Dpcm 24 novembre 2016
Appalti pubblici - Istituzione e aggiornamento dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori "mafia free" (white list) - Modifiche al Dpcm 18 aprile 2013
Ultima versione disponibile al 14/10/2024
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dpcm 24 novembre 2016
(Gu 31 gennaio 2017 n. 25)
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
Visto l'articolo 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernenti l'istituzione presso le prefetture — Ufficio territoriale del Governo di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio;
Visto l'articolo 1, comma 56, della legge n. 190 del 2012, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche Amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante: "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato la disciplina dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, operanti nei settori esposti a maggior rischio, istituito presso le Prefetture — Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193, recante: "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il Ced, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, alla luce delle disposizioni introdotte dall'articolo 29 del decreto-legge n. 90 del 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Claudio De Vincenti è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
Decreta:
Articolo 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni:
a) l'assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice antimafia;
b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'articolo 84, comma 3, del Codice antimafia.";
b) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"Articolo 3-bis (Obblighi dei soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia) — 1. La consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalità previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.
3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco";
c) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:
a) per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;
b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.";
d) all'articolo 8, comma 3, le parole "di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
Articolo 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2016.