Impianti Aia, switch smaltimento/recupero è modifica non sostanziale
Ippc/Aia
Il cambio di autorizzazione da impianto di smaltimento a impianto di recupero per il termovalorizzatore rifiuti residui di Bolzano è modifica non sostanziale ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Il Tar di Bolzano nella sentenza 21 ottobre 2016, n. 294 ha confermato il corretto operato della Provincia autonoma rigettando le doglianze di alcune autorizzazioni ambientaliste contro il rilascio di una modifica di Aia per un impianto di termovalorizzazione di rifiuti residui. Per i ricorrenti il cambiamento di autorizzazione da impianto D10 (impianto di smaltimento) a impianto R1 (impianto di recupero) costituirebbe una modifica sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale con la conseguenza che tale modifica avrebbe dovuto essere sottoposta a nuova Via.
Non la pensano così i Giudici che hanno ritenuto corretto il comportamento della Provincia. Ai sensi della normativa in materia Via sulle modifiche sostanziali degli impianti (articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del Dlgs 152/2006) la Provincia ha ritenuto legittimamente che nella modifica dell'impianto non fosse ravvisabile una variazione delle caratteristiche o del funzionamento o un potenziamento dell'impianto che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente. La modifica quindi non è sostanziale tale da richiedere una nuova valutazione ambientale.
Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Autorizzazione integrata ambientale - Termovalorizzatore rifiuti residui - Cambiamento di autorizzazione da impianto D10 (impianto di smaltimento) a impianto R1 (impianto di recupero) - Modifica sostanziale ai fini Aia - Esclusione
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