Rifiuti

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 22 dicembre 2016

Impianti portuali di raccolta rifiuti prodotti dalle navi - Informazioni da notificare prima dell'entrata nel porto - Modifica allegato III, Dlgs 182/2003

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 22 dicembre 2016

(Gu 4 gennaio 2017 n. 3)

Recepimento della direttiva 2015/2087/Ce, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 2000/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico che all'allegato II contiene le informazioni da notificare prima di entrare in porto;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante "Attuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico" che riporta all'allegato III il modulo di dichiarazione contenente le informazioni da notificare prima dell'entrata in porto;

Vista la direttiva 2007/71/Ce della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico, recepita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° luglio 2009;

Vista la direttiva 2015/2087/Ce della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 200/59/Ce del Parlamento europeo del Consiglio;

Ritenuta la necessità di recepire la citata direttiva 2015/2087/Ce, provvedendo a tal fine a sostituire l'allegato III del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

Visto in particolare l'articolo 12 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il quale prevede che l'allegato III è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni intervenute in sede comunitaria;

Vista la risoluzione Mepc.201(62) dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo) adottata il 15 luglio 2011 che modifica l'allegato V della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78), introducendo una nuova e più dettagliata classificazione dei rifiuti;

Considerato che questa nuova classificazione dei rifiuti si riflette nella circolare Mepc.1/Circ. 644 Rev.1 dell'Imo del 1° luglio 2013, che stabilisce un formato standard per il modulo di notifica anticipata per i rifiuti da consegnare ad impianti di raccolta portuali;

Vista la direttiva 2010/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/Ce, recepita dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il regolamento comunitario n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento comunitario n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento Ce n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il decreto del Ministero della salute 22 maggio 2001relativo alla gestione e distribuzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

Ritenuto opportuno, per garantire la coerenza con le misure adottate dall'Imo, adottare un modello integrato che sia adattato alla nuova classificazione di cui all'allegato V modificato della convenzione Marpol 73/78 e che includa le informazioni relative al conferimento dei rifiuti nel porto precedente;

Decreta:

Articolo 1

1. L'allegato III del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è sostituito con l'allegato al presente decreto.

Allegato

Allegato III

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