Decisione Commissione Ue 2018/680/Ue
Criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel Ue ai servizi di pulizia di ambienti interni
Ultima versione disponibile al 12/11/2024
Commissione europea
Decisione 2 maggio 2018, n. 2018/680/Ue
(Guue 4 maggio 2018 n. L 114)
Decisione che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel Ue ai servizi di pulizia di ambienti interni
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 66/2010 stabilisce le norme per l'istituzione e l'applicazione del sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), a partecipazione volontaria, inteso a promuovere prodotti e servizi che presentano elevate prestazioni ambientali.
(2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel Ue per ogni gruppo di prodotti.
(3) La proposta di elaborare criteri per il marchio Ecolabel Ue relativi ai servizi di pulizia di ambienti interni è stata presentata dai rappresentanti del settore delle pulizie professionali. Su tale base, la Commissione ha avviato e guidato lo sviluppo di tali criteri.
(4) È opportuno stabilire i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel Ue per i servizi di pulizia di ambienti interni, al fine di promuovere l'uso di prodotti e accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale, la formazione del personale alle questioni ambientali, le basi di un sistema di gestione ambientale e della corretta differenziazione dei rifiuti.
(5) I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel Ue stabiliti per i servizi di pulizia di ambienti interni nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione, tenendo conto del ciclo dell'innovazione per questo gruppo di prodotti.
(6) Il codice corrispondente al gruppo di prodotti costituisce parte integrante dei numeri di registrazione del marchio Ecolabel Ue. Affinché gli organismi competenti possano assegnare un numero di registrazione del marchio Ecolabel Ue ai servizi di pulizia di ambienti interni conforme ai criteri del marchio Ecolabel dell'Ue, è necessario assegnare un codice a tale gruppo di prodotti.
(7) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
1. Il gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni" comprende l'erogazione di servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private. Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l'altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d'attesa e sale di riposo.
2. Esso comprende altresì la pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati.
3. Il gruppo di prodotti non comprende le attività di disinfezione né le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi né le attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
1. "servizi professionali di pulizia ordinaria", servizi professionali di pulizia erogati almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, considerata ordinaria qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale;
2. "prodotti per la pulizia non diluiti", prodotti da diluirsi prima dell'uso, con un tasso di diluizione almeno pari a 1:100;
3. "accessori per la pulizia", prodotti riutilizzabili per la pulizia, quali stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e secchi per l'acqua;
4. "microfibra", fibra sintetica di titolazione inferiore a un denaro o dtex/filo;
5. "locali del richiedente", i locali presso cui il richiedente svolge le mansioni amministrative e organizzative connesse all'attività;
6. "mansioni di pulizia degli ambienti interni con Ecolabel Ue", le mansioni svolte dal personale, facenti parte del contratto del servizio professionale ordinario di pulizia di ambienti interni.
Articolo 3
1. Al fine di ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue a norma del regolamento (Ce) n. 66/2010, un servizio rientra nel gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni" quali specificati all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i pertinenti requisiti di valutazione e verifica di cui all'allegato della presente decisione nonché le seguenti condizioni:
a) soddisfa tutti i criteri obbligatori di cui all'allegato della presente decisione;
b) soddisfa un numero sufficiente dei criteri facoltativi di cui all'allegato della presente decisione se realizza almeno 14 punti;
c) è soggetto a rilevazioni contabili distinte relativamente ad altri servizi erogati dal medesimo operatore che non rientrano nell'ambito della presente decisione, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente decisione.
2. Un operatore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue per i servizi di pulizia di ambienti interni non eroga altri servizi che non siano disciplinati dall'Ecolabel Ue, salvo che i servizi di pulizia di ambienti interni disciplinati dall'Ecolabel Ue siano erogati da una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento dell'operatore chiaramente distinto e si tenga una contabilità separata.
Qualsiasi altro servizio erogato da detto operatore che non rientri nell'ambito della presente decisione, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente decisione, non è disciplinato dalla licenza Ecolabel Ue per i servizi di pulizia di ambienti interni e non è commercializzato in quanto tale.
3. Qualora un operatore cui sia stato assegnato il marchio Ecolabel Ue per i servizi di pulizia di interni si avvalga di subappaltanti per l'erogazione di tali servizi, devono anch'essi essere titolari di una licenza Ecolabel Ue per i servizi di pulizia di ambienti interni.
Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni" e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica sono validi cinque anni dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni" è "052".
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'unione europea (Ecolabel Ue) e requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni"
Quadro di riferimento
Criteri
Criteri di assegnazione del marchio Ue di qualità ecologica (Ecolabel Ue) al gruppo di prodotti "servizi di pulizia di ambienti interni"
Criteri obbligatori
Criterio M1:
uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale
Criterio M2:
dosaggio dei prodotti per la pulizia
Criterio M3:
uso di prodotti di microfibra
Criterio M4:
formazione del personale
Criterio M5:
rudimenti di un sistema di gestione ambientale
Criterio M6:
raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente
Criterio M7:
informazioni che figurano sull'Ecolabel Ue
Criteri facoltativi
Criterio O1:
uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 3 punti)
Criterio O2:
uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti (massimo 3 punti)
Criterio O3:
uso elevato di prodotti di microfibra (massimo 3 punti)
Criterio O4:
uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 4 punti)
Criterio O5:
efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti)
Criterio O6:
registrazione Emas o certificazione Iso 14001 del fornitore di servizi (massimo 5 punti)
Criterio O7:
gestione dei rifiuti solidi presso i siti di lavoro (2 punti)
Criterio O8:
qualità del servizio (massimo 3 punti)
Criterio O9:
flotta aziendale di proprietà del richiedente o da questi noleggiata (massimo 5 punti)
Criterio O10:
efficienza delle lavatrici di proprietà del richiedente o da questi noleggiate (massimo 4 punti)
Criterio O11:
servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel Ue (massimo 5 punti)
Criterio O12:
articoli di consumo e asciugamani elettrici forniti al cliente (massimo 3 punti).
Valutazione e verifica
Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.
Laddove il richiedente è tenuto a presentare dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altri elementi per attestare la conformità ai criteri, questi documenti possono provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi.
Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e verificati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio2 .
Le informazioni estratte dalle dichiarazioni ambientali presentate a norma del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3 possono valere come mezzi di prova equivalenti agli attestati di cui al precedente paragrafo.
Si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.
Gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire controlli indipendenti.
Gli organismi competenti effettuano una visita in loco nei locali del richiedente e almeno una visita in loco del servizio di pulizia in corso di erogazione presso un sito di lavoro prima dell'assegnazione del marchio.
Dopo l'assegnazione della licenza Ecolabel Ue il richiedente comunica con cadenza regolare all'organismo competente un elenco dei siti di lavoro in cui eroga i servizi di pulizia certificati Ecolabel Ue, indicando il primo e l'ultimo giorno di attività presso ciascun sito. L'intervallo fra le notifiche relative ai nuovi siti di lavoro non supera quattro mesi, eccetto nel caso in cui il richiedente non ha sottoscritto nuovi contratti. Durante il periodo di validità dell'assegnazione l'organismo competente può effettuare periodicamente visite di verifica in loco presso i locali del richiedente o presso un sito di lavoro.
Come prerequisito, i servizi soddisfano tutti gli obblighi giuridici del Paese (dei Paesi) in cui sono erogati i "servizi di pulizia di ambienti interni". In particolare, l'impresa deve essere operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale o locale e il personale è assunto e assicurato a norma di legge. A tal fine, il personale ha sottoscritto un contratto nazionale scritto avente validità giuridica, è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale negoziato mediante contrattazione collettiva (in assenza di contrattazione collettiva il personale è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale) e ha un orario di lavoro conforme alla normativa nazionale.
Il richiedente dichiara e dimostra la conformità dei servizi a tali requisiti, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, senza pregiudicare la normativa nazionale sulla tutela dei dati (per esempio copia scritta della politica del lavoro, copie dei contratti, dichiarazioni di registrazione del personale presso il regime previdenziale nazionale, documentazione/registri ufficiali in cui figurano i nomi e il numero di addetti presso l'ispettorato o l'agenzia del lavoro pubblico locale).
Possono inoltre essere condotte interviste casuali con il personale in occasione della visita in loco da parte dell'organismo competente.
Criteri obbligatori
Criterio M1 — Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale
Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue. Il richiedente è tenuto al rispetto di entrambi i criteri M1 a) ed M1 b).
M1 a) Prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue e altri marchi Iso tipo I
Almeno il 50% in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate, altri prodotti preumidificati e i prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange (durante le operazioni di lavanderia), ha ottenuto il marchio Ecolabel Ue per la pulizia di superfici dure a norma della decisione (Ue) 2017/1217 della Commissione4 o un altro marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.
Valutazione e verifica
Il richiedente comunica i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel Ue e/o dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione (Ue) 2017/1217.
Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio Iso tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.
M1 b) Sostanze pericolose
i) I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non contengono le sostanze elencate al criterio 4 a) i) della suddetta decisione, indipendentemente dalla concentrazione.
ii) I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non contengono le sostanze elencate al criterio 4 a) ii) della suddetta decisione, in quantità superiori a quanto autorizzato nel criterio.
iii) I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non sono classificati né etichettati per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione o pericolosi per l'ambiente, ai sensi del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e interpretati secondo le indicazioni di pericolo di cui alla tabella 1.
Le salviette umidificate e gli altri prodotti preumidificati sono conformi al presente criterio.
Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie
Tossicità acuta | |
Categorie 1 e 2 | Categoria 3 |
H300 Letale se ingerito | H301 Tossico se ingerito |
H310 Letale a contatto con la pelle | H311 Tossico a contatto con la pelle |
H330 Letale se inalato | H331 Tossico se inalato |
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie | EUH070 Tossico per contatto oculare |
Tossicità specifica per organi bersaglio | |
Categoria 1 | Categoria 2 |
H370 Provoca danni agli organi | H371 Può provocare danni agli organi |
H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta | H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta |
Sensibilizzazione respiratoria e cutanea | |
Categoria 1 A | Categoria 1B |
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle | H317 Può provocare una reazione allergica della pelle |
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione | |
Categorie 1 A e 1B | Categoria 2 |
H340 Può provocare alterazioni genetiche | H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche |
H350 Può provocare il cancro | H351 Sospettato di provocare il cancro |
H350i Può provocare il cancro se inalato | |
H360F Può nuocere alla fertilità | H361f Sospettato di nuocere alla fertilità |
H360D Può nuocere al feto | H361d Sospettato di nuocere al feto |
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto | H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto | H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno |
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità | |
Pericoloso per l'ambiente acquatico | |
Categorie 1 e 2 | Categorie 3 e 4 |
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici | H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | |
Pericoloso per lo strato di ozono | |
H420 Pericoloso per lo strato di ozono |
Valutazione e verifica
Punti i) e ii): il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità firmata, corroborata dalle dichiarazioni dei fornitori attestanti che la formulazione del prodotto non contiene le sostanze suelencate, indipendentemente dalla concentrazione o in quantità superiori ai limiti specificati.
Punto iii): il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità corroborata dalle schede dati di sicurezza per tutti i prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue per la pulizia di superfici dure o un altro marchio Iso tipo I.
Criterio M2 — Dosaggio dei prodotti per la pulizia
Il personale che svolge mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue ha accesso ad appositi apparecchi per il dosaggio e la diluizione dei prodotti per la pulizia usati (per esempio erogatori automatici, misurini, pompe manuali, spruzzatori), presso il sito di lavoro o i locali del richiedente. Il personale ha accesso alle corrispondenti istruzioni per un dosaggio e una diluizione corretti.
Valutazione e verifica
Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al presente criterio corroborata da un elenco degli apparecchi forniti e dall'opportuna documentazione che illustra le istruzioni per il dosaggio e la diluizione corretti fornite al personale.
Criterio M3 — Uso di prodotti di microfibra
Il presente criterio disciplina solo gli accessori tessili per la pulizia non monouso usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue.
Almeno il 50% di tali accessori (per esempio stracci e teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) usati annualmente è di microfibra.
Valutazione e verifica
Il richiedente comunica i dati annui (tipo e quantitativi dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano gli accessori tessili utilizzati per la pulizia e si specifica quali di essi siano di microfibra.
Criterio M4 — Formazione del personale
Il richiedente mette a disposizione informazioni, fra cui procedure scritte o manuali, e formazioni del personale che svolge mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue e dei responsabili della supervisione di tali mansioni. La formazione copre i seguenti argomenti, se pertinenti alle mansioni svolte dai membri del personale.
— Il personale è sensibilizzato alla natura del marchio Ecolabel Ue e alle sue implicazioni per i servizi di pulizia.
Prodotti per la pulizia
— Il personale è formato all'uso del dosaggio corretto dei prodotti per ciascuna mansione di pulizia.
— Il personale è formato all'uso del tasso di diluizione corretto per i prodotti per la pulizia non diluiti e all'uso degli appositi apparecchi per il dosaggio.
— Il personale è formato allo stoccaggio corretto dei prodotti per la pulizia.
— La formazione prevede la minimizzazione della gamma di prodotti per la pulizia usati come mezzo per minimizzare il rischio di uso eccessivo e di uso scorretto di tali prodotti.
Risparmio di energia
— Il personale è formato all'uso di acqua non riscaldata per diluire i prodotti, salvo diversa indicazione del fabbricante dei prodotti.
— Se del caso, il personale è formato all'uso del ciclo e della temperatura corretti per le lavatrici sia industriali, sia domestiche.
— Se del caso, il personale è formato a spegnere le luci al termine dello svolgimento delle mansioni.
Risparmio d'acqua
— Il personale è formato all'uso di prodotti di microfibra, se del caso, per minimizzare l'uso di acqua e di prodotti per la pulizia.
Rifiuti
— Il personale è formato all'uso di accessori per la pulizia durevoli e riutilizzabili e a minimizzare l'uso di forniture per la pulizia monouso (per esempio guanti), nella misura in cui non si pregiudicano la sicurezza del personale e le norme igieniche.
— Il personale è formato allo smaltimento corretto delle acque reflue.
— Il personale riceve una formazione specifica sulla gestione dei rifiuti per contribuire a soddisfare i requisiti di cui ai criteri M6 e O7, ove pertinente. La formazione comprende la gestione dei rifiuti solidi sia presso i locali della società, sia presso i siti di lavoro.
Salute e sicurezza
— Il personale è formato in merito alle questioni di salute, sicurezza e ambiente in relazione alle mansioni di pulizia ed è incoraggiato ad adottare le migliori pratiche. Si annoverano informazioni in merito a:
— schede dati di sicurezza e manipolazione di sostanze chimiche;
— ergonomia e legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
— rimozione, pulizia e stoccaggio dei guanti riutilizzabili (se pertinente) e
— sicurezza stradale e guida ecologica (applicabile ai richiedenti il cui personale è responsabile della guida nell'ambito dell'erogazione dei servizi di pulizia).
Il personale neoassunto permanente e temporaneo riceve un'apposita formazione entro sei settimane dall'inizio dell'impiego. Il personale è aggiornato in merito a tutti gli aspetti del presente criterio almeno una volta l'anno. Sebbene tale aggiornamento non debba costituire una ripetizione della sessione di formazione iniziale fornita a tutto il personale, esso riguarda tutte le questioni ambientali di cui sopra e garantisce che il personale interessato sia pienamente a conoscenza delle proprie responsabilità.
Valutazione e verifica
Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio corroborata dai dettagli annuali relativi al programma di formazione (data e tipo, formazione iniziale o aggiornamento), i relativi contenuti e le informazioni concernenti il personale che ha seguito la formazione. Il richiedente fornisce inoltre copie delle procedure e delle comunicazioni al personale riguardanti tutti gli aspetti relativi alla formazione. Le date e i tipi di formazione del personale sono registrati a dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento formativo.
Qualora i corsi di formazione siano forniti nell'ambito di un quadro formativo esterno, è possibile presentare la documentazione attestante la partecipazione (per esempio certificato di formazione) e il contenuto della formazione come prova di conformità, a condizione che siano stati trattati gli argomenti elencati nel presente criterio.
Se una società assume, su base permanente o temporanea, il personale proveniente da un altro fornitore di servizi di pulizia e se il personale ha seguito la formazione durante l'anno precedente, non è necessario ripetere tale formazione, purché sia possibile presentare la documentazione attestante la partecipazione a un programma formativo (per esempio certificato di formazione) e gli argomenti trattati.
Criterio M5 — Rudimenti di un sistema di gestione ambientale
Il richiedente ha adottato i requisiti minimi di un sistema di gestione ambientale con l'attuazione dei seguenti elementi.
— Una politica ambientale che identifichi gli impatti ambientali diretti e indiretti più rilevanti nonché la risposta dell'organizzazione ad essi.
— Un programma d'azione dettagliato che garantisca che la politica ambientale dell'organizzazione sia applicata ai servizi erogati. Tale programma fissa altresì obiettivi di prestazione ambientale sull'uso delle risorse (per esempio riduzione dell'uso dei prodotti per la pulizia) e le azioni intese a ridurre l'impatto ambientale. La fissazione di obiettivi e azioni è corroborata dalla raccolta di dati sull'uso delle risorse e su altri aspetti ambientali (per esempio generazione rifiuti).
— Un processo interno di valutazione a cadenza annuale inteso a verificare le prestazioni della società rispetto agli obiettivi stabiliti nel programma d'azione. Gli esiti della valutazione sono usati dal consiglio d'amministrazione dell'organizzazione per migliorare continuamente le prestazioni aggiornando la politica ambientale e il programma d'azione.
La politica ambientale e le prestazioni dell'organizzazione relative agli obiettivi fissati sono disponibili per consultazione da parte del pubblico presso i locali del richiedente.
Si tengono in considerazione le osservazioni e le risposte che i clienti sono invitati a formulare nell'ambito di un questionario o di una lista di controllo.
Valutazione e verifica
Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al presente criterio corroborata da una copia della politica ambientale, del programma d'azione, della relazione di valutazione e delle procedure adottate al fine di tenere conto delle osservazioni e dei riscontri dei clienti. La relazione di valutazione include un elenco delle eventuali azioni correttive da adottare ed è messa a disposizione dell'organismo competente il più presto possibile dopo la data di presentazione della domanda per ottenere il marchio Ecolabel Ue. Su richiesta dell'organismo competente si presenta documentazione aggiornata al fine di dimostrare la conformità durante il periodo di durata di assegnazione del marchio.
Si considera che i richiedenti registrati Emas e/o certificati secondo la norma Iso 14001 e i richiedenti che fanno parte di un'organizzazione registrata Emas e/o certificata secondo la norma Iso 14001 abbiano soddisfatto il presente criterio se presentano la registrazione Emas e/o il certificato Iso 14001 a dimostrazione della conformità.
Criterio M6 — Raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente
Il presente criterio disciplina solo i rifiuti generati presso i locali del richiedente.
Il richiedente fornisce al personale i mezzi per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi generati presso i propri locali, inviandoli verso le apposite categorie di flussi di rifiuti per essere trattati (per esempio riciclaggio, incenerimento) o smaltiti a norma delle pratiche e degli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti.
Valutazione e verifica
Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità corroborata da una descrizione delle diverse categorie di rifiuti solidi raccolti e differenziati presso i propri locali. Si allegano altresì informazioni sui diversi flussi di rifiuti solidi accettati per un ulteriore trattamento o per smaltimento dalle autorità locali e/o da agenzie private (nell'ambito di contratti pertinenti).
Criterio M7 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel Ue
Il documento "Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo" sull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
L'etichetta facoltativa con la casella di testo reca la seguente dicitura:
"[Operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2] ha adottato misure attive per erogare servizi di pulizia di ambienti interni dal ridotto impatto ambientale grazie:
— all'uso di prodotti per la pulizia certificati con marchi ecologici,
— alla formazione specifica del personale,
— a un sistema di gestione ambientale."
Valutazione e verifica
Per soddisfare il presente criterio il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità nella quale si precisa su quale supporto si intenda presentare il logo.
Criteri facoltativi
Criterio O1 — Uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 3 punti)
Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue.
Il richiedente accumula punti in base alla percentuale in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate e altri prodotti preumidificati, che hanno ottenuto il marchio Ecolabel Ue per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri, come segue:
— almeno 65%: 1 punto
— almeno 75%: 2 punti
— almeno 95%: 3 punti
Valutazione e verifica
Il richiedente comunica i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue. Se si utilizzano prodotti Ecolabel Ue, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel Ue e/o dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione (Ue) 2017/1217. Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio Iso tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.
Criterio O2 — Uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti (massimo 3 punti)
Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue.
Il richiedente accumula punti in base alla percentuale in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate, altri prodotti preumidificati e i prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange (durante le operazioni di lavanderia), aventi un tasso di diluizione minimo di 1:100, come segue:
— almeno 15%: 1 punto
— almeno 30%: 2 punti
— almeno 50%: 3 punti
Valutazione e verifica
Il richiedente comunica i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti per la pulizia usati. Per ciascun prodotto si presenta la documentazione relativa al tasso di diluizione usato (schede dati di sicurezza, istruzioni per l'utilizzatore o altri mezzi analoghi). Se un prodotto può essere usato a diversi tassi di diluizione, si comunica il tasso di diluizione di uso più comune, come giustificato dalle istruzioni impartite internamente al personale. Per i prodotti pronti all'uso il tasso di diluizione è indicato pari a 1.
Criterio O3 — Uso elevato di prodotti di microfibra (massimo 3 punti)
Il presente criterio disciplina solo gli accessori tessili per la pulizia non monouso usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue.
Il richiedente accumula punti in base alla percentuale in volume d'acquisto degli accessori tessili per la pulizia (per esempio stracci, teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) per la pulizia usati annualmente, fatti di microfibra, come segue:
— almeno 65%: 1 punto
— almeno 75%: 2 punti
— almeno 95%: 3 punti
Valutazione e verifica
Il richiedente comunica i dati annui (tipo e quantitativi dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano gli accessori tessili utilizzati per la pulizia e si specifica quali di essi siano di microfibra.
Criterio O4 — Uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 4 punti)
Il presente criterio disciplina solo accessori tessili per la pulizia usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue.
O4 a) Spazzoloni lavapavimenti a frange (massimo 2 punti)
Il richiedente accumula punti in base alla percentuale di teste di spazzoloni lavapavimenti a frange usate annualmente cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue per i tessili o un altro marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri, come segue:
— almeno 20%: 1 punto
— almeno 50%: 2 punti
O4 b) Stracci (massimo 2 punti)
Il richiedente accumula punti in base alla percentuale di stracci usati annualmente cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue per i tessili o un altro marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri, come segue:
— almeno 20%: 1 punto
— almeno 50%: 2 punti
Valutazione e verifica
Il richiedente comunica i dati annui (tipo e quantità dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti e gli accessori per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel Ue e/o dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/350/Ue della Commissione6 . Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio Iso tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.
Criterio O5 — Efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti)
Il presente criterio disciplina solo gli aspirapolvere che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (Ue) n. 665/2013 della Commissione7 . Non rientrano nell'ambito del presente regolamento gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni.
Almeno il 40% degli aspirapolvere (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiato e usato per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue, al momento dell'acquisto appartiene almeno alle seguenti classi di efficienza energetica, a norma del regolamento delegato (Ue) n. 665/2013:
— Classe A per gli aspirapolvere acquistati prima del 1o settembre 2017;
— Classe A+ per gli aspirapolvere acquistati dopo il 1o settembre 2017.
Valutazione e verifica
Il richiedente fornisce la documentazione attestante la conformità con i requisiti relativi alla classe energetica, quali una fattura di acquisto dell'apparecchio e una scheda prodotto ai sensi dell'allegato III del predetto regolamento, congiuntamente all'elenco completo degli aspirapolvere usati per erogare i servizi cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue.
Criterio O6 — Registrazione Emas o certificazione Iso 14001 dei fornitori dei servizi (massimo 5 punti)
Il richiedente è registrato al sistema europeo di ecogestione e audit (Emas) (5 punti) o è certificato conformemente alla norma En Iso 14001 (3 punti).
Valutazione e verifica
Il richiedente fornisce la registrazione Emas o il certificato Iso 14001 a dimostrazione della conformità con il presente criterio.
Criterio O7 — Gestione dei rifiuti solidi presso i siti di lavoro (2 punti)
Il presente criterio è applicabile solo nel caso in cui i clienti del richiedente mettono a disposizione del personale di pulizia i mezzi per effettuare la raccolta differenziata nei pertinenti flussi di rifiuti solidi e solo di quanto generato durante l'erogazione dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue (per esempio imballaggio non riutilizzabile dei prodotti per la pulizia, imballaggio degli articoli di consumo) e la predifferenziazione dei rifiuti solidi (per esempio da parte del personale del cliente) presso i siti di lavoro.
Il personale addetto alla pulizia effettua la raccolta differenziata dei rifiuti solidi generati durante l'erogazione dei servizi e smaltisce i rifiuti differenziati e predifferenziati negli appositi contenitori all'interno o in prossimità dei siti di lavoro. Questo avviene qualora i clienti mettono a disposizione i mezzi (per esempio contenitori per i rifiuti destinati a flussi distinti di rifiuti solidi) per i rifiuti solidi differenziati da inviare al trattamento (per esempio riciclaggio, incenerimento) o inviati allo smaltimento a norma delle pratiche e degli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti e/o gli eventuali contratti a tal fine con imprese che forniscono servizi di riciclaggio.
Valutazione e verifica
Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al presente criterio, indicando i diversi flussi di rifiuti solidi accettati dalle autorità locali e/o gli eventuali contratti conclusi a tal fine con imprese che forniscono servizi di riciclaggio per ciascuno dei siti di lavoro interessati.
Criterio O8 — Qualità del servizio (massimo 3 punti)
Il richiedente accumula 2 punti se soddisfa i requisiti precisati oltre o 3 punti se ha ottenuto la certificazione Iso 9001 o Nordic Insta 800.
Il richiedente ha nominato un responsabile del servizio e ha adottato procedure intese a monitorare, valutare e migliorare la qualità della pulizia, come precisato oltre. Il responsabile può essere il gestore del sito, un/a caposquadra o un coordinatore/una coordinatrice la cui nomina è finalizzata a organizzare e monitorare le attività di pulizia.
Il richiedente ha adottato:
— procedure intese a monitorare, valutare e migliorare le mansioni di pulizia eseguite (in dettaglio oltre);
— misure intese a migliorare la qualità della pulizia sulla base, per esempio, di risposte alle indagini di soddisfazione del consumatore.
Il richiedente ha inoltre stilato istruzioni scritte, firmate dalla propria squadra di gestione, relativamente alle mansioni lavorative comprese nel servizio. Tali istruzioni scritte sono comunicate al personale di pulizia e rese disponibili per consultazione presso i locali del richiedente e/o presso i siti di lavoro.
Esse comprendono almeno:
— la descrizione delle mansioni (per esempio pulizia di uffici, sanitari, finestre);
— qualità (per esempio livello di pulizia atteso, lista di controllo standardizzata);
— frequenza (per esempio una volta/settimana);
— oggetti da pulire (per esempio tavolo, sedie, acquaio);
— metodi applicabili (per esempio attrezzature e metodo usato per pulire oggetti o zone differenti).
Valutazione e verifica
Il richiedente fornisce il certificato Iso 9001 o Insta 800 o una dichiarazione di conformità corroborati da:
— un documento che identifica il gestore responsabile della conformità con il presente criterio (è possibile ricorrere a un organigramma per descrivere la struttura organizzativa del richiedente e identificare il responsabile);
— i documenti della società che illustrano le procedure relative alla qualità della pulizia. Nota: qualora tali procedure siano conformi a quanto disposto dalla norma En 13549 (Servizi di pulizia — Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità) e/o a una norma regionale per la gestione della qualità (per esempio INSTA 800: qualità della pulizia — sistema di misurazione per valutare e classificare la qualità della pulizia), il richiedente può presentare il certificato di conformità;
— le istruzioni scritte, firmate dalla squadra di gestione del richiedente che svolge le mansioni lavorative costitutive dell'erogazione del servizio.
Criterio O9 — Flotta aziendale di proprietà del richiedente o da questi noleggiata (massimo 5 punti)
Il presente criterio disciplina unicamente la flotta aziendale di proprietà del richiedente e/o da questi noleggiata e usata per svolgere le mansioni dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue. I veicoli possono includere veicoli a propulsione umana (bici da trasporto), veicoli a propulsione umana con assistenza elettrica (bici da trasporto elettriche), veicoli leggeri commerciali o passeggeri usati da responsabili, supervisori, personale addetto alle pulizie, ispettori e qualsiasi altra persona che partecipa a qualsivoglia titolo all'erogazione dei servizi di pulizia.
Il sottocriterio O9 a) disciplina anche i veicoli ibridi ma non i veicoli elettrici.
Il sottocriterio O9 b) disciplina i veicoli a emissioni zero.
I veicoli di proprietà privata usati per erogare i servizi non sono disciplinati dal presente criterio.
O9 a) Veicoli conformi alla norma europea relativa alle emissioni Euro 6 (1 punto)
Almeno il 50 % dei veicoli (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiato e usato per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue soddisfa la norma europea relativa alle emissioni Euro 6 per i veicoli leggeri passeggeri e commerciali.
Valutazione e verifica
Il richiedente fornisce la documentazione pertinente attestante quali veicoli siano usati per erogare i servizi di pulizia, di proprietà del richiedente o da questi noleggiati, indicando quali veicoli siano conformi alla norma Euro 6. A fini di dimostrazione della conformità si può allegare la carta di circolazione congiuntamente al certificato di conformità.
O9 b) Veicoli a emissioni zero (2 punti)
Almeno il 10 % dei veicoli (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiati e usati per svolgere le mansioni dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue consta di veicoli a emissioni zero conformemente al nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) ai sensi del regolamento (Ce) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio8 , di veicoli a propulsione umana (bici da trasporto) o di veicoli a propulsione umana con assistenza elettrica (bici da trasporto elettriche).
Valutazione e verifica
Il richiedente fornisce la documentazione pertinente attestante quali veicoli siano usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue, di proprietà del richiedente o da questi noleggiati, indicando quali veicoli siano a emissioni zero. A fini di dimostrazione della conformità si può allegare la carta di circolazione congiuntamente alla documentazione del fabbricante attestante i risultati delle prove NEDC.
O9 c) Piano di trasporto aziendale (2 punti)
Il fornitore stila un piano di trasporto aziendale inteso a minimizzare il consumo di carburante e stabilire un obiettivo di riduzione del consumo di carburante (per sito di lavoro) con registri di manutenzione annuale della flotta aziendale.
Valutazione e verifica
Il richiedente fornisce una copia del piano di trasporto aziendale, l'obiettivo più recente di riduzione del consumo di carburante e l'evoluzione del consumo annuale di carburante sulla base del numero di siti di lavoro. Il richiedente fornisce una copia del piano di manutenzione della flotta aziendale. A dimostrazione della conformità si possono usare i registri dei veicoli di servizio.
Criterio O10 — Efficienza delle lavatrici di proprietà o noleggiate dal richiedente (massimo 4 punti)
Il presente criterio si applica unicamente alle lavatrici di proprietà del richiedente o da questi noleggiate, ubicate presso i locali del richiedente o presso i siti di lavoro, destinate a lavare stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e uniformi del personale usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue.
Il sottocriterio O10 a) è applicabile unicamente nel caso in cui le lavatrici usate siano disciplinate dal regolamento delegato (Ue) n. 1061/2010 della Commissione9 nonché dal regolamento (Ue) n. 1015/2010 della Commissione10 .
O10 a) Etichetta energetica (massimo 2 punti)
Il richiedente accumula punti in base alla percentuale (arrotondata all'unità più vicina) di lavatrici per uso domestico, conformi alla classe energetica Ecolabel Ue A++ o A+++ relativamente all'efficienza energetica ai sensi del regolamento delegato (Ue) n. 1061/2010, come segue:
— almeno 50 % di lavatrici A++: 1 punto
— almeno 90 % di lavatrici A++: 2 punti
— almeno 50 % di lavatrici A+++: 2 punti
O10 b) Efficienza idrica (2 punti)
Lavatrici per uso domestico: il consumo di acqua delle lavatrici per uso domestico, di proprietà del richiedente o da questi noleggiate, è inferiore o uguale ai parametri di riferimento per il consumo di acqua di cui all'allegato IV del regolamento (Ue) n. 1015/2010. I parametri di riferimento sono misurati conformemente alla norma En 60456, con il ciclo di lavaggio normale (programma per il cotone a 60 °C).
Sottogruppo di prodotti | Consumo d'acqua: [litri/ciclo] |
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 3 kg | 39 |
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 3,5 kg | 39 |
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 4,5 kg | 40 |
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 5 kg | 39 |
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 6 kg | 37 |
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 7 kg | 43 |
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 8 kg | 56 |
E
Lavatrici commerciali: il consumo di acqua delle lavatrici commerciali, di proprietà del richiedente o da questi noleggiate, è inferiore o uguale a 7 litri/kg di biancheria lavata.
Valutazione e verifica
Il richiedente fornisce dati annuali (elenco di tutte le lavatrici per uso domestico di proprietà del richiedente e usate per lavare stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e uniformi del personale utilizzati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue) e la documentazione attestante la classe di efficienza energetica delle lavatrici per uso domestico esistenti.
A dimostrazione della conformità al presente criterio si possono allegare le schede prodotto ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (Ue) n. 1061/2010.
Qualora la documentazione di cui supra non sia disponibile, si può dimostrare la conformità con il criterio O10 b) presentando la documentazione relativa al consumo annuo complessivo di acqua. In tal caso si ipotizza un totale di cicli di lavaggio normali pari a 220/anno.
Criterio O11 — Servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel Ue (massimo 5 punti)
Il presente criterio si applica all'uso di servizi e/o prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue, definiti come servizi e/o prodotti non direttamente usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue bensì usati per lo svolgimento delle attività quotidiane del richiedente con riferimento ai servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue. Fra questi si possono annoverare anche i servizi (per esempio lavanderia e autolavaggio) subappaltati a terzi dal richiedente. Essi possono interessare prodotti quali i detersivi da bucato, i detersivi per lavastoviglie o la carta per copie.
O11 a) Servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel Ue (massimo 2 punti)
Il 100 % di un tipo di servizi è subappaltato a un fornitore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue o un altro marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri per tale servizio (1 punto per ciascun servizio, massimo 2 punti in totale).
O11 b) Prodotti cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel Ue (massimo 3 punti)
Il 100 % delle unità di prodotto di un gruppo di prodotti ha ottenuto il marchio Ecolabel Ue o un altro marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri (0,5 punti per ciascun gruppo di prodotti, massimo 3 punti in totale):
Nota: non rientrano nell'ambito di applicazione del presente criterio i prodotti che hanno ottenuto il marchio Ecolabel come stracci e spazzoloni lavapavimenti a frange nonché gli articoli di consumo forniti nell'ambito di un contratto con i clienti. Ai fini del presente criterio un "gruppo di prodotti" risponde alla definizione dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue o dei criteri relativi a un altro marchio Iso tipo I (per esempio "carta", "detersivi per bucato", "tessili").
Valutazione e verifica
O11 a) Il richiedente fornisce opportunamente il certificato di un marchio Iso tipo I detenuto dal o dai servizi appaltati, congiuntamente alle pertinenti fatture.
O11 b) Il richiedente fornisce dati e documenti (comprese le fatture pertinenti) attestanti i quantitativi di tali prodotti e una copia dei pertinenti certificati dei marchi Ecolabel Ue o Iso tipo I e/o le etichette degli imballaggi.
Criterio O12 — Articoli di consumo e asciugamani elettrici forniti al cliente (massimo 3 punti).
Il presente criterio si applica unicamente se il richiedente è responsabile della fornitura di articoli di consumo destinati a essere usati presso i siti di lavoro in almeno un contratto per servizi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue. Sono disciplinati dal presente criterio solo gli articoli di consumo e gli asciugamani elettrici forniti nell'ambito di tali contratti.
O12 a) Sapone per le man (1 punto)
Almeno il 70 % del sapone per le mani, in volume del sapone per le mani fornito annualmente, ha ottenuto il marchio Ecolabel Ue per i prodotti cosmetici da sciacquare a norma della decisione 2014/893/Ue della Commissione11 o un altro marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.
O12 b) Prodotti cartacei (1 punto)
Almeno il 90 % degli articoli cartacei di consumo (igiene personale e carta assorbente), in peso o volume come opportuno, fornito annualmente, ha ottenuto il marchio Ecolabel Ue per il tessuto-carta a norma della decisione 2009/568/Ue della Commissione12 o un altro marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.
O12 c) Asciugamani tessili in rotolo (1 punto)
Almeno il 50 % degli asciugamani tessili in rotolo forniti annualmente ha ottenuto il marchio Ecolabel Ue per i prodotti tessili a norma della decisione 2014/350/Ue della Commissione o un altro marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri per prodotti tessili o asciugamani tessili muniti di apposito dispensatore.
O12 d) Asciugamani elettrici (1 punto)
Tutti gli asciugamani elettrici forniti e gestiti dal richiedente sono muniti di sensori di prossimità o hanno ottenuto un marchio ecologico En Iso 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.
Valutazione e verifica
Il richiedente indica per ciascun contratto di servizi cui è stato assegnato l'Ecolabel Ue se questo includa o meno la fornitura di articoli di consumo, i dati annui (denominazione commerciale e peso, volume o numero di articoli) nonché la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) ove si indicano gli articoli di consumo forniti. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel Ue e/o dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla:
— decisione 2014/893/Ue;
— decisione 2009/568/Ce;
— decisione 2014/350/Ue.
Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio Iso tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.
Riguardo agli asciugamani elettrici, il richiedente fornisce la documentazione a dimostrazione delle modalità di rispetto dei requisiti (per esempio etichetta dell'imballaggio o informazioni tecniche attestanti l'esistenza di un certificato Iso tipo I o di sensori di prossimità).
Note ufficiali
Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.
Regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (Cee) n. 339/93 (Gu L 218 del 13 agosto 2008, pag. 30).
Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il regolamento (Ce) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce (Gu L 342 del 22 dicembre 2009, pag. 1).
Decisione (Ue) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai prodotti per la pulizia di superfici dure [notificata con il numero C(2017) 4241] (Gu L 180 del 12 luglio 2017, pag. 45).
Regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Gu L 353 del 31 dicembre 2008, pag. 1).
Decisione 2014/350/Ue della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai prodotti tessili (Gu L 174 del 13 giugno 2014, pag. 45).
Regolamento delegato (Ue) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (Gu L 192 del 13 luglio 2013, pag. 1).
Regolamento (Ce) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (Gu L 171 del 29 giugno 2007, pag. 1).
Regolamento delegato (Ue) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (Gu L 314 del 30 novembre 2010, pag. 47).
Regolamento (Ue) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (Gu L 293 dell'11 novembre 2010, pag. 21).
2014/893/Ue: Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai prodotti cosmetici da sciacquare [notificata con il numero C(2014) 9302] (Gu L 354 dell'11 dicembre 2014, pag. 47).
Decisione 2009/568/Ce della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (Gu L 197 del 29 luglio 2009, pag. 87).