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Dm Salute 14 novembre 2016
Qualità delle acque destinate al consumo umano - Cromo esavalente - Modifiche all'allegato I del Dlgs 31/2001
N.d.R.: l'entrata in vigore del presente decreto è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2020 dal Dm 14 febbraio 2020.
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Ministero della salute
Decreto 14 novembre 2016
(Gu 16 gennaio 2017 n. 12)
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"
Il Ministro della salute
di concerto con
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la direttiva 98/83/Ce del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale", che prevede per "le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile" il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le "acque sotterranee" una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 giugno 2016, con il quale detto organismo, in accordo con le valutazioni dell'Istituto superiore di sanità e con gli orientamenti espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di parametro stabilito nell'Allegato I del più volte citato decreto legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che: possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito;
tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie più a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all'esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione;
Esperita, con nota prot. n. Dgprev/26308/P del 14 settembre 2016, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/Ce, come modificata dalla direttiva 98/48/Ce che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui è stato richiesto il concerto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Decreta:
Articolo 1
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all'allegato I "Parametri e valori di parametro", Parte B, alla tabella "Parametri chimici" sono apportate le seguenti modifiche:
a) è, infine, aggiunta la seguente riga:
Parametro | Valore di parametro | Unità di misura | Note |
Cromo esavalente | 10 | µg/l | Nota 12 |
b) è, infine, aggiunta la seguente nota:
Nota 12 | La ricerca del parametro deve essere effettuata quando il valore del parametro Cromo supera il valore di 10 µg/l. |
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. 1 2 3
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2016
Note redazionali
L'entrata in vigore del presente decreto è stata prorogata al 31 dicembre 2018 dal Dm Salute 6 luglio 2017.
L'entrata in vigore del presente decreto è stata prorogata al 31 dicembre 2019 dal Dm Salute 31 dicembre 2018.
L'entrata in vigore del presente decreto è stata prorogata al 30 giugno 2020 dal Dm Salute 14 febbraio 2020.