Regolamento Commissione Ue 2017/786/Ue
Sottoprodotti di origine animale - Definizioni di farina di pesce e olio di pesce - Modifica del regolamento 142/2011/Ue
Ultima versione disponibile al 14/11/2024
Commissione europea
Regolamento 8 maggio 2017, n. 2017/786
(Guue 8 maggio 2017 n. L 119)
Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 per quanto riguarda le definizioni di farina di pesce e olio di pesce
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 fissa norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso suddivide questi prodotti in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio e stabilisce prescrizioni per il loro impiego e il loro smaltimento sicuri.
(2) Il regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione reca misure di attuazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009, comprese le definizioni di sottoprodotti di origine animale, come la farina di pesce e l'olio di pesce.
(3) La farina di pesce è definita al punto 7 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 142/2011 come proteine animali trasformate ottenute da animali acquatici diversi dai mammiferi. La definizione di olio di pesce, che è un prodotto ottenuto dallo stesso procedimento tecnologico usato per le farine di pesce, è fornita al punto 9 di tale allegato.
(4) Conformemente all'articolo 3, punto 9, del regolamento (Ce) n. 1069/2009 il termine "animali acquatici" è definito con riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/Ce del Consiglio 1 come pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes e Osteichthyes, molluschi appartenenti al phylum Mollusca e crostacei appartenenti al subphylum Crustacea.
(5) L'attuale definizione di "animali acquatici" non comprende le stelle marine appartenenti al phylum Echinodermata, subphylum Asterozoa né gli invertebrati acquatici d'allevamento diversi da molluschi e crostacei. Di conseguenza non è attualmente possibile utilizzare le stelle marine o gli invertebrati acquatici d'allevamento diversi da molluschi e crostacei per la produzione di farina di pesce e olio di pesce.
(6) Le stelle marine sono invertebrati marini e per lo più predatori di altri invertebrati marini, come i molluschi. Esse sono regolarmente raccolte come sottoprodotto di operazioni di allevamento di molluschi bivalvi destinati al consumo umano senza notevoli ripercussioni negative sulla loro popolazione. Tali catture accidentali rappresentano una preziosa potenziale fonte di proteine nei mangimi per animali della specie suina o per il pollame.
(7) Il verme policheto Nereis virens presenta una fonte alternativa di proteine nell'alimentazione dei pesci carnivori d'allevamento che consente la riduzione dei costi dei mangimi e della dipendenza dalla farina di pesce.
(8) Il considerando 18 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 spiega che gli invertebrati acquatici che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 3, punto 9, di tale regolamento, come le stelle marine e gli invertebrati acquatici di allevamento diversi da molluschi e crostacei, e che non comportano rischi di trasmissione di malattie, possono essere usati alle stesse condizioni degli animali acquatici che rientrano nella definizione, ad esempio per la produzione di farine di pesce.
(9) Le norme dell'Unione esistenti sui sottoprodotti di origine animale e sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili non vietano l'uso di stelle marine o invertebrati acquatici di allevamento diversi da molluschi e crostacei nella produzione di mangimi per animali d'allevamento.
(10) Poiché l'uso di proteine animali trasformate provenienti da animali acquatici selvatici, come stelle marine e invertebrati acquatici d'allevamento diversi da molluschi e crostacei nei mangimi per animali non ruminanti non costituisce un rischio superiore rispetto all'uso di farina di pesce in tali mangimi, è opportuno modificare le definizioni di "farina di pesce" e "olio di pesce" al fine di includere alcuni animali invertebrati acquatici.
(11) Al fine di proteggere l'ambiente ed evitare di creare nuove pressioni sulle popolazioni di stelle marine selvatiche, il loro uso per la produzione di farina di pesce dovrebbe essere limitato ai casi in cui esse sono raccolte in una zona di produzione di molluschi quale definita nella direttiva 2006/88/Ce.
(12) Le definizioni di farina di pesce e di olio di pesce di cui all'allegato I, punti 7 e 9 rispettivamente, del regolamento (Ue) n. 142/2011 dovrebbero essere modificate di conseguenza.
(13) Le norme di trasformazione per l'olio di pesce di cui all'allegato X del regolamento (Ue) n. 142/2011 dovrebbero essere estese con riferimento all'articolo 10, lettera l), del regolamento (Ce) n. 1069/2009 in modo da consentire l'uso di invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali nella produzione di olio di pesce, comprendendo le stelle marine e gli invertebrati acquatici d'allevamento diversi da molluschi e crostacei.
(14) Gli allegati I e X del regolamento (Ue) n. 142/2011 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Gli allegati I e X del regolamento (Ue) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017
Allegato
Il regolamento (Ue) n. 142/2011 è così modificato:
1) l'allegato I è così modificato:
a) il punto 7 è sostituito dal seguente:
"7. 'farina di pesce': proteine animali trasformate ottenute da animali acquatici diversi dai mammiferi, compresi gli invertebrati acquatici d'allevamento, compresi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/Ce del Consiglio (*1), e le stelle marine della specie Asterias rubens, che vengono raccolte in una zona di produzione di molluschi;
(*1) Direttiva 2006/88/Ce del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (Gu L 328 del 24.11.2006, pag. 14).";
b) il punto 9 è sostituito dal seguente:
"9. 'olio di pesce': olio derivato dalla trasformazione di animali acquatici diversi dai mammiferi, compresi gli invertebrati acquatici d'allevamento, compresi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/Ce, e le stelle marine della specie Asterias rubens, che vengono raccolte in una zona di produzione di molluschi, od olio ottenuto dalla trasformazione di pesce per il consumo umano che un operatore ha destinato a fini diversi dal consumo umano;"
2) nell'allegato X, capo II, sezione 3, lettera A, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Olio di pesce
Solo i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere i), j) e l), del regolamento (Ce) n. 1069/2009 e i materiali di categoria 3 ottenuti da animali acquatici di cui all'articolo 10, lettere e) ed f), del suddetto regolamento possono essere utilizzati per la produzione di olio di pesce."
Note ufficiali
Direttiva 2006/88/Ce del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (Gu L 328 del 24.11.2006, pag. 14).