Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 3 marzo 2017

Restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddette "Aee") - Modifiche al Dlgs 27/2014 - Attuazione direttive 2016/585/Ue, 2016/1028/Ue e 2016/1029/Ue

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 3 marzo 2017

(Gu 15 marzo 2017 n. 62)

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/Ue del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/Ue e 2016/1029/Ue del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";

Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (Pbde) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici;

Viste le direttive delegate 2016/1028/Ue, 2016/1029/Ue della Commissione, del 19 aprile 2016, che modificano, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2016/585/Ue, 2016/1028/Ue e 2016/1029/Ue provvedendo, a tal fi ne, a modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Articolo 1

1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 26 è sostituito dal seguente:

 

"26. Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a -20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:
  1. saldature su schede a circuiti stampati;
  2. rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati;
  3. saldature per la connessione di fili e cavi;
  4. saldature per la connessione di trasduttori e sensori.
Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a -150  °C.
Scade il 30 giugno 2021"

 

b) il punto 31 è soppresso;

c) è aggiunto il seguente punto 31-bis:

 

"31-bis.

Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa   a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore.

Scade il:
  1. 21 luglio 2021 per l'uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-dia- gnostici in vitro;
  2. 21 luglio 2023 per l'uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;
  3. 21 luglio 2024 per l'uso nei microscopi elettronici e nei relativi  accessori."

 

d) dopo il punto 42 è aggiunto il seguente:

 

"43. Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell'ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10  ppm. Scade il 15 luglio 2023"

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.

Roma, 3 marzo 2017

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