Ippc/Aia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Bolzano 21 ottobre 2016, n. 294

Autorizzazione integrata ambientale - Termovalorizzatore rifiuti residui - Cambiamento di autorizzazione da impianto D10 (impianto di smaltimento) a impianto R1 (impianto di recupero) - Modifica sostanziale ai fini Aia - Esclusione

Il cambio di autorizzazione da impianto di smaltimento a impianto di recupero per il termovalorizzatore rifiuti residui di Bolzano è modifica non sostanziale ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Il Tar di Bolzano nella sentenza 21 ottobre 2016, n. 294 ha confermato il corretto operato della Provincia autonoma rigettando le doglianze di alcune autorizzazioni ambientaliste contro il rilascio di una modifica di Aia per un impianto di termovalorizzazione di rifiuti residui. Per i ricorrenti il cambiamento di autorizzazione da impianto D10 (impianto di smaltimento) a impianto R1 (impianto di recupero) costituirebbe una modifica sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale con la conseguenza che tale modifica avrebbe dovuto essere sottoposta a nuova Via.
Non la pensano così i Giudici che hanno ritenuto corretto il comportamento della Provincia. Ai sensi della normativa in materia Via sulle modifiche sostanziali degli impianti (articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del Dlgs 152/2006) la Provincia ha ritenuto legittimamente che nella modifica dell'impianto non fosse ravvisabile una variazione delle caratteristiche o del funzionamento o un potenziamento dell'impianto che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente. La modifica quindi non è sostanziale tale da richiedere una nuova valutazione ambientale.

Tar Trentino Alto Adige

Sentenza 21 ottobre 2016, n. 294

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa

Sezione autonoma di Bolzano

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 253 del 2015, proposto da:

Associazione forum ambientalista Onlus, in persona del legale rappresentante p.t. e Associazione ambiente e salute — Verein Umwelt und Gesundheit, rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis);

 

contro

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis);

 

nei confronti di

E.C. Spa, non costituita in giudizio;

Comune di Bolzano, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 484439 del 31 agosto 2015 dell'Agenzia provinciale per l'ambiente della Provincia autonoma di Bolzano, notificato ai ricorrenti in pari data, recante "Modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale del 20 dicembre 2013 prot. 698527 per il termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin d'ora motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 la consigliere (omissis) e uditi per le parti i difensori, avvocato (omissis), in sostituzione di (omissis) per le parti ricorrenti e avvocato (omissis) per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Oggetto di impugnazione è la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale del 20 dicembre 2013, prot. 698527, per il termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano di cui al provvedimento del 31 agosto 2015, prot. n. 484439, dell'Agenzia provinciale per l'ambiente della Provincia autonoma di Bolzano.

Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:

"1) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4 comma 4 lettera c), 5 comma 1-bis, 29-octies commi 4 e 5 e nonies, 208 comma 11-bis del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.. Violazione della direttiva 2008/98/Ce nel suo complesso ed in particolare dell'articolo 23 comma 4. Violazione della direttiva 10/75/Ce. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Illogicità, travisamento, difetto di presupposto, contraddittorietà sotto numerosi profili. Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, del giusto procedimento. Violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. nel suo complesso, ed in particolare dell'articolo 9 e 3-sexies Dlgs 152/2006. Violazione dell'articolo 97 Cost.";

"2) Violazione dell'articolo 174 del Trattato (articolo 191 Tfue). Violazione del principio di precauzione. Violazione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificata. Violazione dell'allegato III lettera ag) e IV punto n. 8 lettera t) Parte II e articoli 4, 5 lettera l) ed l-bis), 7 comma 4, 20 ss. e 184 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.".

La Provincia autonoma di Bolzano si costituiva in giudizio con memoria di costituzione del 17 novembre 2015, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Comune di Bolzano e la E.C. Spa non si costituivano in giudizio.

All'udienza pubblica del 28 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto

1. Preliminarmente appare opportuno descrivere brevemente il quadro normativo nonché i fatti che stanno a fondamento della presente controversia.

1.1. Sul piano europeo la materia relativa ai rifiuti veniva affrontata per la prima volta negli anni 70 con l'emanazione della direttiva del Consiglio del 15 luglio 1975, n. 75/442/Cee relativa ai rifiuti. Tale direttiva che definiva per la prima volta i concetti "rifiuto, produttore, detentore, gestione, smaltimento, ricupero e raccolta" aveva come obiettivo primario quello di porre i principi base per affrontare in modo unitario il problema relativo alla raccolta, allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti.

L'Italia recepiva tale direttiva n. 75/442/Cee relativa ai rifiuti insieme ad altre due direttive (la n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e la n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) con il Dpr 10 settembre 1982, n. 915, successivamente abrogato e sostituito nel suo contenuto dal Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi).

Nell'anno 2004 l'Unione europea interveniva poi con la direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 al fine di disciplinare la responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, responsabilità che veniva regolata secondo il principio "chi inquina, paga".

Sulla base della delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, veniva emanato il Dlgs 3.4.2006, n. 152, contenente "Norme in materia ambientale", che, tra l'altro, abrogava il precedente Dlgs n. 22/1997.

Di particolare importanza è la parte seconda di questo decreto legislativo, la quale introduceva le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc)".

Due anni dopo, a livello europeo, entrava in vigore una nuova disciplina organica in materia di rifiuti, e cioè la direttiva 2008/98/Ce del 19 novembre 2008.

L'Italia recepiva questa direttiva con il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205.

Già prima dell'entrata in vigore del Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 l'intera parte seconda del Dlgs n. 152/2006 era stata modificata con il Dlgs 29 giugno 2010, n. 128, a norma del articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, contenente la delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi e correttivi in materia ambientale.

Poco tempo dopo entrava in vigore il Dl 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge con legge 11 novembre 2014, n. 164. Per quanto di interesse nella presente causa, tale decreto legge prevedeva all'articolo 35, comma 5, che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali".

1.2. Ciò premesso, si può passare alla descrizione dei fatti che stanno a fondamento della presente controversia.

Il primo inceneritore di Bolzano è stato costruito negli anni 70 ed è stato successivamente più volte adeguato all'attuale stato della tecnica.

Nell'anno 2003 si era dovuto constatare che l'inceneritore esistente non corrispondeva più allo stato della tecnica migliore e che i costi di manutenzione erano esorbitanti.

Con deliberazione n. 3397 del 29 settembre 2003 (allegato 3 della Provincia) la Giunta provinciale decideva, quindi, di sostituire il vecchio impianto con un nuovo impianto corrispondente all'ultimo standard della tecnica, dando corso alla progettazione dello stesso e fissando le caratteristiche che quest'impianto doveva rispettare ("Costruzione di una linea di incenerimento per rifiuti domestici e residui – Potenzialità: 400 ton/g – Potere calorifico del rifiuto: 13.000 kJ/kg – Trattamento fiumi allo stato dell'arte con i limiti raggiunti già oggi – Recupero energetico del calore prodotto").

Nell'anno 2005 la Ripartizione provinciale opere pubbliche realizzava il relativo progetto che veniva sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale (Via). Nella seduta del 2 marzo 2005 il Comitato competente per la valutazione dell'impatto ambientale (Comitato Via) esprimeva parere positivo (parere n. 5/2005).

Con delibera n. 1071 del 4 aprile 2005 (allegato 4 della Provincia) la Giunta provinciale esaminava il progetto ed il parere espresso dal Comitato Via e si associava alle valutazioni ivi contenute.

Poco dopo iniziava la realizzazione dell'impianto affidata, a seguito di un apposito concorso, alla ditta T. — BZ Scarl, che trovava la sua conclusione nell'anno 2012.

In data 17 dicembre 2012 l'allora gestore dell'impianto e cioè la ditta T. — BZ Scarl avviava la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'impianto alla Conferenza dei servizi in materia ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 23 della Lp 5 aprile 2007, n. 2.

In data 20 dicembre 2013 veniva rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale all'esercizio del termovalorizzatore di rifiuti residui come impianto di smaltimento (D10), perché — ai sensi delle linee guida sulla R1 – formula sulla efficienza energetica per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II ("Operazioni di recupero") della direttiva 2008/98/Ue (allegato 1 della Provincia) – la classificazione come impianto di recupero R1 poteva essere fatto solo sulla base dei dati effettivi di un anno di esercizio dell'impianto.

A seguito di detta autorizzazione la ditta T. – BZ Scarl attivava l'impianto in prova.

Concluso il periodo di prova alla fine della primavera del 2014, l'impianto passava in gestione alla Provincia Autonoma di Bolzano che affidava la gestione dello stesso alla ditta E.C. Spa, azienda pubblica in proprietà dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e della Provincia (affidamento "in house").

Il passaggio della gestione dell'impianto dalla ditta T. – BZ Scarl all'E.C. Spa comportava anche la volturazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto da parte della Conferenza dei servizi in materia ambientale, impianto che era sempre ancora classificato come impianto di smaltimento (D10) ai sensi dell'allegato B ("Operazioni di smaltimento") alla parte IV del Dlgs n. 152/2006.

Dopo l'entrata in vigore del succitato Dl 12 settembre 2014, n. 133 (convertito in legge con legge 11 novembre 2014, n. 164) in data 7 luglio 2015 l'E.C. Spa faceva domanda per le modifiche necessarie dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, di tale decreto legge, presentando in data 17 agosto 2015 la "Verifica di qualifica in impianto di recupero energetico del nuovo termovalorizzatore di Bolzano" ai sensi dell'allegato C ("Operazioni di recupero") alla parte IV del Dlgs n. 152/2006 (allegato 10 della Provincia).

Dopo la relativa istruttoria della richiesta di modifica di classificazione da parte della Conferenza di servizi in materia ambientale, l'Agenzia provinciale per l'ambiente – Ufficio Valutazione dell'impatto ambientale, con provvedimento del 31 agosto 2015, prot. n. 484439, approvava le modifiche non sostanziali, modificando l'autorizzazione integrata ambientale del 20 dicembre 2013, prot. n. 698527 e classificando l'impianto come impianto R1 (allegato 11 della Provincia).

2.1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2.2. L'infondatezza del ricorso esonera il Collegio dall'esame della questione pregiudiziale sulla legittimazione attiva dell'Associazione ambiente e salute – Verein Umwelt und Gesundheit. Ciò anche in considerazione del fatto che la legittimazione attiva dell'Associazione forum ambientalistica Onlus sussiste, trattandosi di associazione riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 legge 8 luglio 1986, n. 349 ed inclusa nell'apposito elenco (cfr. Dm 9 luglio 2012 del Ministero dell'ambiente), con la conseguenza che anche nell'ipotesi di carenza di legittimazione attiva dell'Associazione ambiente e salute – Verein Umwelt und Gesundheit il ricorso sarebbe comunque ammissibile.

2.3. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4 comma 4 lettera c), 5 comma 1-bis, 29-octies commi 4 e 5 e nonies, 208 comma 11-bis del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., violazione della direttiva 2008/98/Ce nel suo complesso ed in particolare dell'articolo 23 comma 4, violazione della direttiva 10/75/Ce, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento, difetto di presupposto, contraddittorietà sotto numerosi profili, violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, del giusto procedimento, violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. nel suo complesso, ed in particolare degli articoli 9 e 3-sexies Dlgs 152/2006, nonché violazione dell'articolo 97 della Costituzione.

In sostanza le ricorrenti affermano che la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe illegittimamente ritenuto non sostanziale la modifica all'autorizzazione integrata ambientale del 20 dicembre 2013, prot. n. 698527, richiesta dalla E.C. Spa con domanda 7 luglio 2015, e per gli effetti applicato la corrispondente procedura invece della procedura per le modifiche sostanziali.

Secondo le ricorrenti il cambiamento di autorizzazione da impianto D10 (impianto di smaltimento) a impianto R1 (impianto di recupero) costituirebbe una modifica sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale con la conseguenza che tale modifica avrebbe dovuto essere sottoposta a nuova Via.

Le censure sono infondate.

Innanzitutto le ricorrenti non tengono conto del fatto che nel caso de quo il procedimento di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale riguardante il termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano ha per oggetto l'adeguamento ai sensi e per gli effetti del sopra citato Dl 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge con legge 11 novembre 2014, n. 164, che all'articolo 35, comma 5, prescrive all'Amministrazione competente di verificare per gli impianti esistenti la sussistenza dei requisiti per la classificazione dell'impianto medesimo quale impianto di recupero energetico R1: "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali".

Come già esposto sopra, la ditta T. — BZ Scarl aveva realizzato un impianto di smaltimento D10 e ha consegnato lo stesso – dopo un periodo di prova di poco più di un anno per la verifica della congruità dell'opera – alla Provincia Autonoma di Bolzano, la quale a sua volta ha affidato l'impianto all'azienda pubblica E.C. Spa.

In data 7 luglio 2015 l'E.C. Spa ha presentato, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, Dl n. 133/2014, la richiesta motivata di nuova classificazione dell'impianto e la conferenza dei servizi in materia ambientale ha provveduto con il provvedimento impugnato all'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale, individuando del tutto legittimamente nella nuova classificazione dell'impianto da D10 (impianto di smaltimento) a R1 (impianto energetico) una modifica non sostanziale.

Ed invero, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del Dlgs n. 152/2006 la modifica sostanziale è così definita: "Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producono effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa".

Nella fattispecie l'autorità competente, e cioè la Conferenza di servizi in materia ambientale, ha ritenuto — sulla base della relazione generale e di calcolo dd. 17 agosto 2015 della E.C. Spa relativa alla richiesta di classificazione come impianto di recupero energetico R1 (allegato 10 della Provincia) — che non sia ravvisabile una variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, che producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Inoltre, nel caso in esame, non si è in presenza di alcun incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia.

La nuova classificazione dell'impianto da D10 a R1 non comporta quindi nessuna modifica all'impianto stesso, che del resto, come già detto sopra, sin dall'inizio era stato concepito per massimizzare l'efficienza energetica. Nella succitata deliberazione n. 3397/2003 (allegato 3 della Provincia) che ha fissato le caratteristiche che il nuovo impianto doveva rispettare risulta indicato espressamente anche il "recupero energetico del calore prodotto".

Anche nel piano di gestione rifiuti della Provincia autonoma di Bolzano (allegato 2 della Provincia) si prevedeva espressamente l'utilizzo del calore dall'incenerimento dei rifiuti. Al punto 5.2 si legge che "l'obiettivo dell'incenerimento è la riduzione della quantità dei rifiuti da depositare in discarica, inoltre in questo modo arrivano in discarica rifiuti inertizzati. Con l'incenerimento il volume dei rifiuti si riduce a un decimo e a un terzo il peso. L'energia del processo di incenerimento può essere utilizzata in forma di energia elettrica o calore. L'utilizzo di calore dall'incenerimento dei rifiuti sostituisce 1.500 m3/anno di metano" e al punto 5.3.2 che "per l'Alto Adige, dove è prevista la realizzazione di un unico impianto da 100.000-130.000 ton/anno e con una disponibilità di suolo per la realizzazione di nuove discariche estremamente limitata, si può affermare che il trattamento termico dei rifiuti con recupero energetico è ambientalmente e economicamente migliore rispetto alle altre forme di pretrattamento".

Inoltre va considerato che per la classificazione come impianto energetico R1 le succitate linee guida sulla R1 – formula sulla efficienza energetica per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II ("Operazioni di recupero") della direttiva 2008/98/Ue (allegato 1 della Provincia) prescrivono espressamente che la qualifica come impianto energetico R1 può avvenire solo dopo aver raccolto i dati di esercizio per il periodo di un anno. Per quello che riguarda il termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano la classificazione come impianto R1 era, quindi, solo possibile in base ai dati raccolti nel periodo di riferimento 1 giugno 2014 fino al 31 maggio 2015, come espressamente indicati nella sopra citata relazione generale e di calcolo dd. 17 agosto 2015 della E.C. Spa relativa alla richiesta di classificazione come impianto di recupero energetico R1 (allegato 10 della Provincia).

Del tutto infondata è al riguardo l'affermazione delle ricorrenti che "l'attività di trattamento termico dei rifiuti debba essere qualificata come smaltimento".

Ed invero, la sentenza C-458/00 del 13 febbraio 2003 della Corte di Giustizia europea richiamata al riguardo dalle ricorrenti non è più applicabile al caso de quo, in quanto la direttiva (Ce) 19 novembre 2008, n. 98, relativa ai rifiuti ora riporta una formula per il calcolo dei livelli di efficienza e di recupero del contenuto energetico dei rifiuti urbani, qualora essi siano destinati alla produzione di energia elettrica e/o termica.

Inoltre, nell'anno 2011 sono state emanate le succitate linee guida sulla R1 – formula sulla efficienza energetica per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II ("Operazioni di recupero") della direttiva 2008/98/Ue (allegato 1 della Provincia) che regolano nel dettaglio la classificazione degli inceneritori come impianti R1.

A partire dall'anno 2008, quindi, è univoca la definizione di impianto di recupero energetico, definizione subordinata al raggiungimento di standard minimi energetici prestazionali.

Alla luce di quanto precede, appare corretta la decisione dell'Amministrazione provinciale di considerare il passaggio da D10 a R1 dell'impianto de quo come modifica non sostanziale.

2.4. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 174 del Trattato (articolo 191 Tfue), la violazione del principio di precauzione, la violazione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificata, la violazione dell'allegato III lettera ag) e IV punto n. 8 lettera T) Parte II e articoli 4, 5 lettera l) ed l-bis, 7 comma 4, 20 ss. e 184 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i..

Con questo motivo le ricorrenti in sostanza contestano i tipi di rifiuti conferiti nel termovalorizzatore di Bolzano, affermando che nell'anno 2005 oggetto di valutazione in sede di Via sarebbe stato unicamente l'esercizio di un impianto destinato a trattare rifiuti urbani (Rsu) e rifiuti ad essi assimilati ex lege (articolo 195 Dlgs n. 152/2006) e non già rifiuti speciali (articolo 198, comma 2 lettera g) Dlgs n. 152/2006), ancorché non pericolosi, non rientranti nel servizio pubblico di raccolta e qualificati assimilabili da una delibera comunale.

Posto che tale modifica in ordine alle categorie di rifiuti potrebbe comportare effetti negativi sull'ambiente, secondo le ricorrenti, anche nell'ipotesi del termovalorizzatore di Bolzano e quindi di un impianto già esistente ed autorizzato, si sarebbe comunque dovuto ripetere la Via al fine di valutare se la modifica gestionale di cui trattasi comporti effetti significativi sull'ambiente.

Pure queste censure non colgono nel segno.

Occorre innanzitutto evidenziare che nella definizione delle caratteristiche del progetto fissato dalla Giunta provinciale con la sopra citata deliberazione n. 3397/2003 (allegato 3 della Provincia) era prevista la "costruzione di una linea di incenerimento per rifiuti domestici e residui" ("Hausmüll und hausmüllähnlicher Müll"). Come giustamente rileva la difesa della Provincia autonoma di Bolzano dal testo tedesco della deliberazione che parla di "Hausmüll und hausmüllähnlicher Müll" emerge ancora meglio la volontà di realizzare un impianto non solo per rifiuti urbani e assimilati ma anche per rifiuti assimilabili.

Nel piano di gestione rifiuti della Provincia autonoma di Bolzano (allegato 2 della Provincia) elaborato dall'Agenzia provinciale per l'ambiente ai sensi delle direttive (Ce) 91/156 sui rifiuti, (Ce) 91/689 sui rifiuti pericolosi e (Ce) 94/61 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, come recepiti a livello nazionale con il cosiddetto decreto Ronchi (Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 concernente "Attuazione della direttiva 91/156/Cee sui rifiuti, della direttiva 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio") e riportata nel progetto di impatto ambientale, l'intero capitolo 5.4 è dedicato all'inceneritore di Bolzano.

Nel punto 5.4.7 "Le dimensioni" si legge che "all'incenerimento possono essere avviati solo i rifiuti urbani e i rifiuti ingombranti". Tale dizione è imprecisa, come risulta dal punto 5.4.1 "I flussi di rifiuti", dove si individuano due grandi flussi di rifiuti urbani, e cioè i rifiuti "urbani e ingombranti" che sono quelli destinati allo smaltimento e i rifiuti "riciclati" che sono destinati al recupero. Quindi il testo del punto 5.4.7 deve essere letto, tenendo conto del testo e della tabella di cui al punto 5.4.1. (All'incenerimento possono essere avviati solo i rifiuti urbani e i rifiuti ingombranti quali individuati nella tabella 9 del punto 5.4.1).

Anche ai sensi del piano di gestione rifiuti della Provincia autonoma di Bolzano il fine principale è quello di avviare al recupero materiale, e non al recupero energetico, vale a dire l'incenerimento, i rifiuti riciclati individuati sempre al punto 5.4.1, tabella 9.

Come dimostra la difesa della Provincia autonoma di Bolzano in base ai dati sulle raccolte differenziate, pubblicati regolarmente dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, per effetto dell'applicazione del piano di gestione rifiuti e in virtù del principio citato il riciclaggio dei rifiuti urbani in Provincia di Bolzano è passato dal circa 40% del 2005 (anno di approvazione del piano) al circa 60% attuale di raccolta differenziata non inviabile all'inceneritore di Bolzano, se pur classificato come impianto di recupero.

Per questo motivo la Conferenza di Servizi in materia ambientale già con la prima autorizzazione integrata ambientale del 20.12.2013, rilasciata alla ditta T. — BZ Scarl, nel capo IV "Settore rifiuti" autorizzava l'impianto alla termodistruzione (D10) di "rifiuti solidi urbani (Rsu) e rifiuti speciali assimilabili a urbani come da allegato D" (capo IV, comma 1). Dal confronto del testo della autorizzazione integrata ambientale del 20.12.2013 (allegato 8 della Provincia) con il testo dell'impugnata autorizzazione integrata ambientale del 31.8.2015 (allegato 9 della Provincia) emerge che i tipi di rifiuti non sono stati modificati: "Viene autorizzato l'impianto termodistruzione (R1) di rifiuti solidi urbani (Rsu) e rifiuti speciali assimilabili a urbani come da allegato D" (capo IV, comma 1).

Infine va rilevato che ai sensi dell'allegato D) alla Lp 5 aprile 2007, n. 2, concernente la "Valutazione ambientale per piani e progetti", sono previsti solamente due tipi di impianti di incenerimento, e precisamente "k) Impianti di incenerimento o trattamento termico di rifiuti urbani o speciali non pericolosi" e "l) Impianti di trattamento termico di rifiuti speciali pericolosi", ragion per cui il termovalorizzatore di Bolzano è stato sottoposto a valutazione ambientale come "impianto di incenerimento di rifiuti urbani o speciali, non pericolosi" e tale è, pertanto, l'oggetto dell'autorizzazione all'esercizio.

3. Da quanto precede, risulta la infondatezza del ricorso che va, pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa — Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della Provincia autonoma di Bolzano, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva, Cap e altri accessori di legge.

Nulla per le spese delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositato il segreteria il 21 ottobre 2016.

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