Sicurezza sul lavoro

Giurisprudenza

print

Sentenza Cassazione penale, 15 settembre 2017, n. 42261

Sicurezza sul lavoro - Lesioni del lavoratore - Caduta dall’alto - Lavori in quota - Articolo 122, Dlgs 81/2008 - Altezza dal terreno superiore a 2 metri - Modalità di calcolo - Riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito - Sussistenza - Responsabilità datore - Articolo 590, Codice penale - Sussistenza



Le misure di prevenzione per le cadute dall’alto vanno attuate ogni qualvolta il lavoratore esegua il lavoro all’altezza minima di due metri dal suolo, non rilevando l’altezza del piano di calpestio.
La Suprema Corte ha con sentenza 15 settembre 2017, n. 42261 precisato come l’altezza superiore a metri 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione di cui all’articolo 122, Dlgs 81/2008, va calcolata in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna per le lesioni occorse ad un lavoratore in seguito a caduta dall’alto ex articolo 590, C.p. dell’imputato lombardo, poiché non aveva previsto l’utilizzo dell’elmetto protettivo in lavori in quota; prescrizione prevista dal Tu sicurezza.

La presente pronuncia è correlata ai seguenti provvedimenti

Altre pronunce sullo stesso argomento

  • Sentenza Corte di Cassazione 11 febbraio 2019, n. 6403

    Sicurezza sul lavoro - Infortunio  del lavoratore - Caduta dall'alto - Parapetti mancanti o non fissati a regola d'arte - Mancanza di adeguate misure precauzionali atte ad eliminare i pericoli di caduta - Articolo 122, Dlgs 81/2008 - Responsabilità per lesioni ex articolo 590, Codice penale - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione, 3 novembre 2016, n. 46107

    Sicurezza sul lavoro - Plurime violazioni in materia ex Dlgs 81/2008 (articoli 71, 91, 96, 122) - Non occasionalità - Applicabilità causa di non punibilità per “tenuità del fatto” ex articolo 131-bis, Codice penale - Esclusione


Corte di Cassazione

Sentenza 15 settembre 2017, n. 42261

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

La Suprema Corte di Cassazione

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

Fatto

 

1. P.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, è stata dichiarata la penale responsabilità del ricorrente, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. perché, in qualità di datore di lavoro, cagionava lesioni personali gravi, dalle quali derivava una malattia guarita in giorni 60, al dipendente M.G., non esigendo che quest'ultimo indossasse il previsto elmetto protettivo, messogli a disposizione durante l'esecuzione dei lavori, all'interno del cantiere edile, e non contemplando, nel Piano operativo di sicurezza, l'apprestamento dell'opera provvisoria su cui lavorava il M.G., il quale, mentre smontava quest'ultima, privo del previsto l'elmetto protettivo, cadeva al suolo da un'altezza di 1,87 m.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente la Corte d'appello non ha annesso rilevanza alla delega alla sicurezza rilasciata, in data 1° gennaio 2010, al professionista M.M., che era amministratore di una società specializzata nella sicurezza. Dunque al ricorrente non toccava l'obbligo di verificare se un'opera provvisoria era contemplata nel Piano operativo di sicurezza e se l'operaio, la mattina dell'incidente, indossasse o meno il casco, considerata anche la presenza, oltre che del delegato, anche di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera.

2.1. Non è neanche dimostrato che, al momento dell'infortunio, il lavoratore non indossasse il casco, poiché dai rilievi fotografici si evince la presenza di un elmetto protettivo rovesciato, che ben potrebbe essere quello in dotazione all'infortunato, il quale non ha mai chiarito questa circostanza. Le perdite di sangue dalla nuca evidenziano semmai un cattivo allacciamento dell'elmetto ma il dipendente aveva partecipato a corsi di formazione ed era sicuramente in grado di Indossarlo correttamente, onde di ciò non può essere fatto carico a terzi.

2.2. Non vi è prova che l'opera provvisoria da cui è caduto il M.G. non fosse prevista nel Piano operativo di sicurezza, poiché manca agli atti la copia di quest'ultimo. E comunque non è affatto certo che, se l'opera fosse stata prevista, con tutte le specificazioni del caso, il lavoratore non avrebbe compiuto ugualmente quella manovra che gli è costata la caduta.

2.3. Erroneamente è stato ritenuto che si tratti di lavori in quota, poiché il piano di calpestio era posto all'altezza di metri 1,80 e dunque non può affermarsi che i lavori siano stati eseguiti ad un'altezza superiore a metri 2.

2.4. Ingiustificatamente non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, nonostante il precedente penale si riferisca a fatti lontani nel tempo; il relativo reato sia stato dichiarato estinto, in quanto definito con sentenza di patteggiamento; le sanzioni amministrative siano state pagate; il risarcimento vi sia stato; le violazioni in materia antinfortunistica contestate siano solo due e non certo di particolare gravità.

2.5. Poiché in primo grado il processo si era svolto con rito abbreviato, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la diminuente del terzo. Viceversa, di quest'ultima non vi è traccia nella motivazione della sentenza.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Diritto

 

1 Il primo motivo di ricorso non può essere accolto. La Corte d'appello ha infatti chiarito, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, che gli ufficiali di polizia giudiziaria operanti hanno attestato che non è emerso, durante le indagini, il rilascio di deleghe in materia di sicurezza sul lavoro né queste ultime sono state esibite, nonostante esplicita richiesta, in sede di sopralluogo.

2. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27  settembre 2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6 giugno 2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14 gennaio 2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3 settembre 2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5 luglio 2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15 aprile 2004, Antonelli).

2.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato, per quanto attiene alla problematica relativa al casco protettivo, la rilevanza probatoria delle dichiarazioni della persona infortunata, la quale ha riferito che, al momento del sinistro, calzava solo le scarpe antinfortunistiche, e di tutti i testimoni escussi, che hanno concordemente affermato che il collega, al momento dei primi soccorsi, non aveva l'elmetto. Del resto — precisa la Corte d'appello -, le gravi lesioni patite al capo escludono, con ragionevole certezza, che la vittima avesse il casco. D'altronde, l'elmetto capovolto è stato rinvenuto ad una distanza di alcuni metri dal sito in cui l'infortunato è stato soccorso e — argomenta il giudice di secondo grado -, considerando l'altezza, davvero modesta, dalla quale il lavoratore cadde, è decisamente poco verosimile che un elmetto regolarmente indossato potesse essere sbalzato così lontano, per effetto dell'impatto con il suolo. Per di più, tra gli indumenti dell'infortunato rimossi dal 118, in sede di soccorso, e rinvenuti dagli operanti, era presente un cappellino con evidenti tracce presumibilmente ematiche.

2.2. Per ciò che concerne l'assenza di previsione del ponteggio interno, nell'ambito del Piano Operativo di Sicurezza, il giudice a quo ha posto in rilievo che tale lacuna è stata riscontrata dal tecnico della prevenzione, il quale ha riferito che la realizzazione della predetta opera provvisoria e le relative metodologie lavorative, poste in essere sulla struttura stessa, non erano state contemplate né nel Piano Operativo di Sicurezza né nel Piano di Sicurezza e Controllo. Ciò è stato confermato dallo stesso coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, il quale ha riferito che nulla era riportato nei predetti documenti in ordine alla realizzazione della struttura dalla quale era caduta la vittima. Di qui la conclusione secondo cui l'assenza di una specifica valutazione dei rischi riguardanti l'allestimento del ponteggio interno non aveva consentito di regolamentare la sua realizzazione, con l'individuazione di adeguate misure, volte a salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori. Se vi fosse stata una specifica determinazione delle metodologie lavorative da osservare e delle opere prevenzionali da adottare, l'infortunio — precisa il giudice a quo— non si sarebbe verificato.

2.3. L'apparato argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

3. Anche il quarto motivo di ricorso è privo di fondamento. Si è infatti condivisibilmente ritenuto, in giurisprudenza, che l'altezza superiore a m 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 Dlgs 81/2008 (che ha sostituito l'art. 16 Dpr 164/1956, ponendosi però in continuità con esso), va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore (Cass., Sez. 4, n. 43987 del 28 febbraio 2013, Rv. 257693; Cass., n. 741 del 1982; n. 7604 del 1982; n. 5461 del 1983). Sotto il profilo giuridico, non ha dunque rilievo che il piano di calpestio fosse posto ad un'altezza inferiore a metri 2, se il lavoro si svolgeva ad un'altezza superiore. E, in questa prospettiva, occorre osservare come la Corte d'appello abbia sottolineato che l'operaio lavorava a un'altezza tale per cui c'era il rischio, sia teorico che effettivo, che egli potesse cadere dall'alto, trattandosi di un lavoro da effettuarsi, ad operaio in posizione eretta, a oltre 2 m. Ragion per cui il rischio di caduta era prevedibile e doverosamente evitabile, sia in via preventiva, nel POS, sia nel momento esecutivo: trattasi di motivazione del tutto immune da censure.

4. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, l'apparato argomentativo della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguato, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla mancanza di un risarcimento del danno a favore della vittima; all'assenza di resipiscenza, da parte dell'imputato; alla molteplicità ed alla gravità delle violazioni in materia antinfortunistica e al precedente per omicidio colposo, anche se di vecchia data, da cui è gravato il P.R..

5. Fondato è invece l'ultimo motivo di ricorso. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che, in primo grado, il processo si era svolto con rito abbreviato. Orbene, il giudice di appello, qualora pronunci sentenza di condanna, in riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado, nell'ambito di un processo svoltosi con rito abbreviato, deve applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 3, n. 13812 del 12 febbraio 2008, Rv. 239685). Erroneamente pertanto la Corte d'appello non ha applicato la diminuente in esame. Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto. Trattandosi, però, di una determinazione di carattere obbligatorio, cui è estraneo ogni connotato di discrezionalità, la predetta diminuente, nell'ottica delineata dall'art. 620, lett. I, cod. proc. pen., può essere applicata da questa suprema Corte e la relativa riduzione di pena, stabilità dalla legge in misura fissa, può essere effettuata anche in sede di legittimità, muovendo dalla pena irrogata dalla Corte d'appello (mesi 4 di reclusione), e diminuendola di un terzo.

6. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla misura della pena, che va determinata in mesi 2 e giorni 20 di reclusione. Il ricorso va rigettato nel resto.

 

PQM

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che determina in mesi due e giorni 20 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

 

Depositata in Cancelleria il 15 settembre 2017.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598