Prevenzione incendi, nuove disposizioni per le attività scolastiche
Sicurezza sul lavoro (Normativa Vigente)
Sono in vigore dal 25 agosto 2017 le nuove norme tecniche sulla prevenzione incendi per le attività scolastiche, in attuazione dell'articolo 15, Dlgs 8 marzo 2006, n. 139.
La nuova disciplina introdotta dal Dm Interno 7 agosto 2017, è la normativa tecnica verticale di prevenzione incendi che segue quella riguardante gli uffici, le attività ricettive turistico-alberghiere e le autorimesse. La novità rilevante è l'introduzione nell'allegato 1, Dm 3 agosto 2015 del capitolo "V.7 — Attività scolastiche" che reca disposizioni di prevenzione incendi per edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie con più di 100 occupanti, ad esclusione degli asili nido.
Fino al 31 dicembre 2019, le norme tecniche previste dal Dm 7 agosto 2017 potranno essere applicate anche solo in alternativa alle disposizioni stabilite dal Dm 26 agosto 1992, entro tale data saranno verificati gli elementi raccolti per determinare l'esclusiva applicazione della disciplina prevista dal Dm 7 agosto 2017.
Prevenzione incendi - Disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Norme tecniche di prevenzione incendi - (cd. "Codice di Prevenzione Incendi") - Attuazione Dlgs 139/2006
Prevenzione incendi - Approvazione norme tecniche di prevenzione per le attività scolastiche - Attuazione articolo 15, Dlgs 139/2006
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