Decreto dirigenziale MinTrasporti 17 agosto 2017, prot. n. 89
Incentivi per il trasporto indermodale o trasbordato su ferro ("ferrobonus") - Dm 14 luglio 2017, n. 125 - Termini per la presentazione delle domande e modulistica
N.d.R. - Nel testo del presente decreto e nella modulistica il regolamento 14 luglio 2017 è indicato col numero "367" ma il numero risultante dal testo pubblicato in Gazzetta ufficiale è il "125".
Ultima versione disponibile al 13/11/2024
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto dirigenziale 17 agosto 2017, prot. n. 89
(Pubblicato sul sito del Ministero il 17 agosto 2017)
Definizione delle modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 367 del 14 luglio 2017 e destinate a interventi a sostegno del trasporto intermodale o trasbordato su ferro, ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015 n. 208
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Il Dirigente generale
Visto l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare l'articolo 1, comma 648 che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale ( c.d. "ferrobonus") in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;
Visto l'articolo 1, comma 649 della predetta legge, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto interministeriale n. 367 del 14 luglio 2017 ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 400/1988 (nel seguito "regolamento") emanato in attuazione del su citato articolo 1, comma 649, della legge 208/2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 190 del 16 agosto 2017,
Visto l' articolo 9, comma 2, del citato decreto interministeriale che espressamente prevede che "l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità";
Vista la decisione C (2016)7676 del 24 novembre 2016 con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di stato SA 44627 — Italia — Ferrobonus — Incentivi per il trasporto ferroviario;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità; trasparenza e diffusione d' informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Emana
il seguente decreto:
Articolo 1
Modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di accesso ai contributi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato di cui al Regolamento devono essere presentate via Pec al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale — Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, Via Caraci, 36 00157 Roma, specificando con apposita dicitura nell'oggetto "contributo decreto ferrobonus" così come previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del Regolamento, utilizzando i modelli allegati al presente provvedimento.
2. L'istanza nella forma di cui all'allegato 1 e le dichiarazioni di cui agli allegati nr. 2 (dichiarazione sostituiva relativa ai treni*km commissionati nel triennio 2012-2013-2014) e nr. 3 (dichiarazione di impegno a effettuare il ribaltamento da produrre nei soli casi di beneficiario — operatore del trasporto combinato) hanno validità per due annualità di incentivazione decorrenti dal 31 agosto 2017, data di entrata in vigore del regolamento.
3. Il diritto al contributo dovrà essere comprovato, nel corso delle due annualità, a consuntivo di ciascun periodo di dodici mesi di riferimento, in ragione dei treni *km effettuati — così come previsto dall'articolo 7, comma 1 e comma 2 del Regolamento — previa presentazione del modello di cui all'allegato nr. 4 (modello di rendicontazione) e con l'acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini di cui all'articolo 13 comma 1, lettera a) e lettera b) del regolamento.
4. Le imprese beneficiarie che siano anche operatori di trasporto combinato (Mto) in allegato alla domanda dovranno produrre altresì la dichiarazione di cui all'allegato 3. Ai fini di comprovare l'effettivo ribaltamento di cui all'articolo 11, comma 2 del regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche per il tramite del soggetto gestore di cui all'articolo 4 del Regolamento — renderà disponibili in formato elettronico i modelli utili per i necessari adempimenti.
5. Ai fini del monitoraggio dell'obbligo di mantenimento, per ulteriori 24 mesi, del volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo, le imprese, nei termini di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento trasmettono al Ministero l'elenco dei treni *chilometro effettuati e ulteriori elementi che saranno richiesti dal Ministero ai fini del monitoraggio. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il tramite del Soggetto gestore, renderà disponibili in formato elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati.
6. In caso si rendessero disponibili ulteriori risorse aggiuntive e nelle ipotesi di cui all'articolo 3 comma 3 e comma 5 del regolamento le modalità operative per l'accesso ai contributi per il trasporto ferroviario intermodale o trasbordato saranno disposte con provvedimento del Direttore generale del trasporto stradale e dell'intermodalità.
Articolo 2
Entrata in vigore e apertura dei termini per la presentazione delle domande
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dell'adozione e contestuale pubblicazione nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso decreto sarà altresì pubblicato sul sito web di Ram Spa, Soggetto attuatore di cui all'articolo 4 del regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento le istanze devono pervenire al Ministero esclusivamente via Pec al seguente indirizzo di posta elettronica: incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it, entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto e pertanto entro e non oltre il giorno 2 ottobre 2017.
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Dichiarazione da presentare nel caso di impresa – operatore del trasporto combinato. Articolo 7, comma 4 e articolo 11 del regolamento n. 367 del 14 luglio 2017
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 223 KB
Allegato 4
Modello per la rendicontazione da presentare ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del regolamento n. 367 del 14 luglio 2017
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 362 KB