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Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 2016/403/Ue

Elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi alla normativa dell'Unione in materia di trasporto commerciale su strada

Ultima versione disponibile al 01/05/2024

Commissione europea

Regolamento 18 marzo 2016, n. 2016/403/Ue

(Guue 19 marzo 2016 n. L 74)

Regolamento che integra il regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/Ce del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/22/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (Cee) n. 3820/85 e (Cee) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/Cee del Consiglio 2 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione è tenuta, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (Ce) n. 1071/2009, a stilare un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV del medesimo regolamento, possono comportare la perdita dell'onorabilità dell'impresa di trasporti su strada o del gestore dei trasporti.

(2) A tal fine, la Commissione dovrebbe definire il livello di gravità delle infrazioni con riferimento al rischio per la vita o di lesioni gravi che esse comportano e indicare la frequenza del ripetersi dell'evento oltre la quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi.

(3) L'elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi da stabilire dovrebbe contenere le violazioni delle norme dell'Unione relative alle aree indicate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ce) n. 1071/2009.

(4) È necessario che gli Stati membri tengano conto delle informazioni su tali infrazioni, nel fissare le priorità per i controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1071/2009.

(5) I provvedimenti da adottare sono necessari per assicurare trasparenza, correttezza e certezza giuridica nell'ambito della valutazione della gravità delle infrazioni e delle loro implicazioni per l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporti.

(6) Tuttavia, spetta alle autorità competenti dello Stato membro attuare una procedura amministrativa nazionale complessiva per stabilire se la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta proporzionata nei singoli casi. Tale procedura d'esame nazionale dovrebbe includere, se del caso, un controllo effettuato nei locali dell'impresa in questione. Nel valutare l'onorabilità è necessario che gli Stati membri prendano in considerazione il comportamento dell'impresa, dei suoi responsabili e di qualsiasi altro soggetto interessato.

(7) La classificazione armonizzata di infrazioni gravi dovrebbe fornire la base per estendere il sistema di classificazione del rischio, istituito a livello nazionale da ogni Stato membro a norma dell'articolo 9 della direttiva 2006/22/Ce, al fine di coprire tutte le infrazioni gravi dell'Unione in materia di trasporto stradale, indicate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ce) n. 1071/2009, che possono pregiudicare l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporti.

(8) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1071/2009 prevede inoltre che gli Stati membri inseriscano le suddette infrazioni gravi nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada entro il 1° gennaio 2016. La classificazione armonizzata di infrazioni costituisce pertanto un importante passo in avanti per garantire una concorrenza più equa tra imprese, un'applicazione più armonizzata e un funzionamento efficiente del Registro europeo delle imprese di trasporto su strada previsto dal sistema di scambio di informazioni.

(9) Nell'interesse della trasparenza e della concorrenza leale è opportuno stabilire un metodo comune di calcolo della frequenza oltre la quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi da parte dell'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Tali infrazioni ripetute possono portare all'avvio della procedura amministrativa nazionale, che, a discrezione dell'autorità competente, può risultare nella perdita dell'onorabilità di un operatore dei trasporti.

(10) Di norma, la frequenza deve essere stabilita tenendo conto della gravità dell'infrazione, della durata e del numero medio dei conducenti. Essa deve essere considerata la soglia massima, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di applicare soglie inferiori, come prevede la procedura amministrativa nazionale ai fini della valutazione dell'onorabilità.

(11) Ai fini della coerenza e trasparenza sotto il profilo giuridico è inoltre necessario modificare l'allegato III della direttiva 2006/22/Ce modificando il livello di gravità di talune infrazioni ivi indicate in conformità all'elenco di infrazioni più gravi che figura nell'allegato IV del regolamento (Ce) n. 1071/2009.

(12) L'elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi è stato stabilito di concerto con gli Stati membri e le parti interessate a livello di Unione, laddove la valutazione del livello di gravità si è basata sulle migliori pratiche e sull'esperienza maturata nell'applicazione delle pertinenti disposizioni legislative negli Stati membri. Le infrazioni più gravi di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 1071/2009 hanno costituito la soglia massima di riferimento per la valutazione del livello di gravità di altre infrazioni rilevanti.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (Cee) n. 3821/85 del Consiglio 3 ,

Ha adottato il presente regolamento

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce un elenco comune di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi alla normativa dell'Unione in materia di trasporto commerciale su strada, come stabilito all'allegato I del presente regolamento, che, oltre a quelle di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 1071/2009, possono comportare la perdita dell'onorabilità di un trasportatore su strada.

2. Il presente regolamento prevede la frequenza massima del ripetersi dell'evento oltre la quale infrazioni gravi ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti, come stabilito nell'allegato II.

3. Gli Stati membri tengono conto delle informazioni sulle infrazioni gravi di cui ai paragrafi 1 e 2 nell'attuazione della procedura amministrativa nazionale per la valutazione dell'onorabilità.

Articolo 2

L'allegato III della direttiva 2006/22/Ce è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Allegato I

Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni

Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 378 KB


Allegato II

Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni

1. Se commesse ripetutamente, le infrazioni gravi (Ig) e molto gravi (Img) elencate nell'allegato I sono considerate ancora più gravi dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Nel calcolo della frequenza del ripetersi delle infrazioni gli Stati membri tengono conto dei seguenti fattori:

a) gravità dell'infrazione (Ig o Img)

b) durata (almeno un anno dalla data del controllo)

c) numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti (media annua)

2. In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi, oltre la quale la loro gravità aumenta, è stabilita come segue: 3 Ig/per conducente/per anno =1 Img 3 Img/per conducente/per anno =avvio di procedura nazionale sull'onorabilità

3. Il numero di infrazioni per conducente per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (Ig o Img) per il numero medio di conducenti occupati durante l'anno. La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi. Gli Stati membri possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell'onorabilità.

Allegato 3

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Note ufficiali

1.

Gu L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

 

2.

Gu L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

 

3.

Regolamento (Cee) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Gu L 370 del 31.12.1985, pag. 8).

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