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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 19 aprile 2002 n. 1479

Edilizia - Concessione per installazione di antenna di telefonia - Diniego - Riferimento all'impatto ambientale dell'antenna - Sufficienza

Tar Veneto

Sentenza 19 aprile 2002 n. 1479

 

(omissis)

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

del provvedimento comunale 24.1.2002 n. 13971 di diniego di concessione edilizia, della proposta del responsabile del procedimento 22.1.2002, del parere della Commissione edilizia 22.1.2002 n. 21/02, dell'atto 6.2.2002 n. 2145 e delle deliberazioni consiliari 29.11.2000 n. 74 e 24.2.2001 n. 11.

 

Visto il ricorso, notificato il 5.4.2002 e depositato presso la segreteria il 9.4.2002, con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo del Garda, depositato il 18.4.2002;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 18 aprile 2002, convocata à sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'articolo 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205 — relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato — l'avv. Mantovan per la parte ricorrente e l'avv. Pasquini per il Comune intimato;

Rilevata, à sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

 

considerato

che la motivazione dell'impugnato provvedimento di diniego di concessione edilizia per l'installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare è basata &endash; tra l'altro &endash; sul rilievo che "l'opera progettata viene ad inserirsi in un contesto di notevole interesse paesaggistico, caratterizzato dalla presenza del lago di Garda, deturpandone l'ambiente";

che tale autonomo rilievo appare sufficiente ed assorbente, in relazione alla circostanza che l'impianto consiste principalmente in un palo alto 24 metri, sul quale saranno collocate le antenne, che costituiscono una struttura non priva di impatto ambientale;

che perciò il provvedimento impugnato resiste alle censure dedotte con l'ottavo motivo di ricorso, mentre le altre censure attengono ai profili urbanistici ed edilizi autonomi rispetto all'aspetto paesaggistico, di per sé sufficiente a sorreggere il provvedimento di diniego della concessione edilizia;

che il ricorso va perciò respinto;

che le spese del giudizio seguono la soccombenza.

 

PQM

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

 

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in ¤ 2.500,00 (duemilacinquecento/00), al netto di I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2002.

(omissis)

Depositata il 19 aprile 2002.

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