Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2020/365/Ue

Esenzione relativa all'uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali - Modifica allegato III, direttiva 2011/65/Ue

Parole chiave Parole chiave: Sostanze pericolose | Rifiuti | Limiti / Soglie | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Metalli pesanti | Deroghe | Elettricità | Illuminazione

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 17 dicembre 2019, n. 2020/365/Ue

(Guue 5 marzo 2020 n. L 67)

Direttiva che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. La restrizione non riguarda le applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/Ue.

(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/Ue sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/Ue.

(4) Con direttiva delegata (Ue) 2014/72 2 la Commissione ha concesso un'esenzione per l'uso di piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ) (in appresso "l'esenzione"), includendo tali applicazioni nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue. L'esenzione doveva giungere a termine il 31 dicembre 2018 per le categorie da 1 a 7 e 10, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva.

(5) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione per le categorie 6 e 11 (in appresso "domanda di rinnovo") il 30 giugno 2017, entro i termini stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/Ue. Conformemente a tale disposizione, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

(6) La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/Ue.

(7) Il piombo è utilizzato come comune elemento legante nel materiale di saldatura per controllare il punto di fusione. Sono stati testati con successo materiali alternativi per sostituire la sostanza soggetta a restrizione. Occorre tuttavia più tempo per confermare l'affidabilità dei prodotti senza piombo.

(8) Attualmente sul mercato non esistono soluzioni alternative senza piombo in grado di offrire un livello sufficiente di affidabilità per le applicazioni oggetto dell'esenzione.

(9) La sostituzione o l'eliminazione del piombo in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali è attualmente impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative affidabili. È pertanto opportuno rinnovare l'esenzione. Il rinnovo dell'esenzione è coerente con il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

(10) L'esenzione richiesta per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dovrebbe essere concessa fino al 31 marzo 2022, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/Ue. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.

(11) Per le categorie 8 e 9, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/Ue. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell'allegato III di tale direttiva.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/Ue,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Allegato

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue la voce 41 è sostituita dalla seguente:

41 Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (*))

Applicabile a tutte le categorie, scade il:

- 31 marzo 2022 per le categorie da 1 a 7, 10 e 11;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali della categoria 9.

(*)  Direttiva 97/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (Gu L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

 

Note ufficiali

1.

Gu L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

2.

Direttiva delegata 2014/72/Ue della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore (Gu L 148 del 20.5.2014, pag. 78).

3.

Direttiva 97/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (Gu L 59 del 27.2.1998, pag. 1). La direttiva 97/68/Ce è stata abrogata dal regolamento (Ue) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1024/2012 e (Ue) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/Ce (Gu L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

4.

Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

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