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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 2009/128/Ce
Direttiva che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
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- Regolamento 652/2014/Ue (30/06/2014)
- Direttiva 2019/782/Ue (05/06/2019)
- Regolamento 2019/1243/Ue (26/07/2019)
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Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/Ce
(Guue 24 novembre 2009 n. L 309)
Direttiva che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
(Testo rilevante ai fini del See)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 1 , considerando quanto segue:
(1) A norma degli articoli 2 e 7 della decisione n. 1600/2002/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, dovrebbe essere istituito un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi, tenendo conto del principio di precauzione.
(2) Attualmente la presente direttiva dovrebbe applicarsi ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari, ma si prevede per il futuro di estenderne l'ambito di applicazione ai biocidi.
(3) Le misure istituite dalla presente direttiva dovrebbero essere complementari e non incidere sulle misure fissate da altra normativa comunitaria del settore, in particolare dalla direttiva 79/409/Cee del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dalla direttiva 92/43/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dalla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, dal regolamento (Ce) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, e dal regolamento (Ce n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Inoltre, tali misure dovrebbero lasciare impregiudicate le misure facoltative nel quadro dei regolamenti sui fondi strutturali o del regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Fears).
(4) Gli strumenti economici possono svolgere un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi in materia di uso sostenibile dei pesticidi. Dovrebbe quindi essere incoraggiato l'uso, a livello adeguato, di tali strumenti, pur sottolineando che i singoli Stati membri possono decidere in merito al loro uso fatta salva l'applicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato.
(5) Per agevolare l'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero ricorrere a piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. Gli Stati membri dovrebbero controllare l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione e stabilire i tempi e gli obiettivi per la riduzione del loro uso, in particolare quando si tratta di un metodo adeguato per realizzare obiettivi di riduzione del rischio. I piani d'azione nazionali dovrebbero essere coordinati con i piani di attuazione previsti da altri atti comunitari e potrebbero essere utilizzati per raggruppare gli obiettivi da conseguire nell'ambito di altra normativa comunitaria in materia di pesticidi.
6) Lo scambio d'informazioni sugli obiettivi e sulle azioni che gli Stati membri stabiliscono nel contesto dei rispettivi piani nazionali è un elemento molto importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
È pertanto opportuno che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione e agli altri Stati membri, in particolare in merito all'attuazione e ai risultati ottenuti dai rispettivi piani d'azione nazionali e alle esperienze maturate. Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe presentare le pertinenti relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate, se necessario, delle opportune proposte legislative.
(7) Ai fini della preparazione e della modifica dei piani d'azione nazionali è opportuno che venga applicata la direttiva 2003/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.
(8) È essenziale che gli Stati membri istituiscano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori,i consulenti e gli utilizzatori professionali dei pesticidi e sistemi di certificazione che attestino tali corsi di formazione, in modo che chi utilizza o utilizzerà i pesticidi sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure più appropriate per ridurre tali rischi il più possibile. Le attività di formazione per gli utilizzatori professionali possono essere coordinate con quelle organizzate nell'ambito del regolamento (Ce) n. 1698/2005.
(9) La vendita di pesticidi, anche via Internet, è un elemento importante nella catena di distribuzione ed è il momento in cui occorrerebbe fornire agli utilizzatori finali, in particolare a quelli professionali, consulenza specifica riguardo alle istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e l'ambiente. Per gli utilizzatori non professionali, che in genere non dispongono di un eguale livello di formazione, occorrerebbe formulare raccomandazioni,in particolare riguardo alla manipolazione e allo stoccaggio sicuri dei pesticidi così come allo smaltimento dell'imballaggio.
(10) Visti i possibili rischi derivanti dall'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno informare meglio la popolazione sull'impatto generale dell'uso dei pesticidi attraverso campagne di sensibilizzazione, informazioni trasmesse dai rivenditori e altri provvedimenti adeguati.
(11) Dovrebbero essere promossi, a livello europeo e nazionale, programmi di ricerca volti a determinare l'impatto dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente, compresi gli studi sui gruppi ad alto rischio.
(12) Nella misura in cui la manipolazione e l'applicazione dei pesticidi impongano la definizione di prescrizioni minime di salute e sicurezza sul lavoro per i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori a tali prodotti, nonché l'adozione di misure di prevenzione generali e particolari per ridurre tali rischi, queste sono disciplinate dalla direttiva 98/24/Ce del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, e dalla direttiva 2004/37/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
(13) Poiché la direttiva 2006/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, contemplerà, una volta modificata, disposizioni sull'immissione sul mercato di attrezzature per l'applicazione dei pesticidi che garantiranno il rispetto di requisiti ambientali, è opportuno, al fine di minimizzare l'impatto negativo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente dovuto all'impiego di tali attrezzature, istituire sistemi che consentano l'ispezione tecnica periodica delle attrezzature già in uso. Gli Stati membri dovrebbero illustrare nei rispettivi piani nazionali le modalità di attuazione di tali requisiti.
(14) L'irrorazione aerea dei pesticidi può avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana e sull'ambiente, in particolare per la dispersione del prodotto. Per questo motivo è opportuno che questo tipo di irrorazione sia generalmente vietato con eventuali deroghe nei casi in cui essa rappresenti un evidente vantaggio in termini d'impatto ridotto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altre forme di irrorazione o nel caso in cui non esistano alternative praticabili, purché siano impiegate le migliori tecnologie disponibili per ridurre la dispersione.
(15) L'ambiente acquatico è una matrice particolarmente sensibile ai pesticidi. È pertanto necessario prestare particolare attenzione per evitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, ad esempio creando delle fasce di rispetto o aree di salvaguardia oppure piantando siepi lungo i corsi d'acqua superficiali per ridurre l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione dei prodotti irrorati, al drenaggio e al dilavamento. Le dimensioni delle fasce di rispetto dovrebbero dipendere, in particolare, dalle caratteristiche del suolo e dalle proprietà dei pesticidi come dalle caratteristiche agricole delle aree interessate. L'impiego di pesticidi in aree destinate all'estrazione di acqua potabile, su o lungo vie di trasporto come le linee ferroviarie, o su superfici impermeabilizzate o molto permeabili, può comportare rischi più elevati di inquinamento dell'ambiente acquatico. Nelle suddette aree è pertanto opportuno ridurre il più possibile, o, se del caso, eliminare il ricorso ai pesticidi.
(16) L'uso dei pesticidi può rivelarsi particolarmente pericoloso in aree molto sensibili, come i siti appartenenti alla rete Natura 2000 che sono protetti a norma delle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee. In altre aree come i parchi e giardini pubblici, i terreni sportivi e le aree ricreative, i cortili delle scuole e i parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di strutture sanitarie, i rischi derivanti dall'esposizione ai pesticidi sono elevati. In queste aree, l'uso di pesticidi dovrebbe essere vietato o ridotto al minimo. Qualora siano utilizzati pesticidi, è opportuno definire adeguate misure di gestione del rischio e prendere in considerazione, in primo luogo, pesticidi a basso rischio così come misure di controllo biologico.
(17) La manipolazione dei pesticidi, comprese le operazioni di stoccaggio, diluizione e miscela di pesticidi e di pulizia delle attrezzature di applicazione dei pesticidi dopo l'impiego, e il recupero e lo smaltimento delle miscele rimaste nei serbatoi, delle confezioni vuote e dei residui dei pesticidi sono operazioni particolarmente atte a provocare un'esposizione indesiderata delle persone e dell'ambiente.
È pertanto opportuno prevedere misure specifiche riguardanti tali attività a integrazione dei provvedimenti previsti dalla direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, e dalla direttiva 91/689/Cee del Consiglio, del12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. Le misure dovrebbero rivolgersi anche agli utilizzatori non professionali, visto che è molto probabile che questo gruppo di persone manipoli le sostanze in maniera inadeguata non disponendo di conoscenze sufficienti.
(18) L'applicazione dei principi generali e degli orientamenti specifici per coltura o settore della lotta biologica integrata da parte di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare un utilizzo maggiormente mirato di tutte le misure disponibili di lotta ai parassiti, compresi i pesticidi, contribuendo così a ridurre ulteriormente i rischi per la salute umana e per l'ambiente e la dipendenza dall'uso dei pesticidi. Gli Stati membri dovrebbero promuovere una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, in particolare la difesa integrata, fissando le condizioni e stabilendo le misure necessarie per la sua applicazione.
(19) Sulla base del regolamento (Ce) n. 1107/2009 e della,presente direttiva quadro, l'attuazione dei principi di difesa integrata è obbligatoria e il principio di sussidiarietà si applica alle modalità di attuazione dei medesimi principi di difesa integrata. Gli Stati membri dovrebbero pertanto illustrare le modalità di attuazione di detti principi nei rispettivi piani d'azione nazionali, privilegiando, ove possibile, i metodi non chimici in materia fitosanitaria nonché la gestione delle specie nocive e delle colture.
(20) È necessario quantificare i progressi realizzati per la riduzione dei rischi e degli impatti negativi derivanti dall'uso dei pesticidi alla salute umana e all'ambiente. Strumenti adeguati a tal fine sono gli indicatori di rischio armonizzati, che saranno definiti a livello comunitario. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare tali indicatori per la gestione dei rischi in ambito nazionale e a fini di comunicazione. La Commissione dovrebbe invece calcolare indicatori per valutare i progressi a livello comunitario. Dovrebbero essere utilizzati i dati statistici rilevati a norma della legislazione comunitaria, relativo alle statistiche sui pesticidi. Oltre agli indicatori armonizzati comuni, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare i propri indicatori nazionali.
(21) Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono i provvedimenti per la loro applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(22) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali rischi connessi all'uso dei pesticidi, non può essere in sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la
Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo inottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva è finalizzata a promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un elevato livello di protezione ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 37 di detta carta.
(24) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(25) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire e aggiornare gli allegati della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/Ce.
(26) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,
Hanno adottato la presente direttiva
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari quali definiti dall'articolo 3, punto 10, lettera a).
2. La presente direttiva si applica fatta salva qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente.
3. Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) "utilizzatore professionale": persona che utilizza i pesticidi nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;
2) "distributore": persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un pesticida, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio, i venditori e i fornitori;
3) "consulente": persona che ha acquisito un'adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei pesticidi, nell'ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari;
4) "attrezzatura per l'applicazione di pesticidi": ogni attrezzatura specificamente destinata all'applicazione dei pesticidi, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia per serbatoi;
5) "irrorazione aerea": l'applicazione di pesticidi da un aeromobile (aereo o elicottero);
6) "difesa integrata": attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della "difesa integrata" è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;
7) "indicatore di rischio": risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei pesticidi per la salute umana e/o l'ambiente;
8) "metodi non chimici": metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, sulla base di tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell'allegato III, o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo dei parassiti;
9) i termini "acque superficiali" e "acque sotterranee" hanno lo stesso significato che nella direttiva 2000/60/Ce;
10) "pesticida":
a) prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (Ce) n. 1107/2009;
b) biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
Articolo 4
Piani d'azione nazionali
1. Gli Stati membri adottano piani d'azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. Tali obiettivi possono riguardare diversi settori di interesse, ad esempio la protezione dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, i residui, l'uso di tecniche specifiche o l'impiego in colture specifiche.
I piani d'azione nazionali comprendono anche gli indicatori per controllare l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione, specialmente se disponibili alternative. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, approvate in conformità della direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che, una volta sottoposte a rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (Ce) n. 1107/2009, non soddisferanno i criteri per l'autorizzazione di cui all'allegato II, punti da 3.6 a 3.8, di tale regolamento.
Sulla base di tali indicatori e tenendo conto, se del caso, del rischio o degli obiettivi di riduzione dell'impiego conseguiti già prima dell'applicazione della presente direttiva, sono stabiliti anche i tempi e gli obiettivi per la riduzione dell'uso, in particolare se la riduzione dell'impiego costituisce un metodo adeguato per conseguire la riduzione del rischio in materia di elementi prioritari individuati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c). Questi obiettivi possono essere intermedi o definitivi. Gli Stati membri utilizzano tutti i mezzi idonei al conseguimento di tali obiettivi.
Nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati membri tengono conto dell'impatto sanitario, sociale, economico e ambientale delle misure previste, delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei gruppi di diretti interessati. Gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani d'azione nazionali come attueranno le misure ai sensi degli articoli da 5 a 15 per conseguire gli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo. I piani d'azione nazionali tengono conto di piani basati su altre disposizioni comunitarie concernenti l'impiego di pesticidi, come ad esempio le misure pianificate nel quadro della direttiva 2000/60/Ce.
2. Entro il 14 dicembre 2012 Entro il 26 novembre 2012, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi piani
d'azione nazionali. Tali piani sono riesaminati almeno ogni cinque anni e le modifiche sostanziali apportate sono comunicate tempestivamente alla Commissione.
3. Entro il 14 dicembre 2014 Entro il 26 novembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle informazioni comunicate dagli Stati membri in relazione ai piani d'azione nazionali. La relazione contiene i metodi utilizzati e le implicazioni riguardanti la definizione di diversi tipi di obiettivi per la riduzione dei rischi e l'uso di pesticidi. Entro il 14 dicembre 2018 Entro il 26 novembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri in merito all'attuazione di obiettivi nazionali stabiliti in conformità del paragrafo 1, al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Tale relazione è corredata, se necessario, di appropriate proposte legislative.
4. La Commissione rende disponibili al pubblico su un sito Internet le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2.
5. Nell'ambito della definizione e della modifica dei piani d'azione nazionali si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico istituite dall'articolo 2 della direttiva 2003/35/Ce.
Capo II
Formazione, vendita di pesticidi, informazione e sensibilizzazione
Articolo 5
Addestramento
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso a una formazione adeguata tramite organi designati dalle autorità competenti. Tale formazione comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per acquisire e aggiornare le conoscenze, come appropriato.
La formazione è finalizzata a garantire che detti utilizzatori, distributori e consulenti acquisiscano conoscenze sufficienti nelle materie elencate nell'allegato I, tenendo conto dei loro diversi ruoli e responsabilità.
2. Entro il 14 dicembre 2013 Entro il 26 novembre 2013, gli Stati membri istituiscono sistemi di certificazione e designano le autorità competenti responsabili della relativa attuazione. I certificati attestano, come minimo, una conoscenza sufficiente delle materie elencate nell'allegato I, acquisita dagli utilizzatori professionali, dai distributori e dai consulenti tramite la partecipazione a corsi di formazione o con altri mezzi. I sistemi di certificazione comprendono i requisiti e le procedure per rilasciare, rinnovare e revocare i certificati.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato I per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 bis, con cui modifica l’allegato I per tener conto del progresso scientifico e tecnico.
Articolo 6
Prescrizioni per la vendita di pesticidi
1. Gli Stati membri provvedono affinché i distributori abbiano alle loro dipendenze personale sufficiente in possesso del certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tale personale è disponibile nel momento della vendita per fornire informazioni adeguate ai clienti sull'uso dei pesticidi e istruzioni in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente al fine di gestire i rischi relativi ai prodotti in questione. I microdistributori che vendono esclusivamente prodotti per uso non professionale possono essere esentati qualora non mettano in vendita prodotti classificati come tossici, molto tossici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a norma della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per limitare la vendita di pesticidi autorizzati per uso professionale alle persone in possesso del certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri impongono ai distributori che vendono pesticidi a utilizzatori non professionali di fornire informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi all'uso dei pesticidi, in particolare sui pericoli, l'esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti, nonché tenendo conto delle alternative a basso rischio. Gli Stati membri possono chiedere ai produttori di pesticidi di fornire tali informazioni.
4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono istituite entro il 14 dicembre 2015 26 novembre 2015.
Articolo 7
Informazione e sensibilizzazione
1. Gli Stati membri adottano misure volte a informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di informazione e di sensibilizzazione e la disponibilità di un'informazione accurata ed equilibrata sui pesticidi per la popolazione, in particolare sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente che comporta il loro impiego, e sull'utilizzo di alternative non chimiche.
2. Gli Stati membri istituiscono sistemi per raccogliere informazioni in merito ai casi di avvelenamento acuto da pesticidi,nonché, ove disponibili, agli sviluppi di avvelenamento cronico nei gruppi che possono essere regolarmente esposti ai pesticidi, come gli operatori, i lavoratori agricoli o le persone che risiedono in prossimità di aree di applicazione di pesticidi.
3. Ai fini di una maggiore comparabilità dei dati, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora entro il 14 dicembre 2012 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora entro il 26 novembre 2012 un documento di orientamento strategico sul controllo e sulla sorveglianza dell'impatto dell'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente.
Capo III
Attrezzature per l'applicazione di pesticidi
Articolo 8
Ispezione delle attrezzature in uso
1. Gli Stati membri assicurano che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche. L'intervallo tra le ispezioni non supera cinque anni fino al 2020 e non supera tre anni successivamente.
2. Entro il 14 dicembre 2016 Entro il 26 novembre 2016, gli Stati membri fanno in modo che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi siano state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.
Le attrezzature nuove sono ispezionate almeno una volta entro cinque anni dall'acquisto.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e a seguito di un'analisi del rischio per la salute umana e l'ambiente, compresa la valutazione dell'entità dell'impiego dell'attrezzatura, gli Stati membri possono:
a) applicare scadenze e intervalli di ispezione diversi alle attrezzature per l'applicazione di pesticidi non impiegate per l'irrorazione, alle attrezzature portatili per l'applicazione o agli irroratori a spalla e a ulteriori attrezzature per l'applicazione di pesticidi rappresentanti una gamma di utilizzo molto limitato, che sono elencate nel piano d'azione nazionale previsto dall'articolo 4.
Le seguenti ulteriori attrezzature per l'applicazione di pesticidi non sono mai considerate di utilizzo molto limitato:
i) attrezzature per l'irrorazione montate su treni o aeromobili;
ii) irroratori a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina;
b) esonerare dall'ispezione le attrezzature portatili per l'applicazione o gli irroratori a spalla; in questo caso gli Stati membri garantiscono che gli operatori vengano informati della necessità di cambiare periodicamente gli accessori, dei rischi specifici legati a tali attrezzature, e garantiscono che gli operatori vengano formati a un appropriato utilizzo delle attrezzature per l'applicazione nel rispetto dell'articolo 5.
4. Le ispezioni verificano che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi soddisfino i requisiti pertinenti elencati nell'allegato II per ottenere un elevato livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente.
Le attrezzature per l'applicazione di pesticidi conformi alle norme armonizzate elaborate a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, sono ritenute conformi ai requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e ambiente.
5. Gli utilizzatori professionali effettuano tarature e controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi conformemente alla formazione adeguata ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 5.
6. Gli Stati membri designano gli organismi responsabili dell'attuazione dei sistemi d'ispezione e ne informano la Commissione. Ciascuno Stato membro istituisce sistemi di certificazione destinati a consentire la verifica delle ispezioni e riconosce i certificati rilasciati in altri Stati membri secondo i requisiti di cui al paragrafo 4 e laddove il periodo trascorso dall'ultima ispezione effettuata in un altro Stato membro sia uguale o più breve del periodo dell'intervallo tra le ispezioni applicabile nel suo territorio.
Gli Stati membri si adoperano per riconoscere i certificati rilasciati negli altri Stati membri a condizione che siano rispettati gli intervalli tra le ispezioni di cui al paragrafo 1.
7. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato II per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20-bis, con cui modifica l'allegato II per tener conto del progresso scientifico e tecnico.
Capo IV
Pratiche e usi specifici
Articolo 9
Irrorazione aerea
1. Gli Stati membri assicurano che l'irrorazione aerea sia vietata.
2. In deroga al paragrafo 1, l'irrorazione aerea può essere consentita solo in casi speciali e purché sussistano le seguenti condizioni:
a) non devono esistere alternative praticabili all'irrorazione aerea o questa deve presentare evidenti vantaggi in termini di impatto ridotto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto all'applicazione di pesticidi da terra;
b) i pesticidi utilizzati devono essere esplicitamente approvati dagli Stati membri per l'impiego nell'irrorazione aerea a seguito di un'analisi specifica dei rischi che la stessa comporta;
c) l'operatore che effettua l'irrorazione aerea deve essere in possesso del certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Nel periodo di transizione in cui i sistemi di certificazione non sono ancora istituiti, gli Stati membri possono accettare altre prove di conoscenza sufficiente;
d) l'impresa responsabile delle applicazioni mediante irrorazione aerea è certificata da un'autorità competente ai fini dell'autorizzazione delle attrezzature e degli aeromobili per l'applicazione aerea di pesticidi;
e) se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei rischi volte a garantire che non vi siano effetti nocivi sulla salute dei residenti. La zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali;
f) a partire dal 2013, gli aeromobili sono equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati.
3. Gli Stati membri designano le autorità incaricate di stabilire le condizioni specifiche alle quali l'irrorazione aerea può essere effettuata, di esaminare le richieste conformi al paragrafo 4 e di rendere pubbliche le colture, le informazioni sulle aree, le circostanze e le prescrizioni particolari di applicazione, incluse le condizioni meteorologiche, nelle quali può essere consentita l'irrorazione aerea. Nell'autorizzazione le autorità competenti indicano le misure necessarie per avvertire preventivamente i residenti e le persone presenti e per tutelare l'ambiente nelle vicinanze dell'area irrorata.
4. L'utilizzatore professionale che intende irrorare pesticidi per via aerea presenta in tempo utile una richiesta di approvazione del piano di applicazione all'autorità competente, corredandola delle evidenze che sussistono le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. La richiesta di applicazione di irrorazione aerea conforme al piano di applicazione approvato è presentata a tempo debito all'autorità competente. Essa contiene informazioni sul momento previsto dell'irrorazione, i quantitativi e il tipo di pesticidi utilizzati.
Gli Stati membri possono prevedere che le richieste di applicazione di irrorazione aerea, conformi al piano di applicazione approvato, alle quali le autorità competenti non hanno risposto comunicando la decisione adottata entro il periodo fissato, siano considerate approvate.
In casi particolari, come situazioni di emergenza o specifiche situazioni difficili, possono essere presentate, ai fini dell'approvazione, anche richieste singole di irrorazione aerea. Laddove giustificato, le autorità competenti possono applicare una procedura accelerata per accertare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 prima dell'applicazione dell'irrorazione aerea.
5. Gli Stati membri si accertano della sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 effettuando un monitoraggio appropriato.
6. Le autorità competenti conservano copia delle richieste e delle approvazioni ai sensi del paragrafo 4 e mettono a disposizione del pubblico le pertinenti informazioni ivi contenute, quali l'area da irrorare, il giorno e l'ora previsti dell'irrorazione e il tipo di pesticida, conformemente con la normativa nazionale o comunitaria applicabile.
Articolo 10
Informazioni per il pubblico
Gli Stati membri possono includere nei loro piani d'azione nazionali disposizioni in materia d'informazione delle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati.
Articolo 11
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua non potabile
1. Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi.
Tali misure supportano e sono compatibili con le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/Ce e del regolamento (Ce) n. 1107/2009.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) dare preferenza ai pesticidi che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico ai sensi della direttiva 1999/45/Ce, né contengono sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/Ce;
b) dare preferenza da dare alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei pesticidi a bassa dispersione soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, luppolo e in vigneti;
c) ricorso a misure di mitigazione che riducano al minimo i rischi di inquinamento al di fuori del sito causato da dispersione dei prodotti irrorati, drenaggio e ruscellamento. Esse includono la creazione di aree di rispetto di dimensioni appropriate per la tutela degli organismi acquatici non bersaglio e di aree di salvaguardia per le acque superficiali e sotterranee utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, nelle quali sia vietato applicare o stoccare pesticidi;
d) la riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.
Articolo 12
Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche
Gli Stati membri, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l'uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in specifiche aree. Sono adottate adeguate misure di gestione del rischio e vengono presi in considerazione, in primo luogo, l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, quali definiti nel regolamento (Ce) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico. Le specifiche aree in questione sono le seguenti:
a) le aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali definiti all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1107/2009, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie;
b) le aree protette di cui alla direttiva 2000/60/Ce o altre aree designate a fini di conservazione a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee;
c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o a essi accessibili.
Articolo 13
Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni elencate di seguito, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabile, da distributori, non rappresentino un pericolo per la salute delle persone o per l'ambiente:
a) stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela di pesticidi prima dell'applicazione;
b) manipolazione degli imballaggi e dei resti di pesticidi;
c) smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
d) pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
e) recupero o smaltimento delle rimanenze dei pesticidi e dei relativi imballaggi conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose.
Tali misure possono includere l'uso di pesticidi a bassa tossicità, di formule pronte per l'uso e di limiti del volume dei contenitori o imballaggi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le aree destinate allo stoccaggio dei pesticidi per uso professionale siano predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate. Occorre prestare particolare attenzione all'ubicazione, alle dimensioni e ai materiali da costruzione.
Articolo 14
Difesa integrata
1. Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.
2. Gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi,delle condizioni necessarie per l'attuazione della difesa integrata. In particolare, provvedono affinché gli utilizzatori professionali dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l'assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata.
3. Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione dei paragrafi 1 e 2, e, in particolare, in merito all'esistenza delle necessarie condizioni di attuazione della difesa integrata.
4. Gli Stati membri descrivono nei rispettivi piani d'azione nazionali il modo in cui essi assicurano che tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi attuino i principi generali della difesa integrata riportati nell'allegato III al più tardi il 1° gennaio 2014.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato III per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, con cui modifica l'allegato III per tener conto del progresso scientifico e tecnico.
5. Gli Stati membri istituiscono gli incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare su base volontaria gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata. Le autorità pubbliche e/o le organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali possono elaborare tali orientamenti. Gli Stati membri fanno riferimento agli orientamenti che ritengono pertinenti e appropriati nei rispettivi piani d'azione nazionali.
Capo V
Indicatori, comunicazione delle informazioni
Articolo 15
Indicatori
1. Sono formulati gli indicatori di rischio armonizzati di cui all'allegato IV. Tuttavia, oltre agli indicatori armonizzati, gli Stati membri possono continuare a utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o adottarne altri adeguati.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato IV, per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20-bis, con cui modifica l'allegato IV per tener conto del progresso scientifico e tecnico.
2. Gli Stati membri:
a) calcolano gli indicatori di rischio armonizzati di cui al paragrafo 1 utilizzando i dati statistici rilevati secondo quanto disposto dalla legislazione comunitaria relativa alle statistiche concernenti i prodotti fitosanitari insieme ad altri dati pertinenti;
b) rilevano le tendenze nell'uso di talune sostanze attive;
c) individuano gli elementi prioritari, quali le sostanze attive, le colture, le regioni o le pratiche che richiedono particolare attenzione o le buone pratiche che possono essere adottate come modello per conseguire gli obiettivi della presente direttiva di ridurre i rischi e l'impatto dell'utilizzo di pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle valutazioni svolte a norma del paragrafo 2 e rendono pubbliche tali informazioni.
4. La Commissione calcola gli indicatori di rischio a livello comunitario utilizzando i dati statistici rilevati secondo quanto disposto dalla legislazione comunitaria relativa alle statistiche concernenti i prodotti fitosanitari e altri dati pertinenti al fine di stimare le tendenze dei rischi connessi con l'uso dei pesticidi. La Commissione utilizza i suddetti dati e informazioni anche per valutare i progressi realizzati nel raggiungimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie finalizzate a ridurre l'impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente.
I risultati sono messi a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma.
Articolo 16
Relazioni
La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva, corredata delle proposte di modifica eventualmente necessarie.
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 17
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 dicembre 2012 entro il 26 novembre 2012 e la informano tempestivamente di eventuali modifiche successive.
Articolo 18
Scambio di informazioni e delle migliori prassi
La Commissione, prioritariamente, sottopone alla discussione all'interno del gruppo di esperti sulla strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi lo scambio di informazioni e delle migliori prassi per quanto riguarda l'uso sostenibile dei pesticidi e la difesa integrata.
Articolo 19
Tariffe e oneri
1. Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tariffe o oneri per recuperare i costi connessi con l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che le tariffe e gli oneri di cui al paragrafo 1 siano fissati in modo trasparente e corrispondano al costo effettivo del lavoro svolto.
Articolo 20
Standardizzazione
1. Le norme di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
La domanda riguardante la formulazione delle norme può essere definita in consultazione con il comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1.
2. La Commissione pubblica i riferimenti delle norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni da essa contemplate e che sono stabilite dall'allegato II, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/Ce, presentando le proprie motivazioni. Il comitato, previa consultazione dei competenti organismi di normalizzazione europei, esprime senza indugio il suo parere.
Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione.
La Commissione informa l'organismo di normalizzazione europeo interessato e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.
Articolo 20-bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 2 .
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 7, dell'articolo 14, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 21
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 22
Spese
Per sostenere l'istituzione di una politica armonizzata e l'istituzione di sistemi armonizzati ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi, la Commissione può finanziare:
a) lo sviluppo di un sistema armonizzato, compresa un'adeguata banca dati per la raccolta e l'archiviazione di tutte le informazioni riguardanti gli indicatori di rischio dei pesticidi, mettendo tali informazioni a disposizione delle autorità competenti, di altre parti interessate e dei cittadini;
b) l'esecuzione degli studi necessari per la preparazione e la formulazione della legislazione, compreso l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati della presente direttiva;
c) l'elaborazione di linee guida e buone pratiche per agevolare l'attuazione della presente direttiva.
Articolo 23
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 dicembre 2011. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 novembre 2011. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 24
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 25
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.
Allegato I
Materie di formazione di cui all'articolo 5
1. Tutta la legislazione pertinente relativa ai pesticidi e al loro uso.
2. L'esistenza e i rischi associati ai prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e i metodi per identificare tali prodotti.
3. I pericoli e i rischi associati ai pesticidi nonché modalità di identificazione e controllo degli stessi, in particolare:
a) rischi per le persone (operatori, residenti e persone presenti nell'area, persone che entrano nell'area trattata e persone che manipolano o ingeriscono gli elementi trattati) e modalità con cui i fattori quali il fumo acuiscono tali rischi;
b) sintomi di avvelenamento da pesticidi e interventi di primo soccorso;
c) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale.
4. Nozioni sulle strategie e le tecniche di difesa integrata, sulle strategie e tecniche di produzione integrata, sui principi dell'agricoltura biologica e sui metodi di contenimento biologico delle specie nocive; informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata.
5. Introduzione alla valutazione comparativa a livello di utilizzatori per aiutare gli utilizzatori professionali a scegliere nel modo più appropriato i pesticidi con i minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente tra tutti i prodotti autorizzati per un determinato impiego, in una situazione determinata.
6. Misure per ridurre al minimo i rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente: pratiche operative sicure per lo stoccaggio, la manipolazione e la miscela dei pesticidi nonché per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei pesticidi in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita; raccomandazioni per il controllo dell'esposizione dell'operatore (dispositivi di protezione individuale).
7. Approcci basati sul rischio che tengano conto delle variabili locali relative all'estrazione dell'acqua quali il clima, il tipo di suolo e di coltivazioni e i declivi;
8. Procedure di preparazione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi prima delle operazioni, ad esempio la taratura, e per un funzionamento che comporti il minimo rischio per l'utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la biodiversità e l'ambiente, comprese le risorse idriche.
9. Impiego e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva) e oltre alle finalità del controllo tecnico delle irroratrici in uso e alle modalità per migliorare la qualità dell'irrorazione. I rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili per l'applicazione o gli irroratori a spalla nonché le relative misure per la gestione del rischio.
10. Interventi di emergenza per tutelare la salute umana e l'ambiente comprese le risorse idriche in caso di fuoriuscite e contaminazione accidentali e di eventi meteorologici estremi che comportano rischi di infiltrazione dei pesticidi.
11. Cura speciale per le aree protette istituite a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva quadro 2000/60/Ce;
12. Strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente o sospetti incidenti. 13. Conservazione su registri delle informazioni su ogni utilizzo dei pesticidi conformemente alla legislazione pertinente.
Allegato II
Requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi
L'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi riguarda tutti gli aspetti importanti per ottenere un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente.
Dovrebbe essere assicurata la totale efficacia dell'operazione di applicazione mediante un adeguato funzionamento dei dispositivi e delle funzionalità delle attrezzature affinché sia garantito il conseguimento dei seguenti obiettivi.
Le attrezzature per l'applicazione di pesticidi devono funzionare in modo affidabile ed essere correttamente impiegate ai fini previsti assicurando che i pesticidi possano essere accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle attrezzature dovrebbe essere tale da consentire di procedere al riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo e di evitare perdite di pesticidi. Le attrezzature devono altresì consentire una facile e completa pulizia. Devono inoltre garantire operazioni sicure ed essere controllate e arrestate immediatamente dal sedile dell'operatore. Ove necessario, le regolazioni devono essere semplici, accurate e riproducibili.
Occorre dedicare particolare attenzione ai seguenti elementi:
1) Elementi di trasmissione
La protezione dell'albero di trasmissione e la protezione della connessione di alimentazione elettrica devono essere montate e in buono stato; i dispositivi di protezione e tutte le parti rotanti o in movimento della trasmissione non devono subire impedimenti durante il funzionamento per garantire la protezione dell'operatore.
2) Pompa
La capacità della pompa deve corrispondere alle esigenze dell'attrezzatura e la pompa deve funzionare correttamente per garantire un'erogazione stabile e affidabile del prodotto. La pompa non deve presentare perdite.
3) Agitazione
I dispositivi di agitazione della miscela devono garantire un adeguato ricircolo per poter ottenere una concentrazione omogenea dell'intero volume della miscela liquida da irrorare contenuta nel serbatoio.
4) Serbatoio per l'irrorazione di prodotti liquidi
I serbatoi degli irroratori, compresi l'indicatore di livello, i dispositivi di riempimento, i filtri e i vagli, i sistemi di svuotamento e di risciacquatura e i dispositivi di miscelazione, devono funzionare in modo da ridurre al minimo il
rischio di fuoriuscite accidentali, di distribuzioni a concentrazione non omogenea, di esposizione dell'operatore e
limitare al massimo la presenza di residui nel serbatoio.
5) Sistemi di misura, controllo e regolazione
Tutti i dispositivi di misura, accensione e spegnimento e di regolazione della pressione e/o della portata devono essere adeguatamente tarati e funzionare correttamente e non devono presentare perdite. Durante l'applicazione devono poter essere agevolmente controllati la pressione e il funzionamento dei dispositivi di regolazione della pressione.
Questi ultimi dispositivi devono mantenere una pressione di esercizio a un numero di giri costante della pompa per garantire un volume di erogazione stabile.
6) Tubi
I tubi (rigidi e flessibili) devono essere in buono stato per evitare ostruzioni al flusso di liquido o fuoriuscite accidentali in caso di guasto. I tubi non devono presentare perdite alla pressione massima consentita dal sistema di irrorazione.
7) Filtraggio
Per evitare turbolenze e un'erogazione non omogenea, i filtri devono essere in buono stato e la dimensione delle maglie deve corrispondere alla dimensione degli ugelli montati sull'irroratore. Se presente, il sistema di indicazione di ostruzione del filtro deve funzionare correttamente.
8) Barra irrorante (per le attrezzature che irrorano pesticidi mediante una barra orizzontale situata in prossimità della coltura o del materiale da trattare)
La barra irrorante deve essere in buono stato e stabile in tutte le direzioni. I sistemi di fissaggio e di regolazione e i sistemi destinati ad ammortizzare movimenti involontari e compensare eventuali dislivelli devono funzionare correttamente.
9) Ugelli
Gli ugelli devono funzionare correttamente per controllare la gocciolatura al termine dell'irrorazione. Per garantire un'erogazione omogenea, la portata di ogni singolo ugello non deve differire significativamente dai dati indicati dal fabbricante.
10) Distribuzione
La distribuzione in senso trasversale e verticale (in caso di applicazione su colture verticali) della miscela da irrorare nell'area interessata deve essere uniforme, ove applicabile.
11) Ventilatore (per le attrezzature che distribuiscono i pesticidi con sistema pneumatico)
Il ventilatore deve essere in buono stato e deve garantire un flusso d'aria stabile e affidabile.
Allegato III
Principi generali di difesa integrata
1. La prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:
— rotazione colturale,
— utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta),
— utilizzo, ove appropriato, di "cultivar" resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/certificati,
— utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio,
— prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per esempio mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature),
— protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione.
2. Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché
3. In base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare misure fitosanitarie.
Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione,
aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento.
4. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.
5. I pesticidi sono quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente.
6. L'utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l'utilizzo di pesticidi e di altre forme d'intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti parziali, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.
7. Ove il rischio di resistenza a una misura fitosanitaria sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti di pesticidi sulla coltura, le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere l'efficacia dei prodotti. Ciò può includere l'utilizzo di diversi pesticidi con diversi modi di azione.
8. Sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei pesticidi e del monitoraggio di organismi nocivi, l'utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle misure fitosanitarie applicate.
Allegato IV1
Note ufficiali
Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 2007 (Gu C 263 E del 16 ottobre 2008, pag. 158), posizione comune del Consiglio del 19 maggio 2008 (Gu C 254 E del 7 ottobre 2008, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 13 gennaio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Note redazionali
Il presente allegato non è stato pubblicato sulla Guue 24 novembre 2009 n. L 309.