto della domanda l'ambito geografico proposto per la definizione del prodotto rappresentativo, fornendo la motivazione.

Nel caso siano già stati calcolati e resi pubblici benchmark a livello europeo, il proponente traspone questi valori nelle Rcp dello schema "Made Green in Italy", operando l'aggregazione (somma) dei tre indicatori di impatto più rilevanti pesati adottando il metodo proposto dalla linee guida Pef. Nel caso non siano disponibili benchmark a livello europeo, il proponente di una nuova Rcp dovrà svilupparli e proporli con riferimento al prodotto rappresentativo considerato nell'ambito dello studio di impronta ambientale propedeutico all'elaborazione della proposta di Rcp.

Il benchmark deve essere corredato da relative classi di prestazione stabilite come misura dello scostamento dallo stesso valore di riferimento, in numero di tre classi [A, B (benchmark), C], anche nel caso in cui le classi non siano state definite a livello europeo oppure ne siano state definite un numero diverso. I valori-limite (soglie) e l'ampiezza delle classi di prestazione saranno determinati in modo specifico per ciascuna categoria di prodotto e definite nell'ambito del relativo documento di Rcp, a seconda del valore del benchmark e della variabilità, comprensiva dell'incertezza, per i tre indicatori rilevanti risultanti dallo studio sul prodotto rappresentativo.

 

Iter procedurale e documentazione da produrre

La richiesta finalizzata ad elaborare una proposta di una Rcp relativa a una specifica categoria di prodotto è avanzata dai soggetti proponenti di cui all'articolo 2, lettera l), tramite un soggetto capofila, formalmente delegato, attraverso la compilazione del modulo B, corredato da:

1) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;

2) elenco soggetti proponenti;

3) scheda adesione soggetti proponenti con delega al soggetto capofila e relativi allegati (quale documentazione attestante la rappresentatività dei soggetti proponenti per la specifica categoria di prodotto per cui l'istanza è presentata).

In caso di approvazione della richiesta di elaborazione di una Rcp su una specifica categoria di prodotto, i soggetti proponenti redigono una proposta di Rcp, utilizzando lo schema di contenuto elaborato in ambito europeo per le Pefcr, integrato con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi, seguendo il modulo C e la inviano via Pec al gestore dello schema.

I passi necessari per sviluppare la Rcp sono indicati nella figura seguente:

 

 

Nello sviluppare le Rcp occorre seguire le indicazioni riportate nella raccomandazione 2013/179/EU e le linee guida Pef, integrate con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento. In particolare il benchmark per ciascun prodotto rappresentativo ricompreso nell'ambito di applicazione della Rcp deve essere calcolato come valore singolo somma dei valori pesati dei tre indicatori di impatto identificati come maggiormente rilevanti per il prodotto in oggetto. Questi indicatori devono essere gli stessi per tutti i prodotti rappresentativi identificati dalla Rcp. I fattori di normalizzazione e pesatura che si devono applicare sono i più recenti pubblicati dalla Commissione europea da utilizzare nell'ambito della Pef. Essi sono disponibili anche nelle "linee guida all'implementazione della Pef durante la fase pilota", rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare sul proprio sito istituzionale.

Ogni revisione della proposta di Rcp deve essere documentata ed esplicitata con apposita numerazione.

Entro novanta giorni dal termine del periodo di validità della Rcp di quattro anni o nel caso in cui la Rcp venga sottoposta ad un processo di aggiornamento, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica di sessanta giorni.

 

Modulo A

Richiesta per elaborazione di una proposta di Rcp

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 104 KB


 

Modulo B

Trasmissione della proposta di Rcp

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 172 KB


 

Allegato II

(articolo 5, comma 3)
Procedura e modulistica per la richiesta di adesione allo schema

1. Richiesta di adesione allo schema per il primo rilascio del logo (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento)

Il soggetto richiedente invia domanda di adesione allo schema mediante Pec, utilizzando il modulo C, corredandolo dei documenti qui di seguito riportati:

1) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;

2) allegati tecnici:

a) studio di valutazione dell'impronta ambientale;

b) Diap;

c) documento attestante la conformità normativa del prodotto;

d) documento attestante la conformità alla Rcp di riferimento;

e) documento attestante la "conformità ai Cam" (in caso di prodotti che dichiarino una conformità ai criteri ambientali riportati nella sezione "specifiche tecniche" dei documenti di Cam);

f) programma e obiettivi di miglioramento;

3) certificato di verifica indipendente e convalida;

4) contenuti della pagina web aziendale raggiungibile a partire dal collegamento presente nel logo "Made Green in Italy".

La richiesta di adesione allo schema deve essere presentata separatamente per ogni singolo prodotto.

La documentazione tecnica di cui al numero 2) si compone di:

 

a — Studio di valutazione dell'impronta ambientale

Lo studio di valutazione dell'impronta ambientale deve essere conforme

a) ai requisiti stabiliti nella raccomandazione 2013/179/Ue, nonché alle linee guida Pef;

b) alle corrispondenti Rcp;

c) al presente regolamento.

Lo studio di valutazione dell'impronta ambientale contiene, nello specifico, il calcolo dei valori degli indicatori ambientali relativi alle tre principali categorie di impatto individuate dalle relative Rcp e del valore singolo ottenuto per aggregazione dei tre principali indicatori di impatto attraverso normalizzazione e pesatura. Tali valori sono confrontati con il valore del benchmark definito all'interno delle stesse Rcp e le due soglie, identificando la classe di prestazione A (migliore del benchmark), B (benchmark), C (peggiore del benchmark) in cui il prodotto ricade.

Per la sola applicazione relativa all'adesione allo schema "Made Green in Italy", il benchmark viene definito relativamente al valore singolo ottenuto per aggregazione (somma) dei valori pesati dei tre indicatori di impatto più rilevanti.

 

b — Dichiarazione di impronta ambientale di prodotto

La Diap è un documento che sintetizza lo studio di valutazione dell'impatto ambientale. I contenuti della Diap devono essere conformi con quanto stabilito nelle Rcp relative alla corrispondente categoria di prodotto.

I contenuti minimi della Diap sono i seguenti:

a) identificazione e descrizione dell'organizzazione o gruppi di organizzazioni richiedenti l'adesione allo schema;

b) identificazione del prodotto (es. nome commerciale, modello, numero identificativo, ecc.);

c) descrizione dell'unità funzionale e delle caratteristiche del prodotto rilevanti per la specificazione dell'unità (es. dimensioni, peso, proprietà fisiche e chimiche);

d) descrizione dell'applicazione finale o delle applicazioni finali, nel caso di prodotto intermedio;

e) identificazione delle Rcp di riferimento;

f) data di pubblicazione e periodo di validità della Diap;

g) informazioni sulla tracciabilità del prodotto, con particolare riferimento a tutte le attività condotte nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e dei luoghi in cui esse vengono realizzate;

h) risultati del calcolo dell'impronta ambientale per tutte le categorie di impatto, e classe di prestazione del prodotto rispetto al benchmark, corredato da informazioni esplicative della prestazione, il relativo andamento nel tempo (nelle Diap successive alla prima);

i) informazioni ambientali aggiuntive, all'interno delle quali rientrano le indicazioni e i requisiti addizionali;

j) informazioni in merito ad eventuali fasi del ciclo di vita non considerate, se la dichiarazione non è basata su uno studio di impronta ambientale che copre tutte le fasi del ciclo di vita (ad esempio informazioni sugli scenari di consumo o di fine vita di prodotti intermedi);

k) affermazione che dichiarazioni ambientali relative a schemi differenti non sono confrontabili;

l) indirizzo del sito web aziendale del richiedente dove sono disponibili tutte le informazioni e i dati richiesti;

m) documentazione di verifica indipendente;

n) altre informazioni ambientali ritenute importanti dal soggetto richiedente. Nel caso la Rcp lo preveda tra i requisiti addizionali facoltativi, tali informazioni ambientali potranno comprendere una dichiarazione di conformità ai criteri ambientali riportati nella sezione "specifiche tecniche" dei documenti di Cam.

 

c — Documento attestante la conformità normativa del prodotto

Il documento attestante la conformità a tutte le pertinenti disposizioni di legge relative all'impatto sull'ambiente del proprio prodotto, in tutte le fasi del ciclo di vita, su cui l'organizzazione ha o può indirettamente avere influenza (incluso il fine-vita, secondo l'approccio della responsabilità estesa del produttore) è prodotto dal soggetto richiedente in forma di autocertificazione;

 

d — Documento attestante la conformità alla Rcp di riferimento

Dovrà essere prodotto un documento in cui si dichiari che sono stati rispettati tutti i requisiti fissati dalle Rcp di riferimento (autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

 

e — Documento attestante la "conformità ai Cam"

Per i prodotti che dichiarino una conformità anche ai criteri ambientali riportati nella sezione "specifiche tecniche" dei documenti di Cam di cui al punto n) della Diap la documentazione dovrà comprendere anche i mezzi di verifica previsti dal relativo decreto ministeriale di approvazione dei Cam per la loro dimostrazione di conformità.

 

f — Programma e obiettivi di miglioramento

Tale documentazione, che non è necessaria nel caso il prodotto rientri nella classe di prestazione A, ha come oggetto il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali risultanti dallo studio di impronta ambientale, dove sono definiti obiettivi e programmi con un orizzonte triennale di miglioramento dell'impatto nel ciclo di vita del prodotto, che specifichino almeno:

— le categorie di impatto che si intendono migliorare,

— i traguardi ambientali che si intendono raggiungere nel triennio di riferimento (espressi secondo gli indicatori delle categorie di impatto previsti dalla raccomandazione 2013/179/Ue nonché le linee guida Pef),

— le fasi del ciclo di vita sulle quali si intende intervenire,

— una descrizione delle azioni e delle iniziative che si intendono attuare,

— la relativa tempistica di realizzazione (nell'arco del ciclo triennale di attività di riferimento),

— le responsabilità definite,

— le risorse stanziate.

Gli obiettivi di miglioramento devono essere sostanziali e tendenti a raggiungere la classe di prestazione A; ovvero devono essere finalizzati a ridurre l'impatto delle fasi o attività del ciclo di vita dei prodotti che maggiormente contribuiscono alla relativa impronta ambientale, sulle quali il soggetto richiedente può esercitare controllo diretto o influenza indiretta.

Nel valutare il perseguimento del miglioramento continuo si terrà conto della classe di prestazione ambientale di partenza e degli eventuali effetti "cross media" relativi alla possibilità che il miglioramento di un parametro ambientale possa indurre il peggioramento di altri parametri. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, non causato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto richiedente, è motivo di non rinnovo dell'adesione allo schema.

 

2. Richiesta per il rinnovo della licenza d'uso del logo (ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del regolamento)

L'azienda che intende rinnovare la licenza d'uso del logo è tenuta a presentare una nuova richiesta di adesione allo schema, utilizzando il modulo C e scegliendo la seconda opzione.

 

Modulo C

 

Allegato III

(articolo 6, comma 2)
Procedura per la verifica indipendente e la convalida

La verifica indipendente è essenziale per assicurare l'affidabilità dello schema "Made Green in Italy" e per migliorare la qualità degli Studi di valutazione di impronta ambientale che lo sottendono. Gli obiettivi della verifica sono assicurare che: a) i metodi usati per condurre lo Studio di valutazione di impronta ambientale e i relativi risultati sono consistenti con la raccomandazione 2013/179/Ue, con le Linee guida Pef e con la corrispondente Rcp;

b) che i metodi utilizzati per condurre lo Studio di valutazione di impronta ambientale sono scientificamente e tecnicamente validi;

c) i dati sono appropriati, ragionevoli e rispondenti ai requisiti di qualità;

d) l'interpretazione dei risultati riflette le limitazioni identificate;

e) lo studio è trasparente, accurato e consistente;

f) la Diap riflette correttamente i risultati dello Studio di valutazione di impronta ambientale;

g) la Diap è rispondente ai requisiti della Rcp e del presente regolamento;

h) l'individuazione della classe di prestazione è corretta;

i) sia garantita l'assicurazione ed il controllo della qualità delle informazioni quantitative riportate nella Diap;

j) sia garantita la correttezza delle informazioni qualitative riportate nella Diap.

La verifica deve essere un bilanciamento ottimale tra la completezza della verifica e l'esigenza di contenerne i costi. Essa comprende sia un'analisi documentale sia una verifica ispettiva presso il soggetto richiedente.

Nel corso dell'analisi documentale il verificatore procede ad un dettagliato esame di conformità ai documenti di riferimento della documentazione predisposta dal soggetto richiedente. Il soggetto richiedente viene informato delle eventuali carenze riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione.

Nel corso della verifica ispettiva, il soggetto richiedente deve dare evidenza o assicurare che:

a) le non conformità rilevate nell'analisi documentale siano state rimosse;

b) tutte le registrazioni relative ai dati di inventario siano messe a disposizione del verificatore;

c) il modello software utilizzato per lo studio di impronta ambientale sia messo a disposizione del verificatore;

d) siano messe in atto le misure necessarie affinchè il Verificatore possa eseguire le verifiche in tutta sicurezza, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della legislazione vigente.

In particolare per lo Studio di valutazione di impronta ambientale, il verificatore deve verificare la tracciabilità e validità delle informazioni e dei dati, sia i primari del soggetto richiedente o dei suoi fornitori, sia gli altri dati secondari usati nello studio. Per questo compito è necessario un controllo con fatture, bollette e altra documentazione commerciale e, per i dati più rilevanti, controllare sul sito durante la verifica ispettiva.

Il Verificatore deve inoltre esaminare, accedendo anche al modello software utilizzato per lo studio, che:

a) nello studio le unità di processo sono definite come specificato nella Rcp di riferimento;

b) la fonte dei dati di ingresso ed uscita (riferimenti bibliografici, banche dati, ecc.) usati per le unità di processo sono almeno della qualità richiesta dalla Rcp applicabile;

c) le informazioni rilevanti sono documentate per ciascuna unità di processo, e sono consistenti e comprensibili tali da rendere possibile una valutazione indipendente della rilevanza dei dati in accordo con la Rcp applicabile.

Se nello studio sono stati usati dati secondari già verificati secondo le regole Pef, questi non devono essere ulteriormente verificati per gli aspetti di consistenza metodologica, completezza e incertezza. Comunque l'appropriatezza dell'uso di questi dati nello specifico prodotto necessita di essere verificata, comprendendo la rappresentatività temporale, geografica e tecnologica.

Nel verificare i risultati di inventario il verificatore deve usare semplici controlli sulle unità di processo o moduli di informazione utilizzati, controllando che siano effettivamente rispondenti alle fonti di dati originali. Il verificatore deve effettuare questi controlli in particolare sui processi unitari più rilevanti, definiti sulla base del loro effettivo contributo sulle categorie di impatto selezionate quali rilevanti nella Rcp.

Il verificatore verifica inoltre che i risultati di impact assessment sono stati correttamente calcolati sulla base dei risultati di inventario e dei metodi raccomandati di caratterizzazione, normalizzazione e pesatura.

Il soggetto richiedente viene informato delle eventuali carenze riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione.

Il verificatore convalida la documentazione di cui all'allegato II, punto 1 — numero 2) e rilascia l'attestato di conformità ai requisiti del presente regolamento, così come previsto all'articolo 6.

In relazione ai requisiti di competenza dei verificatori, la verifica indipendente potrà essere effettuata da enti indipendenti accreditati presso l'unico organismo nazionale italiano autorizzato.

Nel corso delle verifiche successive alla prima, il verificatore, oltre al mantenimento dei requisiti richiesti, valuta in particolare:

a) l'aggiornamento dello Studio di valutazione di impronta ambientale e della Diap;

b) la conformità ai contenuti della Rcp di riferimento;

c) ove applicabile, l'attuazione delle eventuali azioni e la realizzazione degli interventi previsti volti a perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Allegato IV

(articolo 7)
Procedura relativa all'utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati nell'ambito dello schema "Made Green in Italy"

 

1. Logo MGI

Il logo MGI qui sotto riportato è di forma circolare ed è caratterizzato da tre elementi grafici: il logo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; la parte tipografica costituita dalla dicitura "Made Green in Italy" posta sotto il simbolo; una cornice circolare discontinua in tre punti, formata da tre linee curve spezzate di colore verde bandiera, rosso e verde chiaro.

Il logo è corredato da un Codice a Barre Bidimensionale o CBB (QR Code o equivalenti o Codice a Barre) specifico per ogni singolo prodotto per il quale è stata approvata la richiesta di adesione allo schema.

Il CBB deve essere generato dall'azienda aderente allo schema e deve consentire il collegamento, attraverso l'utilizzo di dispositivi mobili quali smartphone o tablet, al sito web contenente la Diap.

Il contenuto della pagina web deve essere preventivamente approvato dal gestore dello schema.

 

2. Regole per l'apposizione del logo sul prodotto

Una volta ricevuta dal gestore dello schema l'autorizzazione ad applicare il logo MGI, quest'ultimo e il CBB devono essere posizionati obbligatoriamente sul prodotto oggetto di analisi.

L'azienda potrà riprodurre il logo MGI e il CBB integralmente; potrà inoltre ingrandire o ridurre entrambi, ma in modo uniforme, purchè essi siano leggibili e non ne risultino alterati i colori, la struttura e i contenuti e che siano di dimensioni proporzionate rispetto al supporto alla comunicazione.

Il logo non può essere adottato come componente del marchio di fabbrica.

Le etichette del prodotto dovranno essere condivise con gli uffici competenti del gestore dello schema e risulteranno approvate su risposta dell'amministrazione o dopo quindici giorni dall'invio dello stesso.

 

3. Regole per l'apposizione del logo su materiale aziendale e pubblicitario

Qualora il logo MGI o riferimenti allo schema vengano utilizzati all'interno di pubblicazioni non di carattere scientifico (ad esempio brochure, lettere d'informazione, depliant, etc.) o sui materiali aziendali (ad esempio carta da lettere, buste, stampati commerciali, monografie aziendali, pubblicità, stand, strutture aziendali mobili o permanenti), è necessario che questi siano accompagnati da un riferimento chiaro e visibile relativo all'oggetto di studio.

Sia il logo, che i caratteri della dicitura dovranno essere leggibili.

Tali indicazioni dovranno essere adottate anche per la realizzazione di materiale audio-visivo ed essere apposte su qualsiasi altro materiale pubblicitario indirizzato al pubblico.

Le autodichiarazioni rese dalle aziende sono di propria esclusiva responsabilità.

Il manuale di utilizzo del logo è reso pubblico sul sito istituzionale.

Il materiale di comunicazione predisposto dovrà essere condiviso con gli uffici competenti del gestore dello schema e risulterà approvato su risposta dell'amministrazione o dopo quindici giorni dall'invio dello stesso.

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