Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 2018/208/Ue

Emissiong trading - Istituzione di un registro Ue - Modifiche al regolamento 389/2013/Ue

Ultima versione disponibile al 08/11/2024

Commissione europea

Regolamento 12 febbraio 2018, n. 2018/208/Ue

(Guue 13 febbraio 2018 n. L 39)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, in particolare gli articoli 12 e 19,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema dei registri garantisce un'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Ue (sistema Ets dell'Ue) istituito dalla direttiva 2003/87/Ce, del protocollo di Kyoto e della decisione n. 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta di un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni trasferimento sia compatibile con gli obblighi.

(2) Se del caso e per il tempo necessario al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema Ets dell'Ue, gli operatori del trasporto aereo e gli altri operatori che rientrano nel sistema Ets dell'Ue non possono utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("Tue"). In considerazione dei negoziati previsti dall'articolo 50 del Tue, e a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce, la Commissione dovrebbe valutare regolarmente se è ancora necessario vietare l'utilizzo delle quote, in particolare nei casi in cui il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi nello Stato membro interessato o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi.

(3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018 affinché le misure diventino effettive per le quote da assegnare a titolo gratuito, ricevute in cambio di crediti internazionali o messe all'asta nel 2018. Le disposizioni ivi contenute lasciano impregiudicato qualsiasi futuro accordo con detto Stato membro.

(4) Dovrebbero essere messe in atto opportune misure tecniche per assicurare l'efficacia del presente regolamento al momento della sua applicazione.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento n. 389/2013 della Commissione è così modificato:

1. all'articolo 41 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Le quote create a partire dal 1° gennaio 2018 secondo la tabella nazionale di assegnazione o la tabella dei crediti ammissibili internazionali di uno Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, o destinate alla messa all'asta tramite una piattaforma d'asta designata da detto Stato membro, sono identificate da un codice paese e sono distinguibili in base all'anno di creazione. Le quote create per il 2018 non sono identificate con un codice paese se il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi a detto Stato membro entro il 30 aprile 2019 o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga entro il 15 marzo 2019 in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro interessato. Subito dopo il 15 marzo 2019 lo Stato membro interessato presenta una relazione sulla conformità agli Stati membri e alla Commissione.";

2. all'articolo 67 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Le quote designate da un codice paese a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, non possono essere restituite.";

3. all'articolo 99 sono aggiunti i seguenti punti 4 e 5:

"4. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'Eutl, delle pertinenti procedure Ets a partire dal 1° gennaio 2018 fino all'applicazione delle misure previste all'articolo 41, al punto 4, all'articolo 67, paragrafo 4, e all'allegato XIV, paragrafo 4, lettera c), e paragrafo 5, lettera a).

5. Su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del Tue, la Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'Eutl, delle procedure pertinenti per detto Stato membro in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all'asta e scambio di crediti internazionali.";

4. all'allegato XIV, al punto 4, lettera c), è sostituito dal seguente:

"c) il quantitativo di quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;";

5. all'allegato XIV, al punto 5, lettera a), è sostituito dal seguente:

"a) quote e unità di Kyoto attualmente detenute, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2018

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