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Dm Trasporti 19 luglio 2016

Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle
imprese di autotrasporto, per l'annualità 2016

Ultima versione disponibile al 29/04/2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 19 luglio 2016

(Gu n. 216 del 15 settembre 2016)

Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto, per l'annualità 2016

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto l'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che autorizza, a decorrere dall'anno 2015 e per un triennio, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2015, n. 130, recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in applicazione del suddetto articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera d) del citato decreto interministeriale che destina 40 milioni di euro a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018", ed in particolare la tabella 10 allegata alla suddetta legge;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 recante "ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018", che prevede l'iscrizione, per l'anno 2016 di € 35.347.868 sul capitolo 7309 — Fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto — dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato pertanto che, in relazione agli stanziamenti disposti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, i fondi destinati per l'anno 2016 al finanziamento delle misure a favore degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale 29 aprile 2015, sono pari a € 35.347.868;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 luglio 2016, n. 231 che ha modificato, per l'annualità 2016, la ripartizione delle risorse di cui al predetto decreto 29 aprile 2015, n. 130 e che, pertanto, la somma destinata per l'anno corrente al finanziamento delle misure a favore degli investimenti è ridotta a € 25.347.868;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ed, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, punto 29 e l'articolo 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importo minore "de minimis";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016 recante "Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese", ed, in particolare, l'articolo 5, commi 3 e 8, relativi agli investimenti ammissibili e l'articolo 7, comma 1, concernenti il cumulo delle agevolazioni;

Preso atto della perdurante esigenza di prevedere misure volte all'incentivazione del processo di rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto ed in particolare di incentivare l'acquisto di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e biometano onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori più sensibili, nonché per le più lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;

Ritenuto opportuno incentivare l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e a diversificare la produzione, massimizzando l'utilizzo di modalità alternative al trasporto stradale, nonché l'acquisto di beni capitali destinati al trasporto intermodale, ovvero casse mobili e rimorchi portacasse, anche al fine di ottimizzare la catena logistica;

Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché di casse mobili in connessione con l'acquisto di rimorchi portacasse, può essere diretta a tutte le imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili e dei relativi contributi, ai sensi del Regolamento generale di esenzione (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovraccosto necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista tecnologico ed ambientale;

Visto l'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Considerata la necessità che la previsione della radiazione, tramite rottamazione o esportazione, al di fuori del territorio dell'Unione europea, dei veicoli più obsoleti si coniughi con il rinnovo del parco veicolare, ottimizzando così gli effetti favorevoli sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad una maggiorazione degli incentivi a favore delle reti di imprese che effettuano gli investimenti previsti, consente di dare un primo impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo dei servizi logistici ed al riequilibrio modale, anche andando ad incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso;

Visto l'articolo 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Vista la nota della direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità n. 12742 del 5 luglio 2016;

Decreta:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2016, nel limite di spesa pari a € 25.347.868. A valere sulle suddette risorse, sono accantonati € 347.868 in un fondo di riserva a copertura di eventuali contenziosi giurisdizionali connessi con la gestione della presente misura.

2. Le risorse di cui al comma 1, per € 25.000.000, sono destinati ad incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente decreto.

3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché , ove del caso, nel rispetto delle condizioni generali previste dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte delle risorse globalmente disponibili, pari a € 25.000.000:

a) 7 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);

b) 6,5 milioni di euro per radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea, di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiorea 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;1

c) 9 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;

d) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.

5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5, il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l'erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.

7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 del citato regolamento (Ue) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non può superare € 600.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

8. Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

9. Non si procede all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni di cui al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato.

Articolo 2

Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto

1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data posteriore alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ultimati entro il 15 aprile 2017.

2. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di:

a) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in € 3.500 per ogni veicolo CNG e in € 10.000 per ogni veicolo elettrico, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in € 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in € 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.

3. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del presente decreto, è finanziabile la radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea, di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI. Il contributo è determinato in € 7.000 per ogni veicolo radiato avuto riguardo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione di quello radiato.

4. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Il contributo viene determinato:

a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per ogni semirimorchio. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in € 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali;

5. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in € 8.500 per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

6. I contributi di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 5. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (Ula) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal file gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

Articolo 3

Modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'articolo 2 gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.

2. Con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da emanarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei suddetti requisiti.

Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande, secondo quanto previsto all'articolo 4.

Articolo 4

Destinatari della misura di aiuto

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. Le modalità di presentazione delle domande e i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2016

Allegato 1

Dispositivi innovativi (articolo 2, comma 4)
Spoiler laterali (ammesse dal Reg. Ue N. 1230/2012, masse e dimensioni)
Appendici aerodinamiche posteriori

 

Dispositivi elettronici gestititi da centraline Ebs (Electronic Braking System) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carchi parziali o non uniformemente distribuiti.

Pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento, RRC, inferiore a 8,0 kg/t (che corrisponde alle classi di efficienza energetica da A ad E) dotati di Tyre Pressure Monitoring System (Tpms)

 

Telematica indipendente collegata all'Ebs (Electronic Braking System) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm)
Dispositivi elettronici gestititi da centraline Ebs (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata
Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno
Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo

Note redazionali

1.

Per l'annullamento "in parte qua" dell'articolo 1, comma 4, lettera b) si veda la sentenza del Tar del Lazio 7 settembre 2017, n. 9624.

Giurisprudenza correlata

Sentenza Tar Lazio 7 settembre 2017, n. 9624 Autotrasportatori di cose per conto di terzi - Sovvenzione statale per rinnovo e adeguamento parco veicolare - Dm 19 luglio 2016 - Incentivo per la rottamazione tramite esportazione al di fuori dell'Ue - Assenza di beneficio ambientale - Regolamento 651/2014/Ue sugli aiuti di stato - Non conformità - Annullamento

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