Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 2017/269/Ue

Statistiche sui pesticidi - Aggiornamento dell'elenco delle sostanze attive - Modifica al regolamento 1185/2009/Ce

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Regolamento 16 febbraio 2017, n. 2017/269/Ue

(Guue 17 febbraio 2017 n. L 40)

Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 1185/2009 istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi.

(2) La Commissione dovrebbe adattare, su basi regolari e almeno ogni cinque anni, l'elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell'allegato III. Poiché quest'ultimo è stato aggiornato da ultimo dal regolamento (Ue) n. 656/2011 della Commissione2 , l'elenco allegato a detto regolamento va aggiornato per coprire gli anni dal 2016 al 2020.

(3) In ragione del numero di sostanze interessate e della complessità del processo di identificazione e classificazione dei composti pertinenti, per le autorità statistiche nazionali risulta difficile acquisire la gamma di strumenti necessari per raccogliere informazioni sugli usi e sull'immissione sul mercato dei pesticidi. Di conseguenza andrebbero prese in considerazione solo le sostanze cui è stato assegnato un numero di identificazione da una delle due principali istituzioni di registrazione dei composti chimici o dei pesticidi, riconosciute a livello internazionale: il Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society e il Collaborative International Pesticides Analytical Council.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (Ce) n. 1185/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

Allegato

"Allegato III

Classificazione armonizzata delle sostanze

Allegato 3

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 527 KB


Note ufficiali

1.

Gu L 324 del 10 dicembre 2009, pag. 1.

2.

Regolamento (Ue) n. 656/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda le definizioni e l'elenco delle sostanze attive (Gu L 180 dell'8 luglio 2011, pag. 3).

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