Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2016/1029/Ue

Aee - Esenzione  relativa agli anodi di cadmio - Modifica alla direttiva 2011/65/Ue

Parole chiave Parole chiave: Sostanze pericolose | Rifiuti | Limiti / Soglie | Metalli pesanti | Raee | Deroghe | Elettrodomestici / Domotica / Computer

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 19 aprile 2016, n. 2016/1029/Ue

(Guue 25 giugno 2016 n. L 168)

Direttiva che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch di taluni sensori per la rilevazione dell'ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue vieta l'uso di cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. Il cadmio (Cd) è presente negli anodi delle celle di Hersch usate nei sensori per la rilevazione dell'ossigeno specializzati ad elevata sensibilità. Per quanto concerne i sensori a celle di Hersch, nessuna delle tecnologie alternative disponibili offre pari sensibilità, affidabilità e accuratezza nella misurazione della concentrazione dell'ossigeno a livelli molto bassi.

(2) L'affidabilità delle alternative alle celle di Hersch a base di cadmio per i sensori per la rilevazione dell'ossigeno negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali non è garantita quando è richiesta una sensibilità inferiore a 10 parti per milione. L'uso di anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell'ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 parti per milione, dovrebbe pertanto essere esentato dal divieto.

(3) Poiché non esistono alternative prive di cadmio sufficientemente affidabili per l'uso specifico e tenuto conto del fatto che, per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, un periodo settennale è una transizione relativamente breve non suscettibile di incidere negativamente sull'innovazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/Ue, si dovrebbe concedere un corrispondente periodo di validità dell'esenzione.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/Ue,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato

All'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue, è aggiunto il seguente punto 43:

"43. Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell'ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm.

Scade il 15 luglio 2023."

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