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Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 28 aprile 2017

(Gu 3 luglio 2017 n. 153)

Modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante: "Norme in materia ambientale";

Visto in particolare il comma 9-septies, dell'articolo 29-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006, aggiunto dall'articolo 7, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri che l'Autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente, entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C n. 136/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante: "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2011, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto proprio decreto n. 141 del 26 maggio 2016, con il quale sono stati emanati criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerata l'opportunità di meglio chiarire le modalità di applicazione dei criteri indicati nel citato decreto n. 141/2016;

Considerata l'opportunità di rivedere i valori dei coefficienti posti a riferimento negli allegati tecnici del citato decreto n. 141/2016, alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti in merito alla estensione ed onerosità delle attività di ripristino ambientale storicamente resesi necessarie, anche sulla base delle esperienze relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale;

Considerati i primi esiti istruttori relativi ai procedimenti di validazione delle relazioni di riferimento presentate per gli impianti di competenza statale;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche al decreto ministeriale n. 141/2016

1. L'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 141 del 26 maggio 2016 è sostituito con l'allegato A al presente decreto.

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2017

Allegato A

Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie

1. Quantificazione commisurata alla efficacia dello strumento.

Ferma restando la competenza dell'Autorità competente a valutare l'adeguatezza delle garanzie prestate, l'importo delle garanzie stesse deve tenere conto della efficacia dello strumento finanziario scelto. Tra gli strumenti finanziari possibili, difatti, ce ne sono alcuni che introducono una significativa alea riguardante tempi e effettiva possibilità di escussione delle garanzie, alea che va debitamente considerata con corrispondenti aumenti degli importi. È altresì possibile che il gestore attivi (o abbia già attivato) più strumenti finanziari che concorrono a fornire la garanzia in maniera indipendente, determinando una riduzione della alea corrispondente all'attivazione di uno solo di tali strumenti.

I criteri di calcolo di cui ai seguenti capitoli fanno riferimento a casi in cui si ricorre a garanzie finanziarie "a prima richiesta e senza eccezioni", in grado di assicurare una elevata efficacia. Ricadono in tale tipologia, ad esempio, le garanzie finanziarie prestate secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a favore dell'amministrazione beneficiaria.

Ove l'Autorità competente ammetta il ricorso a diverse tipologie di garanzie finanziarie senza verificare per esse una efficacia paragonabile a quelle "a prima richiesta e senza eccezioni", o ove egli attivi più strumenti che concorrono a fornire garanzia in maniera indipendente, si provvederà ad adeguare gli importi di riferimento determinati con i criteri cui ai seguenti capitoli rispettivamente aumentandoli o riducendoli in funzione della reale efficacia e dell'importo garantito da tali strumenti.

Pare in proposito, opportuno precisare che la citata alea è l'unico rischio da quantificare da parte dell'Autorità competente nell'ambito della determinazione dell'importo della garanzia. Per il resto l'Autorità competente dovrà piuttosto valutare la verosimile onerosità (non quantificare il rischio) del possibile ripristino alle condizioni della relazione di riferimento.

Il presente allegato, pertanto, non detta criteri per quantificare il rischio di dover attivare le garanzie per tale ripristino, per quanto tale elemento possa essere di interesse del gestore, in particolare con riferimento ai suoi rapporti con eventuali terzi che prestano la garanzia.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, le installazioni dotate di registrazione Emas usufruiscono di una riduzione del 50% delle garanzie finanziarie, e quelle dotate di certificato Iso 14001 una riduzione del 40%.

Si rammenta altresì che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, nel caso in cui sono operative, per l'installazione, garanzie prestate per la esecuzione di interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, fino allo svincolo di tali somme le garanzie di cui al presente allegato, per il ripristino del sito alle condizioni della relazione di riferimento, non sono dovute.

Pare a riguardo opportuno precisare che non sono pertinenti, a tal fine, le garanzie prestate per attività di messa in sicurezza operativa o d'emergenza, non avendo tali attività finalità di recupero completo del sito. Sono invece senz'altro pertinenti le attività di vera e propria bonifica e le attività di messa in sicurezza permanente, trattandosi di attività volte alla definitiva sistemazione del sito, con prospettiva di sua altra destinazione.

Tutto quanto sopra esposto trova applicazione anche laddove i progetti di bonifica o messa in sicurezza permanente vengano approvati in un momento successivo alla prestazione delle garanzie di cui al presente decreto, di cui il gestore potrà richiedere conseguentemente la sospensione contestualmente alla prestazione delle garanzie ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006.

In presenza di progetti di messa in sicurezza operativa, gli importi delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi del presente decreto sono ridotti proporzionalmente al valore della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, in relazione all'intervento di messa in sicurezza operativa previsto. Tale riduzione, in ogni caso, non potrà eccedere il 30% della garanzia finanziaria altrimenti calcolata ai sensi del presente decreto.

 

2. Criteri di calcolo commisurati ai quantitativi di sostanze.

L'importo delle garanzie finanziarie è generalmente commisurato alla quantità di sostanze pericolose pertinenti all'esercizio di ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione, determinate in condizioni corrispondenti alla massima capacità produttiva.

A tal fine per l'intera installazione vanno computati per ogni classe di pericolosità (coerentemente con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) i relativi quantitativi massimi di sostanze Qi usati, prodotti e rilasciati dall'installazione, nel corso di un anno. In caso di trasformazione di materie prime pericolose in prodotti, scarichi o emissioni pericolosi, le quantità sono conteggiate una sola volta, a condizione di fare riferimento alla classe di pericolosità più penalizzante tra quelle attribuite. Con tali dati l'importo delle garanzie sono determinate applicando la seguente formula.

 

Garanzia [euro] = Q1 × CU1 + Q2 × CU2 + Q3 × CU3 + Q4 × CU4

 

dove CUi è il coefficiente unitario espresso in euro su tonnellata (o a metro cubo, se tale unità, a giudizio del gestore, è più adeguata alla misura delle quantità di sostanza) di sostanza pericolosa pertinente di una determinata classe di pericolosità gestita annualmente, il cui valore è indicativamente riportato nella seguente tabella, ferme restando le definitive valutazioni dell'Autorità competente nell'esame dei singoli casi concreti.

 

Classe* Indicazione di pericolo
(regolamento (Ce) n. 1272/2008)
Quantitativi
Mg (o  m³)
CU
€/Mg (o €/m³)
1 H350, H350(i), H351, H340, H341 Q1 CU1 =8
2 H300, H304,H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411
R54, R55, R56, R57
Q2 CU2 =4
3 H301,H311, H331, H370, H371,  H372 Q3 CU3 =2
4 H302, H312, H332, H412, H413,  R58 Q4 CU4 =1
*
  1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)
  2. Sostanze letali, sostanze pericolose per fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente
  3. Sostanze tossiche per l'uomo
  4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente

 

Per impianti nuovi la determinazione dei quantitativi massimi di sostanze gestite annualmente fa riferimento ad un esercizio continuativo alle condizioni di massima capacità produttiva, tenendo conto di eventuali limiti tecnologici o legali.

Per impianti in funzione da almeno 5 anni nell'assetto attuale e nel caso di installazioni con lavorazioni stagionali o comunque discontinue, la determinazione dei quantitativi massimi di sostanze gestite annualmente può invece fare riferimento ai dati medi storici rilevati in un periodo significativo.

 

3. Criteri di calcolo commisurati alle estensione delle aree interessate.

I criteri di cui al capitolo 2 forniscono indicazioni su valori della garanzia da richiedere con riferimento ad installazioni che interessano le porzioni di territorio minime necessarie alla collocazione degli impianti. Va peraltro tenuto conto che installazioni che distribuiscono su porzioni di territorio ampie le proprie attività possono corrispondentemente contaminare aree più vaste e quindi richiedere maggiori risorse per il ripristino alle condizioni della relazione di riferimento. A tal fine per installazioni molto estese i valori della garanzia posti a riferimento nel capitolo 2 possono essere sostituiti con i valori per ettaro (o sua frazione) di estensione del territorio interessato riportati nella seguente tabella per ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione. Si noti che tali valori andrebbero sommati per tutte le categorie presenti per determinare gli importi della garanzia da confrontare con quelli di cui al capitolo 2 e conseguentemente da porre a riferimento (invece di quelli di cui al capitolo 2) nel caso di installazioni molto estese, ferme restando anche in questo caso le definitive valutazioni dell'Autorità competente nell'esame dei singoli casi concreti.

 

codice Ippc Categoria di attività garanzia per estensione
(euro/10.000 m²)
1.1 Attività finalizzate alla produzione di energia
attraverso combustione
50.000
1.2 raffinazione di petrolio o gas 300.000
1.3 produzione coke 100.000
1.4 gassificazione o liquefazione carbone o altri
combustibili
100.000
2.1; 2.2 Arrostimento o sinterizzazione minerali metallici; produzione
ghisa o acciaio
200.000
2.3; 2.4; 2.5; 2.6 lavorazione metalli ferrosi e non; funzionamento fonderie di metalli; trattamenti superficiali con processi elettrolitici o
chimici
50.000
3.1 produzione di cemento, calce viva, ossido di
magnesio
100.000
3.2 produzione di amianto 500.000
3.3 ; 3.4 fabbricazione del vetro; fusione sostanze minerali 50.000
3.5 fabbricazione prodotti ceramici 25.000
4.1 produzione di prodotti chimici organici 400.000
4.2 produzione di prodotti chimici inorganici 300.000
4.3 produzione di fertilizzanti 100.000
4.4; 4.5 produzione di prodotti fitosanitari o biocidi;
produzione di prodotti farmaceutici
200.000
4.6 produzione di esplosivi 100.000
5 gestione dei rifiuti 0
6.1 fabbricazione di pasta di carta, carta, cartoni, pannelli a base di
legno
50.000
6.2 pretrattamento o tintura di fibre tessili 50.000
6.3 concia di pelli 50.000
6.4; 6.5; 6.6 produzioni alimentari, smaltimento o riciclaggio carcasse;
allevamento intensivo
15.000
6.7 trattamenti superficiali con solventi 50.000
6.8 fabbricazione carbonio o grafite 25.000
6.9 stoccaggio geologico CO2 0
6.10 conservazione del legno 50.000
6.11 trattamento indipendente acque reflue 50.000

 

Nel caso in cui nell'installazione siano condotte più categorie di attività, per ciascuna di esse la garanzia finanziaria di riferimento può fare riferimento alla estensione delle aree interessate esclusivamente da tale attività, con le seguenti condizioni:

ove non sia possibile dal punto di vista tecnico attribuire in maniera esclusiva una area ad una categoria di attività di cui alla precedente tabella, essa sarà attribuita alla categoria di attività cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria;

nel caso in cui l'installazione presenti aree non utilizzate per alcuna categoria di attività di cui alla precedente tabella, ma piuttosto per attività tecnicamente connesse ad una o più attività di cui alla precedente tabella, esse saranno attribuite alla categoria di attività connessa cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria.

Nel caso in cui nel sito siano presenti aree non utilizzate né per attività di cui alla precedente tabella, nè per attività ad esse tecnicamente connesse, tali aree ai fini del presente decreto possono considerarsi esterne all'installazione e pertanto non oggetto di garanzie finanziarie.

Per tenere conto della riduzione della probabilità di contaminazione sull'intero sito corrispondente all'aumento della estensione interessata da categorie di attività omogenee, gli importi posti a riferimento nella precedente tabella trovano applicazione diretta solo per i primi 50 ettari di estensione. Le estensioni eccedenti i 50 ettari fino ai 200 ettari sono computate al 50% e quelle eccedenti i 200 ettari al 10%.

 

4. Riduzione connessa al periodo di vita utile residuo.

La intensità della contaminazione, a parità di altre condizioni, dipende dal periodo di esercizio dell'installazione. A tal fine gli importi di cui ai capitoli 2 e 3 fanno riferimento ad una vita utile residua di riferimento per l'installazione di 50 anni.

Per installazioni che alla data di predisposizione della relazione di riferimento hanno già programmato la cessazione definitiva delle attività in tempi più brevi, ove possano dimostrare tale impegno all'Autorità competente, agli importi indicati nei precedenti capitoli potranno essere applicati i seguenti coefficienti riduttivi.

 

Tempo di vita residuo
programmato
Coefficiente riduttivo
40-49 anni 0,9
20-39 anni 0,8
10-19 anni 0,7
3-9 anni 0,6
2 anni o meno 0,5

 

Dopo la prima presentazione della relazione di riferimento, il gestore potrà chiedere l'applicazione di più favorevoli coefficienti riduttivi (che tengano conto della minore vita utile residua) ove dimostri, con un aggiornamento della relazione di riferimento, che fino a quel momento lo stato di contaminazione del sito non è peggiorato rispetto a quello identificato nella precedente relazione di riferimento.

 

5. Determinazione degli importi minimi connessi alla caratterizzazione.

Al fine di verificare quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo del decreto del Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio n. 141/2016, l'Autorità competente acquisisce dal gestore evidenza dei costi sostenuti per la redazione della relazione di riferimento.

Tali costi, corrispondenti a (e rappresentativi di) quelli che bisognerà in ogni caso sostenere per le valutazioni di cui alla lettera b), dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, costituiscono in ogni caso l'importo minimo della garanzia finanziaria.

 

6. Esempi di calcolo.

Esempio 1 — Si considera, a titolo di esempio, una installazione che interessa un sito di 38.000 m² (4 ettari) in cui sono condotte le seguenti attività di cui all'allegato VIII, alla parte seconda, del decreto legislativo n. 152/2606: a) produzione di coke; b) arrostimento o sinterizzazione minerali metallici o produzione ghisa o acciaio; c) lavorazione metalli ferrosi.

Il gestore fa ricorso ad una garanzia finanziaria "a prima richiesta e senza eccezioni", assicura una vita residua dell'installazione non superiore a 25 anni e documenta una spesa, sostenuta per la redazione della relazione di riferimento, di 100.000 euro. Il gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale.

L'Autorità competente decide di richiedere importi di garanzia corrispondenti a quelli più alti posti a riferimento, non rilevando alcuna casistica particolare che possa motivare aumenti o riduzioni rispetto a tali importi.

In tal caso la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione delle attività condotte sarà di euro 200.000 × 4 × 0,8 = 640.000.

Ammettiamo che tale installazione consumi-produca-scarichi, alla capacità produttiva ogni anno:

3.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q1 ,

6.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q2 ,

130.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q3

e

500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q4

La garanzia da corrispondere in relazione a tali quantità sarebbe:

 

[(3.000 × 8 + 5.000 × 4 + 130.000 × 2 + 500.000 × 1) × 0,8] euro = 643.200 euro

 

Poiché tale importo è maggiore di quello calcolato in relazione alla estensione delle attività condotte, il gestore dovrà corrispondere la garanzia per 643.200 euro.

Se il gestore potrà dimostrare che storicamente nell'ultimo quinquennio i livelli produttivi annui effettivi sono stati il 50% di quelli calcolati alla capacità produttiva, la garanzia da corrispondere in relazione alle quantità diventa di 321.600 euro.

Poiché tale importo è minore di quello calcolato in relazione alle estensione delle attività, la garanzia da corrispondere sarà di 640.000 euro.

Se il gestore potrà dimostrare che 0,9 ettari non sono utilizzati per attività tecnicamente connesse alla produzione e che ciascuna delle attività è limitata ad un'area dello stabilimento di estensione minore dell'ettaro, la garanzia minima, in relazione alle attività condotte, diverrà di euro (200.000+100.000+50.000) × i × 0,8 = 280.0000

Conseguentemente la garanzia da corrispondere sarà quella calcolata in relazione alle quantità di sostanze pericolose pertinenti: 321.600 €

Se, infine, il gestore, adottasse un sistema di gestione registrato Emas e, due anni prima della programmata cessazione di attività, aggiornasse la relazione di riferimento, dimostrando di non aver fino a quel momento determinato un peggioramento dello stato di contaminazione, la garanzia in relazione alla estensione delle attività condotte, diverrà di euro (200.000+100.000+50.000) × 1 × 0,5 × 0,5 = 87.500

La garanzia da corrispondere calcolata in relazione alle quantità di sostanze pericolose pertinenti sarà: [(1.500 × 8 + 3.000 × 4 + 65.000 × 2 + 100.000 × 1) × 0,5 × 0,5] euro = 63.500 €

Conseguentemente la garanzia da corrispondere sarà di importo pari al minimo necessario per effettuare le valutazioni di cui alla lettera b), dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero di 100.000 €

 

Esempio 2 — Si considera, a titolo di ulteriore esempio, una installazione che interessa un sito di 1.200.000 m² (120 ettari) in cui sono condotte attività di raffinazione di petrolio.

Il gestore fa ricorso ad una garanzia finanziaria "a prima richiesta e senza eccezioni" e documenta una spesa, sostenuta per la redazione della relazione di riferimento, di 3.000.000 euro. Il gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale.

L'Autorità competente decide di richiedere importi di garanzia corrispondenti a quelli più alti posti a riferimento, non rilevando alcuna casistica particolare che possa motivare aumenti o riduzioni rispetto a tali importi.

In tal caso la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione delle attività condotte sarebbe di euro 300.000 × (50 + 70×0,5) = 25.500.000 €

Ammettiamo che l'installazione abbia consumato-prodotto-scaricato, (conteggiando le sostanze consumate e prodotte una sola volta con riferimento alla sostanza più pericolosa) nell'ultimo quinquennio, ogni anno mediamente:

2.500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q1,

500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q2,

700.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q3

e

500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q4

La garanzia da corrispondere in relazione a tali quantità sarebbe di euro:

 

(2.500.000 × 8 + 500.000 × 4 + 700.000 × 2 + 500.000 × 1) = 23.900.000 euro

 

Poiché tale importo è minore di quello calcolato in relazione alla estensione delle attività condotte, il gestore dovrà corrispondere la garanzia per 25.500.000 €

Se il gestore può dimostrare che 15.000 m² del sito sono riservati ad attività di produzione di energia elettrica (categoria Ippc 1.1), la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione delle attività condotte potrebbe essere ricalcolata come segue euro 300.000 × (50+ 69×0,5) + 50.000 × 2 = 25.450.000 €

Tale ricalcolo comporta, nel caso specifico, una modesta riduzione dell'importo della garanzia da prestare.

Se però il gestore può dimostrare che solo 800.000 m² del sito sono effettivamente oggetto di attività da parte della raffineria e della centrale, essendo i rimanenti 40 ettari destinati ad attività non tecnicamente connesse (campi per tiro a volo, viabilità, mensa, spaccio aziendale, orto del custode, eliporto, etc...), la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione delle attività condotte sarà di euro 300.000 × (50+29×0,5) + 50.000 × 2 = 19.450.000 €

Poiché tale importo è minore di quello calcolato in relazione alle quantità di sostanze gestite, il gestore dovrà corrispondere la garanzia per 23.900.000 €

Dotandosi di certificazione Iso 14001 il gestore vedrebbe ridursi l'importo della garanzia a [(2.500.000 × 8 + 500.000 × 4 + 700.000 × 2 + 500.000 × 1) × 0,6] = 14.340.000 euro

Nel caso in cui il gestore un anno dopo aver prestato la garanzia, attivi una azione per la messa in sicurezza operativa del sito, prestando le relative garanzie ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, per un importo complessivo di 4 milioni di euro, l'autorità competente potrà ammettere una corrispondente riduzione della garanzia da prestare ai sensi del presente decreto, che quindi dopo il primo anno (e finché rimane attiva l'altra garanzia) diverrebbe di 10.340.000 euro.

Ammettiamo, che il gestore sia già dotato di una polizza assicurativa che garantisce tra l'altro la copertura del rischio di dover affrontare spese per il ripristino del sito, con un massimale assicurato di 4.000.000 €. Tale strumento, pur non essendo una garanzia "a prima richiesta e senza eccezioni" e pur coprendo anche altri rischi, contribuisce comunque a fornire una certa garanzia di ripristino alle condizioni della relazione di riferimento. In tal caso l'Autorità competente, valutata l'affidabilità e pertinenza di tale garanzia finanziaria aggiuntiva, può ritenere congrua una sensibile riduzione dell'importo della garanzia finanziaria "a prima richiesta e senza eccezioni" da prestare dal primo anno in aggiunta all'assicurazione, ritenendo ad esempio come sufficiente un importo di 12.340.000 €.

Dopo il primo anno la prestazione della ulteriore garanzia per la messa in sicurezza operativa potrà comportare una ulteriore riduzione, ma comunque non eccedente il valore di 12.340.000 × 0,3 = 3.702.000 €. Conseguentemente la garanzia da prestare ai sensi del presente decreto dopo il primo anno diverrebbe di 8.638.000 euro.

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