Dm Ambiente 3 marzo 2017
Restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddette "Aee") - Modifiche al Dlgs 27/2014 - Attuazione direttive 2016/585/Ue, 2016/1028/Ue e 2016/1029/Ue
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 3 marzo 2017
(Gu 15 marzo 2017 n. 62)
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/Ue del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/Ue e 2016/1029/Ue del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";
Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (Pbde) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici;
Viste le direttive delegate 2016/1028/Ue, 2016/1029/Ue della Commissione, del 19 aprile 2016, che modificano, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2016/585/Ue, 2016/1028/Ue e 2016/1029/Ue provvedendo, a tal fi ne, a modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Articolo 1
1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 26 è sostituito dal seguente:
"26. | Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a -20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:
|
Scade il 30 giugno 2021" |
b) il punto 31 è soppresso;
c) è aggiunto il seguente punto 31-bis:
"31-bis. |
Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore. |
Scade il:
|
d) dopo il punto 42 è aggiunto il seguente:
"43. | Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell'ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm. | Scade il 15 luglio 2023" |
Articolo 2
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.
Roma, 3 marzo 2017