Decisione Commissione Ue 2017/2287/Ue
Moduli da utilizzare per le importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio ai sensi del regolamento 2017/852/Ue
Ultima versione disponibile al 13/11/2024
Commissione europea
Decisione di esecuzione 8 dicembre 2017, n. 2017/2287/Ue
(Guue 12 dicembre 2017 n. L 328)
Decisione che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (Ce) n. 1102/20081 , in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 3 della convenzione di Minamata sul mercurio ("la convenzione di Minamata")2 , l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2017/852 stabilisce che il mercurio e le miscele di mercurio possono essere importati nel territorio doganale dell'Unione per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti, solo qualora lo Stato membro di importazione abbia rilasciato la propria autorizzazione scritta a tale importazione. Se il paese esportatore non è parte della convenzione di Minamata, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se il paese esportatore ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.
(2) I moduli da utilizzare per rilasciare o negare tale autorizzazione e per certificare che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio dovrebbero essere coerenti con i moduli di cui alla decisione UNEP/MC/COP.1/53 adottata dalla conferenza delle parti della convenzione di Minamata nella sua prima riunione ed essere adattati nella misura necessaria per tenere conto dei requisiti del regolamento (Ue) 2017/852.
(3) Per coerenza con la data di applicazione del regolamento (Ue) 2017/852, l'applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata al 1o gennaio 2018.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2017/852,
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Il modulo che gli Stati membri devono utilizzare per rilasciare o negare l'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) 2017/852 figura nell'allegato I della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio4 .
Articolo 2
Gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) 2017/852 nei casi di cui alla lettera b) del citato comma, soltanto se la certificazione ivi richiesta è presentata nella forma di cui all'allegato II della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017
Allegato I
Allegato II
Note ufficiali
Gu L 137 del 24 maggio 2017, pag. 1.
L'Unione ha ratificato la convenzione di Minamata con la decisione (Ue) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (Gu L 142 del 2 giugno 2017, pag. 4).
Decisione UNEP/MC/COP.1/5 dal titolo "Guidance in relation to mercury supply sources and trade (article 3), particularly in regard to identification of stocks and sources of supply (paragraph 5 (a)] and forms and guidance for obtaining consent to import mercury (paragraphs 6 and 8)" [Orientamenti relativi alle fonti di approvvigionamento e al commercio di mercurio (articolo 3), in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle scorte e delle fonti di approvvigionamento (paragrafo 5, lettera a) e moduli e orientamenti per ottenere l'autorizzazione all'importazione di mercurio (paragrafi 6 e 8)], adottata il 24 settembre 2017.
Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Gu L 312 del 22 novembre 2008, pag. 3).