Sicurezza sul lavoro

Normativa Vigente

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Ministero dell'interno

Decreto 7 agosto 2017

(Gu 24 agosto 2017 n. 197)

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Il Ministro dell'interno

di concerto con

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 218 del 16 settembre 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/Ce, come modificata dalla direttiva n. 98/48/Ce;

Decreta:

Articolo 1

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alle attività scolastiche di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.

2. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

3. All'esito del monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l'esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

4. La verifica di cui al comma 3 viene effettuata dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si procede all'eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

Articolo 3

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V "Regole tecniche verticali", è aggiunto il seguente capitolo "V.7 — Attività scolastiche", contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all'articolo 1.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente lettera "q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante "norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" e successive modificazioni.".

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 dopo le parole "66, ad esclusione delle strutture turistico — ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini" sono inserite le seguenti parole "67, ad esclusione degli asili nido;".

Articolo 4

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2017

Allegato

Regole tecniche verticali

Capitolo V.7: Attività scolastiche

 

V 7.1 Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti[1].

2. Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.

Nota: [1] Corrisponde all'attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuata con il numero 67, ad esclusione degli asili nido.

V 7.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, le attività scolastiche sono classificate come segue:

a) in relazione al numero degli occupanti n:

OA: 100 < n ≤ 300 occupanti;

OB: 300 < n ≤ 500 occupanti;

OC: 500 < n ≤ 800 occupanti;

OD: 800 < n ≤ 1200 occupanti;

OE: n > 1200occupanti .

b) in relazione alla massima quota dei piani h:

HA: h ≤ 12 m;

HB: 12 m < h ≤ 24 m;

HC: 24 m < h ≤ 32 m;

HD: 32 m < h ≤ 54 m;

HE: h > 54 m.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;

TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;

TO: locali con affollamento >100 persone;

Nota: Ad esempio aula magna, mensa, …

TK: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 ;

Nota: Ad esempio: laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, …

TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota: Ad esempio centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...

Nota: Ad esempio, le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni.

TZ: altre aree.

3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell'attività: aree TK.

V 7.3 Profili di rischio

1. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V. 7.4 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.

2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.2 e V.3.

3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

4. È ammesso l'uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all'attività scolastica (es. attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, ...) nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite.

V. 7.4.1 Reazione al fuoco

1. Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (Capitolo S.1).

2. Negli ambienti del comma 1 è ammesso l'impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l'incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell'incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7).

V. 7.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.7-1

Compartimenti Classificazione dell'attività
HA HB HC HD HE
Fuori terra 30 60 90
Interrati 60 90

Tabella V.7-1: Classe minima di resistenza al fuoco

2. Qualora l'attività scolastica si sviluppi al solo piano terra, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tale attività e non adiacenti ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di uscite dirette su luogo sicuro, è ammesso il livello di prestazione 1 per la misura antincendio resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

V.7.4.3 Compartimentazione

1. Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -5 m.

2. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.7-2.

Aree dell'attività Classificazione dell'attività
HA HB HC HD HE
TA Nessun requisito aggiuntivo
TM, TO, TT Di tipo protetto
TK Di tipo protetto [1] Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK
TZ Secondo risultanze dell'analisi del rischio
[1] Di tipo protetto se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.

Tabella V.7-2: Compartimentazione

V.7.4.4 Gestione della sicurezza antincendio

1. Nelle aree TA e TO deve essere affissa cartellonistica indicante il massimo affollamento consentito (Capitolo S.4).

2. Nella attività in cui è richiesto il livello di prestazione I di rivelazione ed allarme(Capitolo S.7), deve essere prevista una procedura gestionale di sorveglianza periodica, durante l'orario di svolgimento dell'attività, delle aree TM e TK, se presenti;

Nota: la sorveglianza periodica, che deve essere codificata nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), si esplica attraverso ispezioni visive delle aree, effettuate da parte di personale addetto appositamente incaricato, per la verifica dell'assenza di anomalie rispetto alle normali condizioni di esercizio.

V.7.4.5 Controllo dell'incendio

1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.7-3.

Aree dell'attività Classificazione dell'attività
HA HB HC HD HE
TA, TM, TO, TT II III III III III
TK III[1] III [1] IV IV IV
TZ Secondo risultanze dell'analisi del rischio
[1] livello IV qualora ubicati a quota di piano inferiore a -5 m

Tabella V.7-3: Livello di prestazione per controllo dell'incendio

2. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, deve essere prevista la protezione interna e devono essere adottati i seguenti parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.7-4.

Classificazione dell'attività Livello di pericolosità minimo Protezione esterna Caratteristiche minime alimentazione idrica (Uni En 12845)
OA, OB, OC 1 Non richiesta Singola
OD, OE 2 [2] Sì [1] Singola superiore

[1] Non richiesta per HA

[2] Per le eventuali aree TK presenti nella attività HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1.

Tabella V7-4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779.

3. Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma Uni En 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.7-5.

Aree dell’attività Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler caratteristiche minime alimentazione idrica (Uni En 12845)
TK Secondo norma Uni En 12845 Singola Superiore [1]
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività OA, OB e OC, alimentazione idrica di tipo singolo.

Tabella V7-5: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845.

V.7.4.6 Rivelazione ed allarme

1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.7-6.

Classificazione dell'attività Classificazione dell'attività
HA HB HC HD HE
OA I [2] II [1] III III IV
OB II [1] II [1] III IV IV
OC III III IV IV IV
OD III III IV IV IV
OE IV

[1] Se presenti, le aree TM,TK e TT devono essere sorvegliate da rivelazione automatica d'incendio (funzione A, capitolo S.7)

[2] Illivello di prestazione I può essere garantito anche dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per l'attività scolastica, purché sia convenuto, e codificato nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), un particolare suono.

Tabella V.7-6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

V. 7.5 Vani degli ascensori

1. Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell’attività devono essere almeno di tipo SB qualora attraversino elementi orizzontali di compartimentazione.

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