Acque

Normativa Vigente

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Commissione europea

Decisione 12 febbraio 2018, n. 2018/229/Ue

(Guue 20 febbraio 2018 n. L 47)

Decisione che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/Ue della Commissione

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque1 , in particolare l'allegato V, punto 1.4.1, ix),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/60/Ce richiede agli Stati membri di proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato ecologico e chimico. Essa impone inoltre agli Stati membri di proteggere e migliorare tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico.

(2) Allo scopo di definire uno dei principali obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/Ce, vale a dire il buono stato ecologico, detta direttiva prevede un procedura per garantire la comparabilità tra i risultati del monitoraggio biologico dei vari Stati membri e le loro rispettive classificazioni dei sistemi di monitoraggio. È opportuno che i risultati del monitoraggio biologico ottenuti negli Stati membri e le loro rispettive classificazioni dei sistemi di monitoraggio siano comparati mediante una rete di intercalibrazione costituita da siti di monitoraggio situati in ciascuno Stato membro e in ciascuna ecoregione dell'Unione. A norma della direttiva 2000/60/Ce, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, come opportuno, le informazioni necessarie relative ai siti da inserire nella rete di intercalibrazione per consentire di valutare la coerenza delle classificazioni dei sistemi nazionali di monitoraggio con le definizioni normative contenute nell'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/Ce. Ai fini dell'esercizio di intercalibrazione gli Stati membri sono organizzati in gruppi geografici di intercalibrazione, formati da Stati membri che condividono tipi particolari di corpi idrici superficiali, come definiti nella parte 2 dell'allegato della decisione 2005/646/Ce della Commissione2 .

(3) La direttiva 2000/60/Ce prevede che l'esercizio di intercalibrazione sia realizzato a livello degli elementi biologici, confrontando i risultati di classificazione dei sistemi nazionali di monitoraggio per ciascun elemento biologico e per ciascun tipo di corpo idrico superficiale comune tra gli Stati membri e assicurando la coerenza dei risultati con le definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2, della suddetta direttiva.

(4) La Commissione ha agevolato tre fasi dell'esercizio di intercalibrazione tramite il Centro comune di ricerca. Nell'ambito della strategia di attuazione comune della direttiva quadro sulle acque sono stati elaborati quattro documenti di orientamento [n. 63 , 14 (due versioni4 ) e 305 ] al fine di facilitare l'esercizio di intercalibrazione. Essi forniscono un riepilogo dei principi fondamentali della procedura di intercalibrazione e delle opzioni per lo svolgimento dell'esercizio comprese le scadenze e gli obblighi in materia di relazioni. Essi forniscono inoltre una procedura per adattare i metodi di classificazione nazionali nuovi o modificati alla definizione armonizzata di buono stato ecologico.

(5) Entro il 2007 la Commissione aveva ricevuto i risultati dell'intercalibrazione per una serie di elementi di qualità biologica. Tali risultati sono stati inclusi nella decisione 2008/915/Ce della Commissione6 , che fissa i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi che gli Stati membri dovevano utilizzare per le loro classificazioni nazionali dei sistemi di monitoraggio. I risultati della prima fase dell'esercizio di intercalibrazione erano incompleti in quanto non includevano tutti gli elementi di qualità biologica. Si è rivelato tuttavia necessario adottare i risultati disponibili dell'esercizio di intercalibrazione per l'elaborazione del primo programma di misure per i bacini idrografici e dei primi piani di gestione dei bacini idrografici previsti dagli articoli 11 e 13 della direttiva 2000/60/Ce.

(6) Al fine di colmare le lacune e di migliorare la comparabilità dei risultati di intercalibrazione in tempo utile per il secondo ciclo di pianificazione di gestione dei bacini idrografici previsto per il 2015, la Commissione ha avviato una seconda fase dell'esercizio di intercalibrazione, i cui risultati sono stati inclusi nella decisione 2013/480/Ue della Commissione7 . I risultati hanno evidenziato che in alcuni casi l'intercalibrazione è stata conseguita solo in parte. Inoltre, per alcuni gruppi geografici di intercalibrazione ed elementi di qualità biologica non vi erano risultati di intercalibrazione da includere in detta decisione.

(7) Una terza fase dell'esercizio di intercalibrazione era pertanto necessaria per colmare dette lacune e migliorare la comparabilità dei risultati dell'intercalibrazione in tempo per il terzo ciclo di pianificazione dei bacini idrografici previsto per il 2021. I risultati di questa terza fase dell'esercizio di intercalibrazione sono inclusi nell'allegato della presente decisione.

(8) L'allegato della presente decisione riporta i risultati dell'esercizio di intercalibrazione. Per i risultati di cui alla parte 1 dell'allegato, tutte le fasi della procedura di intercalibrazione descritte nei documenti di orientamento sono state interamente completate. La parte 2 dell'allegato contiene i metodi di classificazione nazionali e i rispettivi valori di delimitazione per i quali non è stato tecnicamente possibile completare la valutazione della comparabilità a causa dell'assenza di tipi comuni, delle diverse pressioni considerate o dei diversi concetti di valutazione. Poiché i risultati di cui alla parte 1 e alla parte 2 dell'allegato sono coerenti con le definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/Ce, nelle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri dovrebbero essere utilizzati i rispettivi valori di delimitazione.

(9) Se i corpi idrici corrispondenti ai tipi intercalibrati sono designati come corpi idrici artificiali o fortemente modificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/Ce, agli Stati membri dovrebbe essere consentito utilizzare i risultati presentati nell'allegato della presente decisione per ricavare il loro «buon potenziale ecologico», tenuto conto delle modifiche fisiche che hanno subito e dell'utilizzo delle acque associate, secondo quanto previsto dalle definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2.5, della direttiva 2000/60/Ce.

(10) È necessario che gli Stati membri adottino i risultati dell'esercizio di intercalibrazione nei rispettivi sistemi di classificazione nazionali per fissare la delimitazione tra stato «elevato» e «buono» e tra stato «buono» e «sufficiente» per tutti i rispettivi tipi di corpi idrici nazionali.

(11) Le informazioni che saranno rese disponibili nell'ambito dell'istituzione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/Ce nonché del riesame e dell'aggiornamento delle caratteristiche dei distretti idrografici di cui all'articolo 5 di detta direttiva potranno portare nuovi elementi che, a loro volta, potranno condurre all'adeguamento dei sistemi nazionali di monitoraggio e classificazione al progresso scientifico e tecnico. Gli Stati membri possono inoltre sviluppare nuovi metodi di classificazione nazionali riguardanti gli elementi di qualità biologica o i sub-elementi di qualità biologica e i rispettivi valori di delimitazione per i quali dovrebbe essere valutata la coerenza con le definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/Ce. Tali questioni possono condurre a un riesame dei risultati dell'esercizio di intercalibrazione per colmare le lacune e migliorare la qualità e la comparabilità dei risultati dell'intercalibrazione, il che a sua volta può giustificare l'aggiornamento dei risultati contenuti nell'allegato della presente decisione.

(12) È necessario pertanto abrogare e sostituire di conseguenza la decisione 2013/480/Ue.

(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Ai fini dell'allegato V, punto 1.4.1, iii), della direttiva 2000/60/Ce, nell'ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione gli Stati membri utilizzano i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicati nella parte 1 dell'allegato della presente decisione.

2. Qualora una valutazione della comparabilità per un elemento di qualità biologica non sia stata completata nell'ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico, gli Stati membri, ai fini dell'allegato V, punto 1.4.1, iii) della direttiva 2000/60/Ce, utilizzano nella classificazione dei sistemi di monitoraggio i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui alla parte 2 dell'allegato della presente decisione.

3. Gli Stati membri possono utilizzare i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all'allegato della presente decisione per stabilire il buon potenziale ecologico dei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati secondo l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/Ce.

Articolo 2

La decisione 2013/480/Ue è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2018

Allegato

Allegato alla decisione 2018/229/Ue

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,48 MB


Note ufficiali

1.

Gu L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 1.

2.

Decisione 2005/646/Ce della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa all'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 243 del 19 settembre 2005, pag. 1).

3.

Strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/Ce), documento di orientamento n. 6, Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise (Verso un orientamento sull'istituzione della rete di intercalibrazione e del processo per l'esercizio di intercalibrazione), Comunità europee, 2003. ISBN 92-894-5126-2.

4.

Strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/Ce), Documento di orientamento n. 14. Guidance document on the Intercalibration Process (Documento di orientamento sul processo di intercalibrazione) 2004-2006 ISBN 92-894-9471-9.

Strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/Ce), Documento di orientamento n. 14. Guidance document on the Intercalibration Process (Documento di orientamento sul processo di intercalibrazione) 2008-2011 ISBN: 978-92-79-18997-5.

5.

Procedura per adattare i metodi di classificazione nuovi o aggiornati ai risultati di un esercizio di intercalibrazione completato, documento di orientamento n. 30. Relazione tecnica 2015-085, ISBN: 978-92-79-38434-9.

6.

Decisione 2008/915/Ce della Commissione, del 30 ottobre 2008, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione (Gu L 332 del 10 dicembre 2008, pag. 20).

7.

Decisione n. 2013/480/Ue della Commissione, del 20 settembre 2013, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2008/915/Ce (Gu L 266 dell'8 ottobre 2013, pag. 1).

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