Impianti soggetti ad Aia, aggiornate garanzie finanziarie
Ippc/Aia (Normativa Vigente)
Il Ministero dell'ambiente ha rivisto i criteri di determinazione delle garanzie finanziarie dovute dagli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia), già fissate dal Dm 141/2016.
L'aggiornamento dell'allegato del Dm 141/2016 è avvenuto con Dm 28 aprile 2017, in vigore dal 4 luglio; in particolare sono stati rivisti i coefficienti posti a riferimento negli allegati tecnici al Dm 141/2016 alla luce di nuovi approfondimenti tecnici sulla estensione e onerosità delle attività di ripristino ambientale anche in base alle esperienze di bonifica dei siti di interesse nazionale. I criteri dettati dal decreto servono all'Autorità competente in materia di Aia per determinare le garanzie finanziarie da prestare a cura del proponente.
Ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del Dlgs 152/2006 le garanzie finanziarie sono finalizzate a garantire l'obbligo di ripristino del sito al momento della cessazione delle attività e devono essere prestate, a favore della Regione o della Provincia autonoma, entro 12 mesi dal rilascio dell'Aia. Ricordiamo che le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 208 del Dlgs 152/2006 (autorizzazione ordinaria per gli impianti di rifiuti) coprono l'eventuale obbligo delle garanzie finanziarie per l'Aia, a condizione che possano essere escusse dalla Regione o Provincia autonoma competente "anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario" per le finalità della disciplina Aia.
Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie - Articolo 29-sexies, comma 9-septies, Dlgs 152/2006 - Modifiche al Dm 141/2016
Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie - Articolo 29-sexies, comma 9-septies, Dlgs 152/2006
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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