Trasporti

Normativa Vigente

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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 14 luglio 2017, n. 125

(Gu 16 agosto 2017 n. 190)

Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare l'articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale, in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

Visto l'articolo 1, comma 649, della predetta legge, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, recante: "Codice dei contratti pubblici";

Visto l'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha ridotto la dotazione finanziaria con il taglio dell'intero stanziamento previsto per l'anno 2016, pari a 20 milioni di euro;

Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" che ha previsto che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, le risorse finanziarie stanziate a favore della misura denominata "ferrobonus" sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari ad euro 823.015;

Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 recante "Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie" e in particolare il Capo 6, Sezione 6.1, n. 98 lettera b), riguardante gli aiuti diretti a ridurre i costi esterni, ossia gli aiuti destinati ad incoraggiare il trasferimento modale verso la rotaia in quanto modalità che genera minori costi esterni rispetto ad altri modi di trasporto come il trasporto su gomma;

Vista la decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di Stato SA.44627 — Italia — Ferrobonus — Incentivi per il trasporto ferroviario, previa notifica effettuata dal Ministero per via elettronica in data 22 giugno 2016;

Acquisito il preventivo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 1403 del 9 marzo 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 28 marzo 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 4.3.15.3/2017/8 del 23 maggio 2017;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) "soggetto gestore": la Società Rete Autostrade Mediterranee Spa, soggetto incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;

c) trasporto intermodale: trasporto di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi di scambio modale;

d) trasporto trasbordato: trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, con rottura di carico;

e) nodo logistico: punto nodale per la raccolta, la separazione, il trasbordo e la redistribuzione delle merci, inclusi gli interporti;

f) interporto: complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;

g) imprese utenti di servizi ferroviari: imprese, così come definite dall'articolo 2082 del codice civile, che commissionano treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato;

h) operatore del trasporto combinato (Mto): soggetto che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agisce come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti alle operazioni di trasporto multimodale e che assume la responsabilità dell'esecuzione del contratto;

i) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne garantisce la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;

l) treno completo: il treno acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da un unico cliente.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle risorse statali disponibili.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015, le suddette risorse possono subire riduzioni in caso di minori risparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 645.

3. Tali fondi possono essere incrementati da ulteriori risorse derivanti dall'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Altre risorse destinate o da destinare per le finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono essere oggetto di intese operative con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed erogate secondo le previsioni di cui all'articolo 12.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonché in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento può proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore.

2. Le funzioni e le attività che il soggetto gestore deve svolgere, così come regolamentate dal predetto accordo di servizio, sono quelle di seguito elencate:

a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi;

b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ai beneficiari;

c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione/archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;

d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;

e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attività di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale competente.

3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al presente regolamento e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformità al sopracitato preventivo.

4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attività espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.

Articolo 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese, con sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, di cui all'articolo 1, lettere g) ed h), costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative.

2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese o enti equivalenti;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) non essere sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;

d) possedere una situazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;

f) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

g) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

h) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;

i) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, unitamente a quanto prescritto per l'accesso al contributo in fase di presentazione dell'istanza, deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

4. L'assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a i), costituisce causa di revoca, determinando decadenza dal contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 14.

5. Le imprese richiedenti il contributo sono obbligate, altresì, ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza.

6. Le imprese soggette ad influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria sono obbligate a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione, pena la non ammissibilità al contributo.

Articolo 6

Oggetto e destinazione dell'incentivo

1. L'incentivo è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:

a) a mantenere in essere, per dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012 — 2013 — 2014;

b) a incrementare, per successivi periodi di dodici mesi consecutivi, il volume di traffico ferroviario rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012 — 2013 — 2014;

c) a mantenere, per ulteriori ventiquattro mesi, il volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo.

2. L'importo massimo del contributo per treno*km in ogni caso non può superare 2,50 euro per treno*km. Tale misura base può essere adeguata mediante revisioni annuali nei casi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. In tali casi l'adeguamento della misura è disposto con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, su conforme parere del Ministero dell'economia e finanze, fermi restando i limiti di cui all'articolo 12.

3. Ai fini della quantificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto.

4. Il valore unitario del contributo per treno*km può essere definito anche in funzione della lunghezza del percorso dei singoli treni completi commissionati, al fine di ottimizzarne l'effetto incentivante della scelta intermodale. La trazione non elettrica è limitata strettamente a tratti di raccordo che assicurano la continuità operativa del percorso su ferrovia.

Articolo 7

Attribuzione dei contributi

1. All'impresa è riconosciuto un contributo in ragione dei treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, fino ad un massimo di euro 2,50 per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Il Ministero procederà a comunicare, entro quarantacinque giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilità dell'impresa al contributo.

2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso del triennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'acquisizione di contratti conclusi con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale trasbordato con treni completi.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a condizione che, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento, siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, ai soli fini del raggiungimento di tale soglia e dietro presentazione di idonea documentazione, si considerano come effettuati i treni*chilometro non realizzati per cause non imputabili all'impresa. Ai fini della quantificazione del contributo, non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 chilometri, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto ed un interporto.

4. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.

Articolo 8

Modalità di determinazione dei contributi

1. Il contributo per treno*chilometro, attribuibile ai sensi dell'articolo 7, è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed è erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse disponibili non sono sufficienti, si procede alla riduzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.

2. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse, statali, regionali o locali, le stesse sono utilizzate fino alla concorrenza del limite di cui all'articolo 6, comma 2, e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12.

Articolo 9

Procedura di accesso

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi sulla base di una istruttoria condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento, pubblicato nei siti web istituzionali del soggetto gestore e in quello del medesimo Ministero, nel rispetto dei principi di trasparenza e accessibilità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 331 .

3. Per accedere ai contributi, le imprese devono presentare l'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale — Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, Via Caraci, 36 — 00157 Roma, specificando con apposita dicitura nell'oggetto "contributo decreto ferrobonus".

4. Le istanze devono pervenire al Ministero via Pec al seguente indirizzo di posta elettronica: incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it, entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2.

5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite istruzioni operative necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.

Articolo 10

Istruttoria delle domande e quantificazione del contributo

1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dal provvedimento di cui all'articolo 9, si procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

2. L'ammissione al contributo è notificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti via posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore; in caso di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda è rigettata previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il contributo è quantificato, annualmente, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle modalità di cui all'articolo 13; i contributi sono erogati secondo quanto disposto dall'articolo 8.

4. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica la veridicità dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei treni*km.

Articolo 11

Termini e modalità del ribaltamento del contributo

1. Gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela, sono tenuti a verificare la regolarità dell'imprese di autotrasporto di merci per conto terzi presso il Portale dell'Albo degli Autotrasportatori. La quota di contributo non è ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, è effettuato dopo la verifica di cui al presente comma.

2. Il ribaltamento del contributo è praticato dal beneficiario del contributo, operatore del trasporto intermodale o trasbordato, sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 4, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.

Articolo 12

Cumulo dell'incentivo

1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali ed enti locali, la contribuzione complessiva non può eccedere:

a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri sottostanti accessori quali verifica, formazione treno e manovra;

b) per ciascun servizio ferroviario, il 50 per cento del differenziale medio su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa documentazione, è tenuto a verificare, per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati nel comma 1.

Articolo 13

Rendicontazione e monitoraggio

1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento, l'impresa deve far pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 4:

a) il riepilogo dei treni*chilometro effettuati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza del primo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo e della liquidazione del contributo (origine, destinazione, estremi lettera di vettura, chilometraggio), corredato delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e dal rappresentante dell'impresa ferroviaria che ha effettuato i servizi, attestanti la veridicità dei dati ivi riportati;

b) copia dei contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi relativi ai trasporti effettuati.

2. Il contributo è quantificato a consuntivo dei singoli periodi di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6 e sulla base dei treni*chilometro effettivamente realizzati nel periodo incentivato.

3. L'Amministrazione dà comunicazione ai singoli interessati in ordine all'ammontare del contributo agli stessi spettante tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo la disponibilità di cassa.

4. Ai fini del monitoraggio, di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), nel corso dei ventiquattro mesi decorrenti dalla scadenza dell'ultimo periodo incentivato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento del volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo.

5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 4, entro sessanta giorni dal termine di scadenza di ciascun periodo di dodici mesi successivi alla scadenza dell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo e per due periodi consecutivi:

a) l'elenco dei treni*chilometro effettuati nel periodo di dodici mesi soggetto a monitoraggio;

b) ulteriori dati che saranno richiesti dal Ministero ai fini del monitoraggio.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il tramite soggetto gestore incaricato delle attività di istruttoria, gestione e monitoraggio dell'intervento, rende disponibili in formato elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio anche sul sito del Ministero medesimo.

Articolo 14

Recupero dei contributi

1. Nei casi di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il beneficiario non può accedere ai contributi per alcun periodo di incentivazione ed è tenuto alla restituzione integrale del contributo eventualmente già percepito.

2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonché al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 11.

3. All'esito del monitoraggio, in caso di mancato adempimento all'obbligo di mantenere per ulteriori ventiquattro mesi successivi al triennio di incentivazione il volume di traffico ferroviario raggiunto, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad un recupero dei contributi erogati per l'intero periodo di incentivazione, in misura pari alla percentuale di riduzione di traffico riscontrata in sede di verifica.

4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 15

Controlli

1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese utenti e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie e può, altresì, acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di incentivazione, anche ai fini di verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). Qualora dall'attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicità delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 16

Norme finali

1. L'accesso ai contributi di cui al presente regolamento è consentito alle imprese aventi sede legale in Italia e negli altri Stati dello Spazio Economico Europeo e, a condizioni di reciprocità, anche alle imprese aventi sede in Svizzera.

2. Tutta la documentazione che le imprese devono presentare ai sensi e per i fini del presente regolamento deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.

3. Le imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini del presente decreto, secondo i contenuti e le modalità comunicati dal Ministero stesso.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente decreto.

Articolo 17

Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente regolamento è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

 

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 luglio 2017

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