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Decisione Commissione Ue 2018/552/Ue

Aggiornamento dei riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/Ce ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 6 aprile 2018, n. 2018/552/Ue

(Guue 9 aprile 2018 n. L 91)

Decisione che aggiorna i riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/Ce del Consiglio ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/Ce del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio 1 ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche dell'Unione in materia di importazione ed esportazione di merci.

(2) I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/Ce sono descritti mediante riferimenti ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (Ce) n. 2031/2001 della Commissione (3).

(3) In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (Ue) 2017/1925 della Commissione2 , i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti di cui alla direttiva 2003/96/Ce sono stati sostituiti da nuovi codici.

(4) È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a taluni codici utilizzati nella direttiva 2003/96/Ce al fine di garantire che i prodotti in questione siano descritti dai nuovi codici della nomenclatura combinata, aggiornata mediante il regolamento di esecuzione (Ue) 2017/1925.

(5) La decisione di aggiornare i riferimenti a taluni codici della nomenclatura combinata non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella predetta direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici ed elettricità.

(6) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/96/Ce come segue.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

I riferimenti contenuti nella direttiva 2003/96/Ce a taluni codici della nomenclatura combinata del regolamento (Ce) n. 2031/2001 sono aggiornati in riferimento ai corrispondenti codici di cui al regolamento di esecuzione (Ue) 2017/1925:

(1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), il codice "3824 90 99" è sostituito dai codici "3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90";

(2) all'articolo 16, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

a) al primo comma, secondo trattino, il codice "3824 90 55" è sostituito dal codice "3824 99 55";

b) al primo comma, secondo trattino, i codici "3824 90 80 a 3824 90 99" sono sostituiti dai codici "3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90";

c) al secondo comma, il codice "2851 00 10" è sostituito dal codice "2853 90 10";

(3) all'articolo 20, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

a) alla lettera c), prima frase, i codici "2710 11 a 2710 19 69" sono sostituiti dai codici "2710 12 a 2710 19 68 e 2710 20 a 2710 20 39 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo Astm D 86),";

b) alla lettera c), seconda frase, il codice "2710 11 21" è sostituito dal codice "2710 12 21";

c) alla lettera c), seconda frase, il codice "2710 11 25" è sostituito dal codice "2710 12 25";

d) alla lettera c), seconda frase, il codice "2710 19 29" è sostituito dai codici "2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo Astm D 86)]";

e) alla lettera h), il codice "3824 90 99" è sostituito dai codici "3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90";

(4) all'allegato I i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

a) la tabella A è aggiornata come segue:

i) il codice "2710 11 31" è sostituito dal codice "2710 12 31";

ii) il codice "2710 11 41" è sostituito dal codice "2710 12 41";

iii) il codice "2710 11 45" è sostituito dal codice "2710 12 45";

iv) il codice "2710 11 49" è sostituito dal codice "2710 12 49";

v) il codice "2710 11 51" è sostituito dal codice "2710 12 51";

vi) il codice "2710 11 59" è sostituito dal codice "2710 12 59";

vii) i codici "2710 19 41 a 2710 19 49" sono sostituiti dai codici "2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19".

b) Alla tabella B i codici "2710 19 41 a 2710 19 49" sono sostituiti dai codici "2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19".

c) La tabella C è aggiornata come segue:

i) i codici "2710 19 41 a 2710 19 49" sono sostituiti dai codici "2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19";

ii) i codici "2710 19 61 a 2710 19 69" sono sostituiti dai codici "2710 19 62 a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.

 

 

 

Note ufficiali

1.

Regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (Gu L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

2.

Regolamento (Ce) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (Gu L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

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