Cambiamenti climatici

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Regolamento Commissione Ue 2016/1927/Ue

Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo - Regolamento 2015/757/Ue - Modelli piani di monitoraggio e relazioni emissioni

Ultima versione disponibile al 14/12/2024

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 4 novembre 2016, n. 2016/1927/Ue

(Guue 5 novembre 2016 n. L299)

Regolamento relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/Ce 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (Ue) 2015/757 impone alle società di presentare al verificatore un piano di monitoraggio che consiste nella documentazione completa e trasparente del metodo di monitoraggio per ciascuna nave che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

(2) Al fine di garantire che tali piani di monitoraggio contengano informazioni standardizzate volte a consentire un'attuazione armonizzata degli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, è necessario stabilire modelli, comprese norme tecniche per la loro applicazione uniforme.

(3) Il piano di monitoraggio dovrebbe contenere almeno gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2015/757. Dovrebbe inoltre utilizzare le unità di valutazione del "carico trasportato", come specificato nel regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1928 2 . Tenuto conto dei due distinti servizi di trasporto forniti dalle navi ro-pax, queste ultime dovranno distinguere i dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 relativi alle merci da quelli relativi ai passeggeri. Ciò consentirebbe una migliore determinazione dei loro indicatori operativi medi di efficienza energetica.

(4) Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2015/757 e in conformità all'ultimo comma dell'articolo 10 del medesimo regolamento, il piano di monitoraggio dovrebbe consentire il monitoraggio e la comunicazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 sulla base di altri criteri facoltativi. Ciò consentirebbe di comprendere meglio l'efficienza energetica media comunicata. Questo vale in particolare per il monitoraggio differenziato del consumo di carburante per il riscaldamento del carico e per il posizionamento dinamico nonché per il monitoraggio differenziato delle tratte con carico e della navigazione fra i ghiacci.

(5) Per agevolare l'elaborazione dei piani di monitoraggio per le società con più navi, è opportuno autorizzare le società a indicare quali procedure descritte nel piano di monitoraggio si applicherebbero in modo pertinente a tutte le navi sotto la responsabilità della società.

(6) Nel fornire le informazioni sugli elementi e sulle procedure facenti parte del piano di monitoraggio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2015/757, le società dovrebbero poter fare riferimento anche a procedure o sistemi che sono già efficacemente applicati ai loro sistemi di gestione esistenti, quali il codice internazionale di gestione della sicurezza (codice Ism) 3 , il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (Seemp) 4 , o a sistemi e controlli coperti da norme armonizzate relative alla qualità, all'ambiente o alla gestione dell'energia, quali le norme En Iso 9001:2015, En Iso 14001:2015 o En Iso 50001:2011.

(7) Per facilitare il monitoraggio, è opportuno consentire l'uso di valori predefiniti per il livello di incertezza associato al monitoraggio del carburante.

(8) Le informazioni sulla gestione, in particolare sulla gestione adeguata dei dati e sulle attività di controllo, dovrebbero essere considerate informazioni utili al fine di semplificare il ciclo di conformità nel suo insieme (comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e verifica). Una sezione del modello di monitoraggio dedicata a questi elementi dovrebbe aiutare le società a strutturare i necessari elementi di gestione.

(9) È necessario stabilire le specifiche del modello elettronico delle relazioni sulle emissioni, al fine di garantire che tali relazioni verificate siano presentate per via elettronica e contengano informazioni annuali aggregate, complete e standardizzate che possano essere rese pubbliche e permettano alla Commissione di elaborare le relazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (Ue) 2015/757.

(10) La relazione sulle emissioni dovrebbe contenere almeno le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2015/757, inclusi i risultati del monitoraggio annuale. Dovrebbe inoltre consentire la comunicazione di informazioni supplementari che possano contribuire alla comprensione degli indicatori operativi medi di efficienza energetica comunicati su base volontaria. Si tratta in particolare degli elementi di informazione per il monitoraggio facoltativo del carburante consumato e delle emissioni di CO2 emesse, differenziati sulla base di criteri definiti nel piano di monitoraggio.

(11) È necessario stabilire norme tecniche che definiscano un modello elettronico per i documenti di conformità, per garantire che informazioni standardizzate e facilmente trattabili possano essere incluse nei documenti di conformità inviati dai verificatori conformemente all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (Ue) 2015/757 al fine di informare senza ritardo la Commissione e le autorità dello Stato di bandiera del rilascio di un documento di conformità.

(12) Le società e i verificatori accreditati dovrebbero avere accesso a Thetis Mrv, un apposito sistema di informazione dell'Unione sviluppato e gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima per trasmettere alla Commissione e agli Stati di bandiera per via elettronica le relazioni sulle emissioni verificate e approvate e i relativi documenti di conformità. Questo sistema dovrebbe essere concepito in modo flessibile in vista dell'eventuale creazione di un sistema mondiale di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra.

(13) La Commissione ha consultato le parti interessate sulle migliori pratiche relative alle questioni contemplate dal presente regolamento. La consultazione è stata condotta tramite i sottogruppi di esperti del sistema Mrv (Monitoring, Reporting and Verification) nel trasporto marittimo, istituiti nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i modelli e le norme tecniche per la presentazione dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (Ue) 2015/757.

Articolo 2

Modello di piano di monitoraggio

1. Le società elaborano il piano di monitoraggio di cui all'articolo 6 del regolamento (Ue) 2015/757 utilizzando un modello corrispondente a quello che figura nell'allegato I.

Le società possono suddividere il piano di monitoraggio in una parte dedicata alla società e in una dedicata alla nave, a condizione che siano compresi tutti gli elementi di cui all'allegato I.

Le informazioni contenute nella parte dedicata alla società, che può includere le tabelle B.2, B.5, D, E e F.1 dell'allegato I, si applicano a tutte le navi per le quali la società è tenuta a presentare un piano di monitoraggio a norma dell'articolo 6 del regolamento (Ue) 2015/757.

Articolo 3

Modello elettronico di relazione sulle emissioni

1. Ai fini della presentazione della relazione sulle emissioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2015/757, le società utilizzano la versione elettronica del modello disponibile nel sistema di informazione automatizzato dell'Unione, Thetis Mrv (in appresso "Thetis Mrv"), gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

2. La versione elettronica del modello di relazione sulle emissioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni stabilite all'allegato II.

Articolo 4

Modello elettronico di documento di conformità

1. Ai fini del rilascio di un documento di conformità a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (Ue) 2015/757, il verificatore fornisce i dati pertinenti utilizzando la versione elettronica del modello disponibile nel Thetis Mrv.

2. La versione elettronica del modello di documento di conformità di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni stabilite all'allegato III.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Allegato 1

Modello di piano di monitoraggio

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 376 KB


 

Allegato II

Modello di relazione sulle emissioni

Parte A

Dati di identificazione della nave e della società

1) Nome della nave

2) Numero di identificazione Imo

3) a) Porto di immatricolazione Oppure

b) Porto di origine

4) Categoria della nave [menu a tendina: "nave passeggeri", "nave ro-ro", "nave portacontainer", "nave petroliera", "nave chimichiera", "nave metaniera", "nave gasiera", "nave portarinfuse", "nave da carico", "nave frigorifera", "trasportatore di veicoli", "vettore misto", "nave ro-pax", "nave portacontainer/ro-ro", "altri tipi di nave"]

5) Classe ghiaccio della nave (facoltativo — soltanto se indicata nel piano di monitoraggio) [menu a tendina: classe polare PC1, PC7, classe ghiaccio finlandese — svedese IA, IB, IC o IA super]

6) Efficienza tecnica della nave

a) Indice di efficienza energetica in materia di progettazione (Eedi), ove richiesto, dall'allegato VI, capo 4, regole 19 e 20, della convenzione Marpol, espresso in grammi di CO2/tonnellata-miglio nautico Oppure

b) Valore stimato dell'indice (Eiv), calcolato in base alla risoluzione dell'Imo Mepc.215 (63), espresso in grammi di CO2/tonnellata-miglio nautico

7) Nome dell'armatore

8) Indirizzo e sede principale di attività dell'armatore, indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, Cap, Stato

9) Nome della società (solo se diversa dall'armatore)

10) Indirizzo della società (solo diversa dall'armatore) e sua sede principale di attività: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, Cap, Stato

11) Persona di contatto

a) Nome: titolo, nome, cognome, funzione

b) Indirizzo: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, Cap, Stato

c) Telefono

d) Indirizzo email

 

Parte B

Verifica

1) Nome del verificatore

2) Indirizzo e sede principale di attività del verificatore: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, Stato/provincia/regione, Cap, Stato

3) Numero di accreditamento

4) Dichiarazione del verificatore

 

Parte C

Informazioni sul metodo di monitoraggio utilizzato e sul relativo livello di incertezza

1) Fonte di emissione [menu a tendina: "tutte le fonti", "motori principali", "motori ausiliari", "turbine a gas", "caldaie", "generatori di gas inerte"]

2) Metodo(i) di monitoraggio utilizzato (per fonte di emissione) "metodo A: Bdn e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi", "metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo", "metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati", "metodo D: misurazioni dirette delle emissioni di CO2"]

3) Livello di incertezza relativo, espresso in % (per metodo di monitoraggio utilizzato)

 

Parte D

Risultati del monitoraggio annuale dei parametri in conformità all'articolo 10

Consumo di carburante ed emissioni di CO2

1) Quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale:

a) tipo di carburante [menu a tendina: "Olio combustibile pesante (Hfo)", "Olio combustibile leggero (Hfo)", "diesel/gasolio (Mdo/Mgo)", "gas di petrolio liquefatto (propano, Gpl)", "gas di petrolio liquefatto (butano, Gpl)", "gas naturale liquefatto (Lng)", "metanolo", "etanolo", "altro carburante con fattore di emissione fuori norma"]

b) fattore di emissione, espresso in tonnellate di CO2/tonnellata di carburante

c) consumo totale di carburante, espresso in tonnellate di carburante

2) Emissioni di CO2 totali aggregate che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, espresse in tonnellate di CO2

3) Emissioni di aggregate risultanti da tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2

4) Emissioni di aggregate risultanti da tutte le tratte effettuate a partire da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2

5) Emissioni di CO2 aggregate risultanti da tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2

6) Emissioni di CO2 prodotte all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro quando la nave era all'ormeggio, espresse in tonnellate di CO2

7) Consumo totale di carburante ed emissioni di CO2 totali aggregate assegnate al trasporto di passeggeri (per navi ro-pax), espressi in tonnellate di carburante e in tonnellate di CO2

8) Consumo totale di carburante ed emissioni di CO2 totali aggregate assegnate al trasporto merci (per navi ro-pax), espressi in tonnellate di carburante e in tonnellate di CO2

9) Consumo totale di carburante ed emissioni di CO2 totali aggregate nelle tratte con carico (facoltativo), espressi in tonnellate di carburante e in tonnellate di CO2

10) Consumo totale di carburante per il riscaldamento del carico (per navi chimichiere, facoltativo), espresso in tonnellate di carburante

11) Consumo totale di carburante per il posizionamento dinamico (per le navi petroliere e "altri tipi di nave", facoltativo), espresso in tonnellate di carburante

Distanza percorsa, tempo trascorso in mare e attività di trasporto

1) Distanza totale percorsa, espressa in miglia nautiche

2) Distanza totale percorsa nella navigazione fra i ghiacci (facoltativo), espressa in miglia nautiche

3) Tempo totale trascorso in mare, espresso in ore

4) Tempo totale trascorso in mare nella navigazione fra i ghiacci (facoltativo), espresso in ore

5) Attività di trasporto totale, espressa in

passeggeri-miglia nautiche (per le navi passeggeri)

tonnellate-miglia nautiche (per navi ro-ro, portacontainer, petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse, frigorifere, trasportatori di veicoli, vettori misti)

metri cubi-miglia nautiche, (per navi metaniere, portacontainer/ro-ro)

tonnellate di portata lorda trasportate-miglia nautiche (per le navi da carico)

passeggeri-miglia nautiche e tonnellate-miglia nautiche (per le navi ro-pax)

tonnellate-miglia nautiche o tonnellate di portata lorda trasportate-miglia nautiche (per altri tipi di nave)

6) Secondo parametro per l'attività di trasporto totale (facoltativo) espresso in

tonnellate-miglia nautiche (per le navi da carico)

tonnellate di portata lorda trasportate-miglia nautiche (per i trasportatori di veicoli)

7) Densità media dei carichi trasportati nel periodo di riferimento (per le navi chimichiere, portarinfuse e vettori misti, facoltativo), espressa in tonnellate per metro cubo

Efficienza energetica

1) Efficienza energetica media

a) Consumo di carburante per distanza percorsa, espresso in chilogrammi per miglio nautico

b) Consumo di carburante per attività di trasporto, espresso in grammi per passeggero-miglio nautico, grammi per tonnellata-miglio nautico, grammi per metro cubo-miglio nautico, grammi per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico o grammi per passeggero-miglio nautico E grammi per tonnellata-miglio nautico, quale applicabile alla categoria di nave pertinente

c) Emissioni di CO2 per distanza percorsa, espresse in chilogrammi di CO2per miglio nautico

d) Emissioni di CO2 per attività di trasporto, espresse in grammi di CO2 per passeggero-miglio nautico, grammi di CO2 per tonnellata-miglio nautico, grammi di CO2 per metro cubo-miglio nautico, grammi di CO2 per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico o grammi di CO2 per passeggero-miglio nautico e grammi di CO2 per tonnellata-miglio nautico, quale applicabile alla categoria di nave pertinente

2) Secondo parametro per l'efficienza energetica media per l'attività di trasporto (facoltativo) espresso in

grammi per tonnellata-miglio nautico e grammi di CO2 per tonnellata-miglio nautico (per navi da carico)

grammi per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico e grammi di CO2 per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico (per trasportatori di veicoli)

3) Efficienza energetica media differenziata (consumo di carburante ed emissioni di CO2) delle tratte con carico (facoltativo) espressa in

chilogrammi per miglio nautico,

grammi per tonnellata-miglio nautico, grammi per metro cubo-miglio nautico, grammi per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico o grammi per passeggero-miglio nautico, quale applicabile alla categoria di nave pertinente

chilogrammi di CO2 per miglio nautico

grammi di CO2 per tonnellata-miglio nautico, grammi di CO2 per metro cubo-miglio nautico, grammi di CO2 per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico o grammi di CO2 per passeggero-miglio nautico, quale applicabile alla categoria di nave pertinente

4) Informazioni supplementari per facilitare la comprensione degli indicatori operativi medi di efficienza energetica della nave (facoltativo)

 

Allegato III

Modello di documento di conformità

Si certifica che la relazione sulle emissioni relativa alla nave "Nome" per il periodo di riferimento "Anno N-1" soddisfa i requisiti di cui al regolamento (Ue) 2015/757.

Il presente documento di conformità è stato rilasciato il "Giorno/Mese/Anno N".

Il presente documento di conformità è legato alla relazione sulle emissioni n. "Numero" ed è valido fino al 30 giugno "Anno N+1".

 

I) Dati della nave

1) Nome della nave

2) Numero di identificazione Imo

3) a) Porto di immatricolazione Oppure

b) Porto di origine

4) Categoria della nave [menu a tendina: "nave passeggeri", "nave ro-ro", "nave portacontainer", "nave petroliera", "nave chimichiera", "nave metaniera", "nave gasiera", "nave portarinfuse", "nave da carico", "nave frigorifera", "trasportatore di veicoli", "vettore misto", "nave ro-pax", "nave portacontainer/ro-ro", "altri tipi di nave"].

5) Stato di bandiera/immatricolazione

6) Stazza lorda

 

II) Informazioni sull'armatore

1) Nome dell'armatore

2) Indirizzo e sede principale di attività dell'armatore: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, Cap, Stato

 

III) Dati della società conforme agli obblighi del regolamento (Ue) 2015/757 (facoltativo)

1) Denominazione della società

2) Indirizzo e sede principale di attività della società: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, Cap, Stato

 

IV) Verificatore

1) Numero di accreditamento

2) Nome del verificatore

3) Indirizzo e sede principale di attività della società: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, Cap, Stato

 

 

 

Note ufficiali

1.

GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

2.

Regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (Ue) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).

3.

Adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo) mediante la risoluzione A.741(18).

4.

Allegato VI, regola 22, della convenzione Marpol.

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